Decreto Rilancio, proroga contributi Inail e Inps: soggetti interessati, nuovi termini e modalità di versamento

Il “Decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua definitiva entrata in vigore, riscrive il calendario dei pagamenti sia fiscali (quali Irpef e IVA) ma anche dei versamenti contributivi e assistenziali INPS e INAIL. Infatti, dalla lettura del testo della bozza si apprende che i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 18, co. da 1 a 6 del D.L. n. 23/202, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Inoltre, i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 19, co. 1 del D.L. n. 23/2020, provvedono a versare l’ammontare delle medesime ritenute:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio tutte le regole per la proroga dei contributi Inail e Inps, nonché dei tributi fiscali, contenuti nel “Decreto Rilancio”.

Contributi Inps dipendenti 2020: tutti i minimali e massimali dovuti

Proroga contributi Inail e Inps Decreto Rilancio: soggetti interessati

L’art. 18 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”) ha stabilito la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino alla data del 30 giugno 2020, in relazione alla rata di maggio 2020, esclusivamente:

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Proroga contributi Inail e Inps Decreto Rilancio: ripresa dei versamenti

I predetti versamenti sospesi, come anticipato in premessa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Proroga contributi Inail e Inps Decreto Rilancio: i nuovi termini

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

La sospensione vale esclusivamente a condizione che nel mese precedente i predetti soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta.

Sul punto, il Decreto Liquidità stabilisce che l’ammontare delle ritenute dovrà essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Enti sportivi: sospensione contributi previdenziali, assistenziali e ritenute fiscali

Il Decreto Rilancio prevede, altresì che il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza da Covid-19, è prorogato dalla data del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: procedura prorogata

Il testo del Decreto Rilancio prevede anche una proroga al 1° gennaio 2021 per la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Pace fiscale: proroga pagamenti

Novità nel Decreto Rilancio anche per quanto riguarda la cd. “pace fiscale”. I pagamenti previsti al 31 maggio della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle, in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, possono essere effettuati entro il 10 dicembre 2020. A questo termine, però, non verranno applicati i cosiddetti “5 giorni di tolleranza”.

I pagamenti delle cartelle esattoriali sono invece sospesi fino al 31 agosto. Inoltre, è stata inserita una norma che prevede i controlli fiscali in due tempi, ovvero: il Fisco emette gli atti entro il prossimo 31 dicembre, ma la notifica al contribuente avverrà nel 2021.

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Daniele Bonaddio

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