Trasferimento e smart working nei Comuni montani, sgravi fino a 8mila euro. Le regole

Paolo Ballanti 02/10/25

La Legge 12 settembre 2025 numero 131 introduce un nuovo sgravio contributivo a beneficio dei datori di lavoro che concedono lo smart working ai dipendenti a tempo indeterminato under 41 che svolgono la prestazione a distanza in un comune montano con meno di 5.000 abitanti.

La misura, in vigore dallo scorso 20 settembre, ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri abitati di piccole dimensioni e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente.

I dettagli dello sgravio, soggetto comunque a un massimale di importo annuo, sono demandati ad un decreto ministeriale di prossima emanazione.
Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

A chi spetta l’esonero contributivo

L’esonero contributivo introdotto dall’articolo 26 della Legge numero 131/2025 è diretto ai datori di lavoro che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

Per quali dipendenti si ha diritto al bonus

I datori di lavoro, nelle annualità 2026 e 2027, hanno diritto all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della norma (20 settembre 2025).

I soggetti in questione devono:

  • svolgere stabilmente la prestazione in regime di smart working in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • aver trasferito la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano di cui al punto precedente.

Il lavoro agile

Lo sgravio contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro per i dipendenti che svolgono stabilmente la prestazione lavorativa in regime di smart working ai sensi della Legge 22 maggio 2017, numero 81.

Quest’ultima (articolo 18, comma 1) definisce il lavoro a distanza come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L’accordo individuale
Nell’esecuzione del lavoro a distanza è centrale l’accordo individuale (scritto) tra azienda e dipendente dove si definiscono le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, in particolare:

  • le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro;
  • i tempi di riposo del dipendente;
  • gli strumenti utilizzabili dal lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
  • l’eventuale diritto all’apprendimento.

L’accordo di smart working può essere a tempo indeterminato o, al contrario, soggetto a un termine di durata.

Comunicazione al Ministero del Lavoro
Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro (grazie al portale “servizi.lavoro.gov.it”) i nominativi dei lavoratori coinvolti dallo smart working e la data di inizio e fine delle prestazioni di lavoro agile.

L’adempimento dev’essere effettuato entro cinque giorni:

  • dalla data di avvio del periodo di lavoro (effettivo inizio della prestazione in modalità agile);
  • successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

A quanto ammonta l’esonero

In relazione ai dipendenti in smart working nei comuni descritti i datori di lavoro hanno diritto, nel biennio 2026 e 2027, all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo (per ciascun lavoratore) di 8.000 euro su base annua, soglia riparametrata e applicata su base mensile.

Per le annualità successive al biennio 2026-2027, l’esonero è limitato come descritto in tabella:

AnnualitàPercentuale di esonero rispetto ai contributi previdenziali a carico aziendaLimite annuo di importo dello sgravio (*) (**)
2026 – 2027100%8.000,00 euro
2028 – 202950%4.000,00 euro
203020%1.600,00 euro
(*) Il limite massimo di importo dev’essere riparametrato e applicato su base mensile
(**) Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Esclusi premi e contributi INAIL

Gli effetti dell’esonero sono limitati ai contributi previdenziali carico azienda e non si estendono pertanto, per espressa previsione di legge (articolo 26, comma 1, ultimo periodo), a premi e contributi dovuti dal datore di lavoro all’INAIL.

Attesa per il decreto attuativo

I criteri e le modalità per la concessione del bonus sono demandati ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della Legge numero 131/2025 (20 settembre 2025).

Rispetto del regolamento sugli aiuti de minimis

L’agevolazione si applica nel rispetto e nei limiti delle condizioni di cui alla normativa UE in materia di aiuti de minimis in generale, nel settore agricolo nonché nella pesca e acquacoltura.

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Foto copertina: istock/AscentXmedia

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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