“Non pensavo che quella spiaggia non fosse una spiaggia riservata“, si è difeso il nudista, che si è visto respingere il ricorso. Egli ha anche raccontato come, in passato, proprio nel punto in cui è stato pizzicato senza vestiti addosso si fossero svolti simili meeting. Addirittura, pare che, nel momento di arrivo delle forze dell’ordine, fossero presenti altri bagnanti senza slip, pronti a fuggire all’avvicinarsi delle sirene, mentre il malcapitato aveva preferito rimanere steso al sole, certo che la zona in cui si trovata fosse consentita allo sfoggio completo del proprio corpo.
Secondo la Cassazione, la nudità integrale incide ancora sul comune senso del pudore e va esibita “solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti“. Ecco, dunque, che, nel caso in oggetto, sono scattate le verifiche disposte dal giudice, che hanno rilevato come la spiaggia in questione fosse “frequentata in maggioranza, da bagnanti adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento“.
Qui il testo integrale della sentenza n. 28990/2012 della Cassazione
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