A distanza di pochi mesi dall’introduzione della tassazione ridotta al 5% per gli straordinari pagati agli infermieri, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate, sull’applicazione della misura.
Con risposta ad Interpello del 19 aprile 2025 numero 19/E l’Agenzia delle entrate circoscrive il perimetro di applicazione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, come disciplinata dal comma 354 dell’ultima legge di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio.
Grazie al quesito di una azienda ospedaliera che occupa personale giuridicamente universitario l’Agenzia Entrate ha deciso di mettere in chiaro i requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare dell’abbattimento fiscale.
Di seguito tutti i chiarimenti sulla tassazione agevolata al 5% sugli straordinari degli infermieri per il 2025.
Indice
L’aliquota al 5% sugli straordinari degli infermieri
Si deve alla Legge di bilancio 2025 (all’articolo 1 comma 354) l’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5%, sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, svolto da infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).
Sfogliando della Manovra si legge infatti che: “I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento”.
Gli straordinari nel CCNL Sanità 2019-21
L’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità (in vigore per il triennio 2019-2021) stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto:
- non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
- devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro straordinario, peraltro, dev’essere espressamente autorizzato dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, eccezion fatta per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.
Da quando si applica l’imposta sostitutiva?
Il comma 354 prevede espressamente che il sostituto d’imposta (datore di lavoro) possa applicare l’aliquota al 5% sui compensi per il lavoro straordinario erogati a decorrere dal 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato, di cui all’articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del TUIR.
Secondo il principio in parola si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo quello cui si riferiscono.
Ne consegue che si considerano percepiti nel 2025 anche gli importi corrisposti entro il 12 gennaio 2026.
Stando a quanto precisa l’Agenzia Entrate con Circolare 4/E del 16 maggio 2025, la norma si applica ai compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2025 a prescindere “dalla data di svolgimento della prestazione” di lavoro straordinario.
Le somme trattenute ai contribuenti a titolo di imposta sostitutiva, vengono poi versate all’Erario con modello F24, utilizzando i codici tributo comunicati dall’AE con Risoluzione 31 gennaio 2025, numero 7/E. In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando altresì quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e come “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
Per quanto concerne accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti l’aliquota al 5% si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Il vantaggio economico per gli infermieri
Nel momento in cui opera un’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali / comunali significa che, in deroga alle percentuali di importo superiore previste per calcolare le somme dovute all’Erario e a regioni / comuni, si applica un’aliquota percentuale ridotta (in questo caso al 5%), con conseguenti minori trattenute fiscali a carico del soggetto beneficiario.
In definitiva, a parità di importo, il compenso per lavoro straordinario sconta trattenute fiscali inferiori a quelle ordinarie e aumenta pertanto la somma liquidata in conto corrente al personale infermieristico.
Lo stesso meccanismo vale per i premi di risultato che, a norma della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, beneficiano di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali pari al 10%, ridotta eccezionalmente al 5% per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, grazie alla Manovra 2025 (articolo 1, comma 385).
Il quesito all’Agenzia Entrate
La Risposta dell’Agenzia Entrate numero 139 del 19 aprile 2025 prende le mosse dall’interpello di una Azienda ospedaliera universitaria dove opera personale giuridicamente universitario, assegnato per effetto del protocollo di intesa Regione / Università con il profilo di “Collaboratore / Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all’albo delle professioni sanitarie”.
Il personale impiegato riceve una retribuzione determinata in ragione della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto sanità.
Secondo l’azienda ospedaliera, i compensi per lavoro straordinario devono comunque essere assoggettati all’imposta sostitutiva con aliquota al 5% (come previsto dalla Manovra 2025) anche se erogati “al personale universitario iscritto all’Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività assistenziale sanitaria, strettamente connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria”.
La risposta dell’ADE
Investita della questione, l’Agenzia delle entrate sottolinea che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva a:
- compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità (requisito oggettivo);
- erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).
Per poter trovare applicazione è necessaria, sottolinea l’Agenzia Entrate, la coesistenza di entrambi i requisiti sopra citati.
Ciò posto, conclude l’AE, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5% prevista dal comma 354 della Manovra 2025 “non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario” assegnato all’Azienda ospedaliera e svolgente “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”.
In questo caso quindi non si può tassare al 5% il lavoro straordinario del personale universitario che svolge attività assistenziale sanitaria.
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