Stato di disoccupazione, Naspi e Rdc: occhio ai nuovi limiti di reddito

Paolo Ballanti 12/07/22
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La recente Legge di bilancio ha modificato in maniera rilevante il sistema di tassazione sulle persone fisiche, realizzato grazie all’imposta IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Sono stati ritoccati tanto gli scaglioni di reddito (e le relative aliquote) necessari per calcolare l’IRPEF lorda, quanto le detrazioni per quanti sostengono oneri e costi nell’ambito di un’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato (le cosiddette “Altre detrazioni”).

Gli effetti della riforma IRPEF, come vedremo, hanno un impatto a cascata sui requisiti per essere considerati disoccupati e beneficiare delle indennità NASpI e DIS-COLL, erogate dall’INPS per i periodi di non – lavoro.

Ulteriori conseguenze sono quelle che interessano il Reddito di Cittadinanza, in particolare la posizione di coloro che sono esonerati, tra gli altri, dagli obblighi riguardanti il Patto per il lavoro e quello per l’inclusione sociale.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, è stato oggetto della Nota del Ministero del lavoro del 5 luglio 2022 numero 5824.

> Naspi e Dis-Coll: nuovi requisiti, riduzione importi, novità 2022 <

Analizziamo la novità in dettaglio.

La riforma delle detrazioni Irpef con la Manovra 2022

A decorrere dal 1° gennaio scorso, l’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, approvato con D.P.R. numero 917/1986), dedicato alle detrazioni per chi produce, tra gli altri, redditi da lavoro dipendente o da pensione, è stato ritoccato ad opera della Manovra 2022 (Legge del 30 dicembre 2021 numero 234).

Attualmente, al comma 1 è riconosciuta una detrazione di 1.880,00 euro se il reddito complessivo del contribuente non eccede i 15 mila euro, a beneficio di quanti percepiscono redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati (si pensi ai collaboratori coordinati e continuativi).

Premettendo che lo scopo delle detrazioni è quello di abbattere l’IRPEF lorda, ne consegue che quanti hanno un reddito complessivo pari a 8.174,00 euro non devono subire alcuna trattenuta fiscale:

  • IRPEF lorda, pari a reddito complessivo 8.174,00 * aliquota al 23% = 1.880,00 euro;
  • Detrazione da lavoro dipendente per chi ha un reddito complessivo pari o inferiore a 15.000 euro corrispondente ad euro 1.880,00 (articolo 13 del TUIR);
  • IRPEF netta, pari a IRPEF lorda 1.880,00 euro – detrazioni da lavoro dipendente 1.880,00 euro = 0.

Identico effetto si realizza applicando le detrazioni (anch’esse modificate dalla Legge di bilancio 2022) previste per quanti producono redditi da lavoro autonomo (articolo 13 comma 5 del TUIR). In tal caso la tassazione si annulla in presenza di un reddito complessivo pari o inferiore a 5.500,00 per effetto della detrazione di 1.265,00 euro.

Stato di disoccupazione e Naspi: cambiano le regole

Lo stato di disoccupazione, da intendersi come l’assenza di un impiego subordinato o autonomo, figura tra i requisiti richiesti per accedere alle indennità NASpI e DIS-COLL, prestazioni erogate dall’INPS (la prima a beneficio dei lavoratori subordinati l’altra in favore degli iscritti alla Gestione separata, tra cui i co.co.co.) proprio al fine di coprire economicamente i periodi di non lavoro.

Mentre l’interessato è disoccupato ed eventualmente beneficia anche di NASpI e DIS-COLL potrebbe presentarsi l’occasione di un nuovo lavoro.

> Naspi 2022: come funziona la riduzione progressiva dell’importo <

In queste fattispecie, si mantiene tanto la disoccupazione quanto le prestazioni INPS (seppur in misura ridotta) a patto che si ricavi un reddito corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta, spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

Prima della riforma IRPEF ad opera della Legge di bilancio, il reddito doveva essere pari o inferiore a:

  • 145,00 euro annui per il lavoro dipendente;
  • 800,00 euro annui per il lavoro autonomo.

A seguito delle modifiche apportate al citato articolo 13 del TUIR, sottolinea la nota ministeriale, i “valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione” sono rivalutati in misura pari a:

  • 174,00 euro annui, in caso di lavoro subordinato (compreso il lavoro intermittente) e parasubordinato;
  • 500,00 euro annui, per il lavoro autonomo, compresa la “partecipazione di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.” (nota Ministero del lavoro).

Cosa cambia per il Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con Decreto – legge del 28 gennaio 2019 numero 4, ha l’obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà ed esclusione sociale, grazie al riconoscimento di un sussidio economico e misure di inserimento – reinserimento lavorativo.

Nello specifico, l’erogazione del beneficio è condizionata (articolo 4 comma 1) alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da parte dei componenti maggiorenni il nucleo familiare, oltre all’adesione ad un percorso personalizzato di “accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale”, attraverso la sottoscrizione di un “Patto per il lavoro” ed un “Patto per l’inclusione sociale”.

> Reddito di Cittadinanza 2022, cosa cambia: le novità della Legge di bilancio <

Il successivo comma 3 contempla una serie di ipotesi in cui i beneficiari sono esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, tra cui la collaborazione alla definizione del Patto per il lavoro e la partecipazione ai progetti utili alla collettività.

Come precisato nella Circolare del Ministero del lavoro del 14 gennaio 2020 numero 187 in un primo tempo l’esonero riguardava, tra le numerose ipotesi, i lavoratori che “conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavoro dipendente o autonomo” da cui ottengono un reddito corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

Per il lavoro dipendente il reddito doveva essere pari o inferiore a 8.145,00 euro, mentre per il lavoro autonomo il limite era fissato a 4.800,00 euro.

Per l’esonero si chiedeva inoltre un tempo impiegato nell’attività lavorativa superiore alle 20 ore settimanali, nonché il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, superiore alle 25 ore settimanali.

Pertanto, a seguito delle modifiche operate alle detrazioni IRPEF dalla Manovra 2022, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno settimanale, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione (ed essere così esonerati dagli obblighi legati alla fruizione del RdC) sono rispettivamente pari a 8.174,00 euro (per il lavoro dipendente e parasubordinato) e 5.500,00 euro per il lavoro autonomo.

Aggiornati i modelli per il Reddito di Cittadinanza

A seguito delle novità appena descritte e dell’adeguamento dei limiti reddituali, il Ministero del lavoro ha reso noto l’aggiornamento dei modelli disponibili sul sito web “lavoro.gov.it – Operatori”, nello specifico:

  1. Autocertificazione per la presenza di situazioni di esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza (Patto per il lavoro e per l’inclusione sociale) ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Decreto – legge numero 4/2019;
  2. Comunicazione per segnalare la cessazione, a partire da una determinata data, della condizione di esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC;
  3. Dichiarazione del dirigente / responsabile del servizio, il quale attesta che, vista l’autocertificazione (punto a) presentata dall’interessato, questi è esonerato dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza, con efficacia “sino a diversa comunicazione di variazione da parte della persona in parola ovvero a seguito di accertamento da parte della P.A.”.

Scarica qui i moduli di autocertificazione e certificazione:

➢ Fac-simile Autocertificazione situazione esonero
➢ Fac-simile Comunicazione cessazione situazione esonero
➢ Fac-simile Attestazione esonero dagli obblighi

 

(Foto di copertina: iStock/PK-Photos)

Paolo Ballanti

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