Taglio cuneo fiscale Dl Aiuti bis: istruzioni e chiarimenti Inps

Paolo Ballanti 04/10/22
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La Manovra 2022, approvata con Legge 30 dicembre 2021 numero 234, per adoperare il cosiddetto taglio del cuneo fiscale, ha previsto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali. La misura è riservata a coloro che totalizzano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, pari o inferiore a 2.692,00 euro su base mensile per tredici mensilità.

Grazie alla Circolare Inps del 22 marzo 2022 numero 43 sono state fornite le prime indicazioni per l’applicazione dello sgravio in busta paga. Tra le altre cose, è il documento dell’Istituto ha chiarito che l’esonero in esame può trovare applicazione a patto che la retribuzione non ecceda i 2.692,00 euro mensili, maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nell’ottica di potenziare ulteriormente i sostegni economici ai lavoratori, colpiti dall’aumento del costo della vita ed in generale dalla morsa dell’inflazione, il Decreto Aiuti-bis (D.L. 9 agosto 2022 numero 115) ha inserito un ulteriore taglio al cuneo fiscale stabilendo che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l’esonero contributivo venga incrementato dallo 0,8 al 2%.

L’Inps, nel commentare la novità in parola, coglie l’occasione, con il Messaggio del 26 settembre 2022 numero 3499, per fornire alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione dello sgravio contributivo. Analizziamo la questione in dettaglio.

Taglio cuneo fiscale bis 2022: come funziona e i nuovi aumenti in busta paga

Con il Decreto Aiuti bis è arrivato un nuovo taglio al cuneo fiscale che si traduce in un aumento dello stipendio netto mensile.
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Indice

Taglio cuneo fiscale: chiarimenti sui lavoratori svantaggiati

L’Inps coglie l’occasione del Messaggio numero 3499 per chiarire che nelle ipotesi in cui:

  • Sia rispettato il limite di retribuzione pari a 2.692,00 euro;
  • Non sia possibile applicare l’esonero in quanto il dipendente fruisce già dell’abbattimento totale dei contributi (è il caso, ad esempio, dei lavoratori cosiddetti “svantaggiati” di cui alla Legge numero 381/1991);

i soggetti interessati devono comunque considerarsi come destinatari dello sgravio stesso.

Taglio cuneo fiscale: calcolo tredicesima 2022

Grazie al disposto del Decreto “Aiuti-bis” la riduzione dei contributi Inps carico dipendente, per il mese di dicembre 2022, sarà pari al 2%. La misura potrà operare, distintamente:

  • Sulla retribuzione ordinaria di dicembre, se pari o inferiore a 2.692,00 euro;
  • Sull’importo riconosciuto a titolo di tredicesima mensilità, corrisposta nello stesso mese di dicembre, se di importo pari o inferiore a 2.692,00 euro.

Nel caso in cui i ratei di tredicesima vengano erogati nei singoli mesi, lo sgravio potrà operare sia sulla retribuzione ordinaria (se pari o inferiore alla soglia in parola) che sui ratei di importo inferiore o uguale a 224,00 euro (corrispondente a 2.692,00 / 12).

Nelle ipotesi di interruzione del contratto in corso d’anno, il massimale dev’essere riparametrato in base al numero di mensilità maturate alla data di cessazione. In sostanza, è sufficiente moltiplicare euro 224,00 per il numero di mensilità maturate sino all’interruzione del rapporto.
Nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore si dimetta il 30 settembre 2022, la riduzione contributiva spetta sulla tredicesima mensilità se quest’ultima è di ammontare pari o inferiore a 224,00 * 9 (numero di mensilità maturate) = 2.016,00 euro.

Considerazioni del tutto similari, conclude l’Inps, vengono in rilievo “nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima”. Anche in queste circostanze, il massimale dev’essere riproporzionato in virtù dei mesi effettivamente lavorati, moltiplicando i 224,00 euro per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, generando la maturazione della tredicesima.  

Scarica il Messaggio Inps numero 3499 in pdf

Taglio cuneo fiscale: calcolo con più denunce mensili

Come ampiamente anticipato, lo sgravio si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente, a patto che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda la soglia di 2.692,00 euro, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.
Nell’ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro, ad esempio:

  • Trasformazione da full-time a part-time o viceversa;
  • Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

per il medesimo lavoratore possono essere presenti più denunce individuali all’interno del flusso UniEmens da inviare all’Inps. In queste circostanze, considerato che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza “deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile”, così l’Inps.

Analoghe considerazioni valgono per le operazioni societarie e le cessioni di contratto che comportano il passaggio dei dipendenti senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto giuridico ad un altro. Dal momento che il rapporto prosegue con il cessionario (ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile), il massimale del singolo mese di competenza deve tener conto della complessiva retribuzione imponibile.
Quanto appena descritto vale anche nelle ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nello stesso mese siano presenti più denunce da parte dello stesso datore di lavoro. È il caso, ad esempio, del personale che transita da una posizione contributiva ad un’altra.

Una situazione completamente diversa può verificarsi per coloro che prestano l’attività, nello stesso mese, in favore di datori di lavoro diversi. Qui la retribuzione imponibile, ai fini del diritto o meno allo sgravio, dev’essere considerata autonomamente per ogni rapporto di lavoro. Pertanto, conclude l’Inps, il massimale di retribuzione da “considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro”. 

Taglio cuneo fiscale: rapporti cessati entro il 31 dicembre 2021

L’agevolazione contributiva, pari allo 0,80% o al 2%, agisce per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre prossimo.
Di conseguenza, ricorda l’Inps, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (ad esempio residui di ferie e permessi o ratei di mensilità aggiuntive) sulle stesse l’esonero “non può trovare applicazione”.

Taglio cuneo fiscale: rapporti cessati entro il 31 dicembre 2022

Identico destino per i rapporti cessati entro il 31 dicembre 2022. Se, nel corso del 2023, saranno riconosciute ulteriori somme, sulle stesse non si applicherà la riduzione contributiva.

Taglio cuneo fiscale: lavoratori distaccati all’estero

Lo sgravio 2% si estende anche ai lavoratori assunti, occupati in Paesi extra-Ue non convenzionati, nonostante (afferma l’Inps) la normativa “preveda una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali”. Tutto questo a patto che la “retribuzione mensile non superi l’importo di 2.692 euro”.
Luce verde, inoltre, per i rapporti di lavoro riguardanti soggetti distaccati in Paesi parzialmente convenzionati (a patto che la retribuzione mensile non superi i 2.692,00 euro), per i quali i datori di lavoro operano con un differente costo del mercato del lavoro e sono soggetti ad un doppio regime contributivo:

  • Per le assicurazioni comprese nella convenzione, si applicano le disposizioni previste per i Paesi convenzionati ed i contributi devono essere versati sulle retribuzioni effettive;
  • Per le assicurazioni non coperte e non disciplinate dalla convenzione, si applicano le disposizioni previste per i Paesi non convenzionati e i contributi previdenziali devono essere versati sulla base di retribuzioni convenzionali, ai sensi del Decreto-legge numero 317/1987.

Taglio cuneo fiscale: quattordicesima

Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, nel mese di liquidazione di tale mensilità aggiuntiva, la “riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima o dei suoi ratei, sommato / sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l’importo di 2.692 euro” (Circolare Inps).

In caso di superamento del limite in parola, l’esonero contributivo, nel mese di riferimento, non potrà applicazione “sull’intera retribuzione imponibile”.

Taglio cuneo fiscale: istruzioni Inps

Le aziende con dipendenti sono tenute ad esporre i dati relativi all’esonero contributivo, all’interno del flusso “UniEmens”, da inviare telematicamente all’Inps entro la fine del mese successivo quello di competenza. Sul punto, precisa l’Istituto, si confermano “le istruzioni operative fornite con la circolare n. 43/2022, che restano valide fino al mese di competenza settembre 2022”.

A partire dal flusso di ottobre 2022, per la fruizione dell’esonero al 2% i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> si indicherà la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

I dati identificativi dell’esonero saranno valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, utilizzando i codici di nuova istituzione:

  • L094, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto – legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • L095, relativo a “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto – legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”.

Inoltre, per permettere la fruizione dell’esonero per le mensilità arretrate di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere “all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità” utilizzando:

  • Il codice L096 avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
  • Il codice L097 per “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”, nel caso in cui si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità arretrate.

Da ultimo, i datori di lavoro interessati alla riduzione dei contributi a carico del lavoratore che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in parola “dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig)” (Circolare Inps).
Sempre l’Istituto precisa che la procedura delle regolarizzazioni dev’essere utilizzata “nella circostanza in cui il lavoratore sia cessato in una mensilità oggetto della restituzione”.

Paolo Ballanti

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