Il Decreto-legge 29 dicembre 2022 numero 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (detto anche Milleproroghe) convertito in Legge 24 febbraio 2023 numero 14 ha garantito fino al 30 giugno 2023 l’accesso allo smart working, in deroga alla disciplina ordinaria, a beneficio di una serie di categorie di lavoratori.
Viene infatti prevista:
- La proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato;
- La reintroduzione del diritto al lavoro agile per i lavoratori pubblici e privati maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19;
oltre al ripristino della misura che prevede l’accesso al lavoro a distanza per i genitori (lavoratori dipendenti del settore privato) con almeno un figlio minore di 14 anni. In assenza di ulteriori proroghe disposte dal legislatore le deroghe termineranno il prossimo 30 giugno. Cosa succederà dopo? Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Smart working: lavoratori fragili
A norma di quanto disposto dall’articolo 9, comma 4-ter del Milleproroghe, fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 (di cui all’articolo 17, comma 2, Decreto – legge 24 dicembre 2021 numero 221 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022 numero 11) il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Lo smart working può avvenire “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti” senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Per approfondire il tema del rapporto di lavoro dipendente e la tutela dei diritti del lavoratore si consiglia il volume “Il Lavoro subordinato”.
Smart working: genitori con figli under 14
Il Decreto Milleproroghe (articolo 9, comma 5-ter) ha esteso sino al 30 giugno 2023 il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del D.L. 24 marzo 2022 numero 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022 numero 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto – legge. Trattasi, in particolare, del diritto riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Il diritto opera a condizione che:
- Nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- Non vi sia un genitore non lavoratore.
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Il lavoro subordinato
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A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023
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Smart working: lavoratori esposti al rischio di contagio Covid-19
Ancora l’articolo 9, comma 5-ter del Milleproroghe contempla fino al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.
Il rischio di contagio da COVID-19 è valutato in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità.
È importante precisare che, alla luce di quanto indicato nel Manuale di comunicazione del lavoro agile, per i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14 è possibile ricorrere allo smart working anche senza un accordo individuale, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi, definiti dagli articoli 18 – 23 della Legge numero 81/2017.
Smart working: cosa cambia dal 1° luglio 2023
In assenza di interventi legislativi di proroga del termine del 30 giugno 2023, a partire dal giorno successivo le tre categorie beneficiarie delle deroghe citate dovranno tornare a lavorare in presenza. Nei loro confronti, infatti, si riapplicherà la disciplina ordinaria del lavoro a distanza, quella cioè prevista a norma della Legge 22 maggio 2017 numero 81.
Questo significa che l’accesso allo smart working sarà governato da un accordo individuale tra azienda e dipendente, stipulato secondo i requisiti definiti dalla citata Legge numero 81 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.
Obbligo di comunicazione
Il datore di lavoro dovrà comunicare, entro il termine di 5 giorni, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro rese in modalità agile.
L’obbligo di comunicazione può essere assolto tramite le seguenti modalità:
- Mediante l’applicativo disponibile sul portale “Servizi Lavoro”, previa autenticazione con le credenziali Spid e Cie (“servizi.lavoro.gov.it”), compilando il modulo allegato al Decreto ministeriale numero 149/2022 ovvero operando un caricamento massivo mediante i template Excel rilasciati dal Ministero del lavoro con la Nota del 9 dicembre 2022;
- A mezzo dei servizi telematici API REST di invio delle comunicazioni, attraverso la modalità Massiva REST, inviando una preventiva richiesta di contatto sulla pagina URP del Ministero del lavoro (“urponline.lavoro.gov.it”) indicando un referente tecnico cui rivolgersi per concludere la procedura di abilitazione.
Il modulo di invio si compone delle seguenti sezioni:
- Dati del datore di lavoro, come codice fiscale e ragione sociale;
- Dati del lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici);
- Dati del rapporto di lavoro, come data di inizio, tipologia di rapporto, PAT e voce di tariffa Inail;
- Dati dell’accordo di lavoro agile, come data di sottoscrizione, se a tempo determinato o indeterminato, data di inizio e cessazione;
- Dati di invio (inizio, modifica, annullamento, recesso).
Smart working: attenzione agli accordi aziendali
Con il ritorno alla disciplina ordinaria il ricorso al lavoro agile è governato, come detto, da un accordo individuale tra azienda e dipendente.
Ciò non impedisce tuttavia al datore di lavoro di concludere accordi – quadro con le rappresentanze sindacali aziendali o loro articolazioni territoriali, al fine di definire l’utilizzo dello smart working, ad esempio quanti giorni alla settimana possono essere lavorati a distanza.
Smart working: priorità di accesso al lavoro agile
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, Legge numero 81/2017 i datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità di accesso allo smart working in favore delle lavoratrici e dei lavoratori:
- Con figli fino a 12 anni di età;
- Con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età);
- Con disabilità in situazione di gravità accertata;
- Caregivers.
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