Il divieto in questione è contenuto nell’art. 4, comma 6, del DL 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (fondazioni, associazioni, comitati e società) che forniscono servizi a favore dell’Amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.
La norma prosegue recando numerose eccezioni che però – come sempre – confermano la regola, stabilendo che sono esclusi dal divieto de quo vari soggetti i quali, per natura giuridica e attività svolta, sono ritenuti meritevoli del beneficio di deroga, tra cui, a titolo esemplificativo, le fondazioni istituite per promuovere lo sviluppo tecnologico, le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato e le cooperative, le organizzazioni non governative e le associazioni sportive dilettantistiche).
La ratio di un siffatto divieto che, a livello di territorio locale, sembra davvero destinato a sovvertire il fragile equilibrio tra le aggregazioni sociali e la PA, è illustrato nella prima parte del sesto comma del suddetto art. 4, là dove si afferma la necessità che gli Enti locali acquisiscano i servizi di cui abbisognano “esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”.
Il rigore di tale disposto deve essere comunque inquadrato nella cornice del parere in commento, che in qualche misura ne precisa e ne tempera la portata.
Il giudice contabile chiarisce, infatti, che le associazioni che svolgono attività a favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge, applicandosi quest’ultimo nel solo caso di attività prestate direttamente alla PA.
Si tratta perciò di operare, alla luce di queste indicazioni, una disamina caso per caso, finalizzata ad accertare i presupposti per l’erogazione di contributi e vantaggi economici da parte degli Enti, con la consapevolezza che le relative procedure meritano una cura speciale, in considerazione delle finalità di pubblico interesse che la PA deve sempre garantire, allorché gestisce le cospicue risorse a sua disposizione.
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