Il reato contestato ex art. 591 c.p. riguardava l’ abbandono di persona minore e incapace cosi’ come sancito al primo comma con conseguente stato di adottabilità.
Un abbandono da intendersi quale omissione ai doveri di cura e custodia esistenti nei confronti del soggetto minore esposto a una situazione di pericolo per la propria incolumità.
Al riguardo numerose sono le norme, convenzioni di natura pubblica o privata, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte.
Il genitore per andare esente da responsabilità deve dimostrare di aver diligentemente eliminato ogni situazione di potenziale pericolo come lasciare per un tempo ragionevolmente circoscritto, in una situazione di assoluta sicurezza e tranquillità in un’ambiente circoscritto il minore, in maniera tale che il reato non può essere perfezionato.
Dalla condotta dei due genitori i quali abbandonavano la figlia minore in auto vicino casa non poteva far pensare a un pericolo grave tale da determinare lo stato di adottabilità del minore.
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