Dopo una lunga attesa, dunque, il provvedimento è dunque finito nell’organo di emanazione delle leggi dello Stato e si appresta, così, a dare il via a questa nuova forma di costituzione per gli studi tra professionisti.
Primo punto fondamentale del nuovo regolamento è insito nel quorum necessario per deliberare le decisioni associative: due terzi dei voti devono essere a favore.
Da tenere presente, i due aspetti fondamentali: l’ammontare del patrimonio e la condizione di suddivisione del capitale sociale tra professionisti tout court e non riconosciuti dagli ordini nazionali.
E’ l’applicazione di questo criterio a mutare a seconda della ragione sociale dell’ente tra professionisti, ad esempio riguardo una Srl o una Spa. Ne consegue che qualora la natura sia quella di Srl o Spa, le decisioni dei due terzi andranno soggette a soci esclusivamente professionisti e dunque iscritti all’ordine, per certificare la loro validità effettiva.
Allo stesso modo, gli statuti passati con il voto favorevole di un socio non professionista su tre aderenti non è da ritenere idoneamente convalidato, provocando la decadenza del provvedimento stesso.
Per i sodalizi tra due soci, uno professionista e l’altro invece no, secondo i giuristi la preferenza espressa dall’iscritto all’Albo è tale da essere considerata valida ai fini della base dei due terzi.
Lo stesso di realizza qualora le quote di una Spa siano equamente condivise tra soci professionisti e non professionisti: la precedenza viene accordata sempre ai muniti di tesserino, tale per cui la loro condizione viene giuridicamente considerata di maggiore rilevanza all’interno del consesso associativo.
Insomma, al di là dell’enunciato della norma, va sottolineato come la maggioranza dei due terzi in realtà implichi una situazione di maggior peso attribuita ai professionisti soci, rispetto che a coloro la cui attività non sia adeguatamente riconosciuta.
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