Si tratta di un istituto che vigilerà sulle condizioni di reclusione dei detenuti, per prevenire eventuali violazioni di diritti fondamentali, che hanno portato, come noto, negli anni scorsi a condanne per il nostro Paese.
Al suo interno lavoreranno venticinque persone, che saranno prelevate dagli organici del ministero della Giustizia, il quale, come annunciato nell’ultimo Consiglio dei ministri, andrà incontro a una profonda rivoluzione interna di uffici, aree e personale nei prossimi mesi.
Anzi, il Garante avrà sede proprio nei locali che ospitano il ministero della Giustizia in via Arenula, dove strutture e settori dovrebbero essere profondamente rivisitati entro breve, almeno a quanto ha promesso sia il ministro Andrea Orlando che il governo di Matteo Renzi.
Scopo ulteriore del nuovo ufficio sarà quello di fare da raccordo con i Garanti a livello territoriale che saranno competenti per i luoghi di restrizione della libertà che ricadono nella giurisdizione del territorio, ivi compresi Cie e comunità terapeutiche.
Il Garante per i detenuti entrerà in vigore ufficialmente il prossimo mercoledì 15 aprile.
Ecco il testo del regolamento sul Garante dei detenuti
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 marzo 2015, n. 36
Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale. (15G00050)
(GU n.75 del 31-3-2015)
Vigente al: 15-4-2015
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4; Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», ed, in particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione consultiva per degli atti normativi in data 25 settembre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 008558 del 2 ottobre 2014; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto sono nominati: a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; c) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge; d) «Ufficio»: l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge; e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
Art. 2 Il Garante 1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge: a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione; b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attivita' dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU; c) redige la relazione annuale sull'attivita' svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La relazione contiene, altresi', l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.
Art. 3 Sede e beni strumentali dell'Ufficio 1. L'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'Ufficio gli arredi ed i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.
Art. 4 Composizione dell'Ufficio 1. All'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unita', ripartite tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali. 2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole.
Art. 5 Organizzazione dell'Ufficio 1. L'organizzazione dell'Ufficio e' ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa. 2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo.
Art. 6 Rimborso delle spese 1. Al Garante e' assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia preordinati al rimborso delle spese per missioni all'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avra' effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 11 marzo 2015 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 688
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