Strumenti informatici nel processo tributario: la nuova disciplina

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Nuovo tassello per il completamento del processo tributario telematico: il decreto direttoriale del 18.5.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25.5.2021, n. 123, ha per oggetto la disciplina dell’uso degli strumenti informatici.

Non si tratta di un novo regolamento ma è una semplice modifica del comma 1 dell’art. 10 del d.d. 6.11.2020 relativo all’entrata in vigore delle regole tecnico-operative applicabili ai giudizi radicati presso le Commissioni tributarie. Più in particolare, tale provvedimento fissava il decorso della normativa a decorrere dal 1°.12.2020 per la Commissione tributaria provinciale di Roma e per quella regionale per il Lazio e dal 1°.6.2021 presso tutte le altre commissioni.

In base al d.d. 18/5/2021 la decorrenza è così scaglionata:

  1. dal 1°.12.2020 per l Commissione provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  2. dal 1°.6.2021 per le Commissioni tributarie provinciale di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché per le commissioni tributarie provinciali e regionali della Calabria, della Campania, della Lombardia, della Puglia e della Sicilia;
  3. dal 1°.10.2021 per le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Emilia-Romagna, della Liguria, del Piemonte, della Toscana e del Veneto;
  4. dal 1°.12.2021 per le Commissioni tributari provinciali e regionali dell’Abruzzo, della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, del Molise, della Sardegna, dell’Umbria e della Valle d’Aosta, nonché per le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

La disciplina ha per oggetto la digitalizzazione:

  • della redazione e del deposito in modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
  • della redazione del processo verbale di udienza da parte del segretario di sezione;
  • della redazione e della trasmissione telematica degli atti da parte degli ausiliari del giudice;
  • della trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

 

Libri utili

Sergio Mogorovich

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