Sospensione versamento contributi inps: imprese ed enti interessati, nuove scadenze e modalità per ciascuna categoria

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L’emergenza epidemiologica che ha colpito l’Italia, a partire dal mese di marzo 2020, ha reso necessario adottare misure straordinarie per sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese. In tal contesto, particolare enfasi è stata dedicata alla sospensione degli adempimenti e del versamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’argomento è stato toccato più volte dal Governo con i vari decreti legge che si sono susseguiti nel corso del tempo, causando molta confusione in merito ai potenziali beneficiari della sospensione contributiva, nonché dei termini per la ripresa dei versamenti.

Infatti, al D.L. n. 9/2020 – che riguardava esclusivamente i Comuni dell’ex “zona rossa” – è seguito il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), che ha esteso l’emergenza sanitaria, quindi anche la sospensione dei contributi, in tutta Italia. Successivamente, il “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) è intervenuto nuovamente in merito alla sospensione in commento, introducendo al contempo una proroga della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in trattazione e nuovi termini di ripresa dei versamenti sospesi.

Dunque, alla luce dei numerosi provvedimenti legislativi emanati dall’Esecutivo, con la Circolare n. 64 del 28 maggio 2020, l’INPS ha reso necessario riepilogare attentamente i termini di sospensione dei contributi previdenziali, nonché la ripresa dei versamenti stessi. Ecco tutti i chiarimenti Inps riguardanti la sospensione dei versamenti contributivi.

Decreto Rilancio, proroga contributi Inail e Inps: soggetti interessati, nuovi termini e modalità di versamento

Sospensione versamento contributi: le imprese turistico-ricettive e culturali

A seguito della conversione in legge del D.L. n. 18/2020, il novellato art. 61, co. 2 stabilisce che la sospensione dei contributi previdenziali riguarda:

  • le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
  • le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
  • i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
  • i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è fissata:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Sospensione versamento contributi: gli organismi sportivi

Per gli organismi sportivi, quali federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, l’art. 61 sopra citato aveva previsto un termine più lungo di sospensione, ossia dal 2 marzo al 31 maggio 2020.

Successivamente, l’art. 127 del D.L. n. 34/2020 ha previsto l’estensione della sospensione contributiva in trattazione dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

Sospensione versamento contributi: aziende del settore florovivaistico

Per le imprese del settore florovivaistico, l’art. 78, co. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 27/2020, ha previsto che i versamenti e gli adempimenti sono sospesi fino al 15 luglio 2020.

I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati:

  • senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020;
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Sospensione versamento contributi: modalità di sospensione ai fini Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza aver indicato il codice di sospensione, provvederanno entro 15 giorni all’invio dei flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

Inoltre, per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva, sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione “7S”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020”.

Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N973”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.

Sospensione versamento contributi: quote a carico dei lavoratori

In considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica, la sospensione contributiva deve essere riferita a tutti gli adempimenti e versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.

Pertanto, al fine di favorire la posizione dei creditori d’imposta, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento all’INPS:

  • entro la data di ripresa dei versamenti (16 settembre 2020) in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Sospensione dei termini di prescrizione e avviso di addebito

Infine, sono stati sospesi anche i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, co. 9, della L. n. 335/1995, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Laddove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

Se l’atto interruttivo è stato compiuto antecedentemente al 23 febbraio 2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo e per esso opererà, per effetto della sospensione, l’allungamento pari a 129 giorni; se, invece, l’atto interruttivo è compiuto successivamente al 23 febbraio 2020, il termine di prescrizione quinquennale avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 qualora sia notificato durante il periodo di sospensione oppure dalla data di notifica dell’atto medesimo se successiva al 1° luglio 2020.

Qualora, invece, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020), l’inizio stesso sarà sempre differito al 1° luglio 2020 con l’effetto che il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30 giugno 2025). Resta fermo l’effetto del compimento di validi atti di interruzione della prescrizione compiuti durante tale periodo.

Daniele Bonaddio

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