Superbonus 110% seconda casa: lavori ammessi, come funziona la detrazione

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Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all’articolo 119 ha previsto un’interessante agevolazione a favore  di contribuenti e imprese. La norma prevede un superbonus del 110%, in particolare per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di trasformare l’agevolazione in credito d’imposta, con la possibilità di essere ceduto anche a terzi.

In particolare si può beneficiare:

  • di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • della trasformazione del corrispondente importo, in credito d’imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’agevolazione partirà, per quanto riguarda il sostenimento delle spese, dal prossimo 1° luglio 2020 al (per ora) 31 dicembre 2021, e la detrazione si potrà ripartire in 5 anni.

Un interessante aspetto di questa rafforzata agevolazione, riguarda il fatto che l’ambito applicativo non è limitato solo agli interventi sull’abitazione principale, ma la detrazione si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diversi da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (in pratica alcune seconde case).

>> Tutte le misure approvate nel Decreto Rilancio 

Superbonus 110%: cosa è incluso nell’agevolazione

I contribuenti che intendono fruire del nuovo superbonus del 110%, dovranno realizzare i lavori con il fine principale di ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (di due classi e, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), dimostrabile attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE).

La norma è strutturata in maniera tale da prevedere tre tipologie di interventi in grado di assicurare la detrazione del 110%.

Queste tre diverse tipologie di opere sono denominate “interventi trainanti” in quanto se effettuati, sono in grado di far elevare il super bonus anche per altre tipologie di lavori.

Solo se congiuntamente ad almeno uno di questi tre nuovi interventi previsti dalla norma, verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico “qualificato” o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%, a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110%.

Gli interventi di cui sopra sono relativi a:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione in questo caso si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Superbonus 110%: effetto degli interventi trainanti

L’aliquota di detrazione del 110%, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, trovando applicazione i limiti di spesa previsti per ciascun intervento. È tuttavia necessario che tali opere siano eseguite congiuntamente ad almeno uno dei cosiddetti interventi trainanti.

I lavori che possono essere eseguiti congiuntamente, comprendono l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Stesso effetto trainante riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, ma in questo caso è previsto un doppio limite, ovvero il tetto di spesa di 48.000 euro ed un ulteriore limite di spesa di euro 2.400 per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Si evidenzia che il rifacimento del tetto, non rientrerebbe tra le spese che se abbinate agli interventi trainanti, attribuiscono il diritto a fruire del superbonus.

Una soluzione potrebbe essere quella di optare per un impianto fotovoltaico integrato, per fruire della maggiore detrazione al posto della detrazione prevista dalla normativa specifica.

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Superbonus 110% seconda casa: come funziona

Le disposizioni del decreto sul superbonus, si applicano agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

E’ possibile fruire della detrazione su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, quindi anche sulla seconda casa a condizione che sia in un condominio o che non sia una villa unifamiliare, quindi in presenza di una casa bifamiliare, dovrebbe essere possibile fare valere la nuova detrazione.

A tal proposito si deve segnalare che è stato presentato un emendamento che al termine dell’iter di conversione in legge del decreto, potrebbe estendere il superbonus anche alle seconde case unifamiliari, bisognerà attendere dunque l’iter di conversione in legge.

Una casa unifamiliare è una costruzione, generalmente destinata ad abitazione per una sola famiglia, indipendente da altre unità abitative. Per tali abitazioni la detrazione spetta solo se questa viene adibita ad abitazione principale. Il Tuir specifica che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Il Tuir offre, anche una definizione di seconda casa, come quella unità immobiliare ad uso di abitazione, posseduta in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, utilizzata direttamente dal possessore o dai suoi familiari o comunque tenuta a propria disposizione.

Leggi lo speciale di Ediltecnico >> Superbonus: servono 7 documenti per la cessione del credito dalla banca 

Superbonus 110%: cosa succede alle case singole 

Con riferimento agli edifici unifamiliari, il bonus del 110% è escluso per gli “interventi trainanti”, se riguardano un edificio diverso da quello adibito ad abitazione principale.

La norma specifica gli “interventi trainanti”, e lascia fuori dal perimetro della loro applicazione, gli interventi antisismici che sono individuati al comma 4 dell’articolo 119, per i quali viene dallo stesso comma prevista la detrazione maggiorata del 110% per le spese sostenute per tali lavori dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

In conseguenza di quanto previsto dalle disposizioni dell’articolo 119 (comma 4), gli interventi antisismici dovrebbero sempre e comunque agevolati sugli edifici unifamiliari, anche con riferimento alle seconde case, e senza alcuna distinzione.

Nello specifico il comma 10 del sopra citato articolo, stabilisce che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa arti e professioni su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, vengono quindi esclusi gli interventi disciplinati dal comma 4.

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Per approfondire consigliamo:

Superbonus 110% – Tutti i lavori agevolabili

Il testo analizza in maniera esplicativa e dettagliata il nuovo Superbonus al 110% per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi e per il sismabonus.Nella trattazione vengono affrontati sia la possibilità di usufruire dello sconto in fattura sia la cessione del credito agli intermediari finanziari in cambio di liquidità.L’autrice si sofferma anche sulle altre opportunità previste fino al 31 dicembre 2021 come le ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus al 65% e per il bonus facciate, come pure per i pannelli solari e le colonnine di ricarica delle auto elettriche.Potranno essere cedute alle banche anche le rate delle detrazioni non ancora utilizzate e durante lo svolgimento vengono analizzati anche le sanzioni per false attestazioni ed il tema del recupero delle agevolazioni indebite.Nel libro vengono esposti in dettaglio tutti i lavori che danno diritto all’ecobonus, le condizioni per averli, le verifiche tecniche obbligatorie.Verranno resi disponibili aggiornamenti online con le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle entrate per rendere il credito immediatamente utilizzabile ed eventuali interventi normativi fino al 30 settembre 2020.Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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(Foto copertina: istock/skynesher)

Giuseppe Moschella

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