Servizi di informazioni abbonati, per il TAR lo spot è corretto

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Ci sono voluti cinque anni, mese più, mese meno, perché il TAR (con sentenza depositata il 30 gennaio 2014) si pronunciasse sul ricorso proposto nel 2008 dalla Società 1288 (più nota come quella dei “Pelotti”) contro la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che accertava la scorrettezza, ai sensi del codice del consumo, di una pratica commerciale posta in essere dalla società ricorrente in relazione alla promozione del servizio “1228” e aveva irrogato alla medesima la sanzione amministrativa pecuniaria di ben 70.000€.

Ma alla fine la tenacia della ricorrente (negli anni scomparsa dal grade schermo) è stata premiata: l’Antitrust ha sbagliato, il provvedimento è annullato!

Ma andiamo per ordine…

La pratica commerciale sotto accusa consisteva nella diffusione – tra il 2007 ed il 2008 – di comunicazioni pubblicitarie sul quotidiano “Leggo” e di un messaggio riportato sulla decorazione della carrozzeria di autobus pubblici in circolazione nel comune di Roma.

Le comunicazioni apparse sul quotidiano “Leggo” erano rappresentate da cinque tabellari, raffiguranti l’immagine dei “pelotti”, animali di fantasia utilizzati per promuovere il servizio, che esortavano a chiamare il 1288 in relazione alla realizzazione di alcuni propositi formulabili per il 2008, quali dimagrire, imparare l’inglese, saper cucinare, ovvero correlanti la chiamata al servizio a “Tanti auguri per un Natale col botto dal 1288”. Sul lato sinistro dell’immagine, in posizione verticale e con caratteri grafici di dimensione ridotta, è posta l’indicazione “Tariffa massima 1,8 euro al minuto”. In uno dei cinque tabellari figura l’indicazione “Costo da rete fissa € 0,024 sec. € 0,36 alla risposta IVA Inclusa. I costi da rete mobile variano. Per info www.1288.it”. Analoghe affermazioni sono presenti sulle comunicazioni riportate sulla carrozzeria di autobus pubblici in circolazione nell’ambito del comune di Roma a partire da dicembre 2007.

A giudizio dell’Autorità, le predette informazioni (relative peraltro ad un servizio giudicato “innovativo”) non sarebbero state riportate con modalità idonee a garantire una loro agevole lettura, perché posizionate in un contesto diverso da quello in cui sono collocate le affermazioni principali, ossia in posizione “verticale” sul lato sinistro, e con caratteri grafici di dimensione assai inferiore rispetto al claim principale.

L’Autorità, quindi, discostandosi dal parere (non vincolante) espresso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ha ritenuto la pratica commerciale in esame scorretta e ingannevole, ravvisando nella incompletezza delle informazioni e nella non chiarezza delle modalità grafiche la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento del consumatore medio, inducendolo in errore in ordine alle caratteristiche e alle condizioni di fruizione del servizio.

A giudizio del TAR, invece, lo spot era assolutamente lecito e corretto.

Va innanzitutto condiviso quanto affermato nel primo motivo di gravame dalla società ricorrente in ordine alla erroneità della qualificazione di innovativo conferita dall’Autorità al servizio di consultazione telefonica oggetto dei messaggi pubblicitari sanzionati, che indubitabilmente costituisce, alla luce del tenore del provvedimento, uno degli elementi che ha concorso alla valutazione di illiceità della pratica commerciale.

Il mercato del servizio di informazioni elenco abbonati risulta infatti essere stato liberalizzato sin dal 1° ottobre 2005, e, indi, quasi tre anni addietro rispetto all’atto gravato”.

Ciò – secondo il TAR – implica che l’Autorità, nell’ambito dell’apprezzamento dell’esatta percepibilità del messaggio pubblicitario da parte del consumatore medio, non avrebbe dovuto parametrare al gradino più alto richiesto dall’innovatività del servizio la diligenza richiesta al professionista nel corredare il messaggio degli accorgimenti a ciò necessari.

Né l’Autorità Antitrust avrebbe motivato il mancato accoglimento del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, favorevole alla ricorrente,

Non solo. Secondo i giudici amministrativi, la notazione dell’Autorità (che ha innanzitutto stigmatizzato che il costo del servizio fosse posizionato in un contesto diverso da quello delle informazioni principali e con caratteri grafici di dimensioni minori) sarebbe propriamente applicabile solo ad una informazione pubblicitaria caratterizzata da un claim principale contenente il prezzo di un prodotto o un servizio e da una successiva informazione che tale prezzo puntualizza e anzi ridimensiona.

Ma nella specie un siffatto contesto non era ravvisabile. Infatti nei messaggi in parola il claim principale si limitava all’invito a chiamare la numerazione 1288 per accedere a informazioni relative a determinati servizi”. “E il costo del servizio – prosegue la sentenza – ancorchè affidato a modalità grafiche differenziate, era poi indicato in modo chiaro e completo, come rilevato anche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

Neanche è a dirsi – conclude il TAR – che possa essere censurata la scelta della società di indicare in alcuni di tali messaggi, quali quelli affissi sui mezzi di trasporto pubblico, la sola tariffa massimauna siffatta indicazione risponde alle direttive dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in sede di approvazione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, con delibera n. 26/08/CIR, ha precisato che l’indicazione della tariffa massima è ritenuta sufficientemente cautelativa per l’utenza”.

Sembrerebbe, quindi, che nulla di vagamente scorretto potesse essere imputato alla società dei “pelotti”. Ma allora, come mai ci sono voluti cinque anni affinchè un tribunale si pronunciasse? E quanto altro tempo si dovrà attendere perché la pronuncia del TAR diventi definitiva? Al Consiglio di Stato l’ardua sentenza!

Giuseppe Scarpato

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