Senza un vero perché

Angela Bruno 18/07/12
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Il Tar Sicilia- Palermo, decisione del 5 luglio 2012 n.1402, ha rigettato l’eccezione di intervenuta usucapione, ai sensi dell’articolo 1158 c.c., per il decorso del termine di vent’anni dalla data di immissione in possesso di un suolo privato da parte di un comune.

I L   F A T T O

1. I proprietari hanno chiesto la condanna del comune alla restituzione, previo ripristino dello stato dei luoghi, dei loro terreni occupati durante un procedimento espropriativo.

2. Il comune ha eccepito l’usucapione dei beni per il decorso del ventennio di possesso continuato prescritto dall’art. 1158 c.c.. In particolare ha rilevato:

– il possesso ininterrotto dei suoli oggetto di controversia per più di vent’anni, decorrenti dalla data di immissione in possesso fino alla realizzazzione dell’opera pubblica;

– l’esistenza dell’’elemento psicologico rilevante ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione sarebbe dimostrato dalla trasformazione radicale del fondo;

– l’assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dei proprietari.

3. Successivamente i proprietari hanno impugnato il provvedimento comunale che determinava l’acquisto della proprietà dei suoli, affermando l’assenza formale e sostanziale dei caratteri propri del provvedimento di acquisizione regolato dall’art. 43 d. P.R. n. 327 del 2001, vigente ratione temporis: il comune, nel convincimento di «avere conseguito la proprietà dei terreni occupati a titolo originario in virtù della irreversibile trasformazione» ha «preso atto dell’avvenuto acquisto della proprietà» degli stessi.

I L   D I R I T T O

Per il giudice amministrativo il dies a quo del possesso continuato, ex art. 1158 c.c., dev’ essere individuato nel termine di scadenza dell’occupazione legittima,e non dalla data di immissione nel possesso. E ne fa derivare l’esclusione del passaggio della titolarità del bene al comune. Questo fa condividendo la giurisprudenza secondo cui «i provvedimenti di occupazione di urgenza comportano la mera detenzione della cosa altrui, vuoi perché sono per legge finalizzati ad una apprensione del bene soltanto temporanea, in vista della futura emanazione del decreto di esproprio, vuoi – soprattutto – perché implicano il riconoscimento della proprietà altrui (contemplatio domini), prevedendo la corresponsione di una apposita indennità di occupazione ai proprietari iscritti negli atti catastali, notificatari – proprio in quanto tali – del decreto, cosicché in tal caso l’amministrazione occupante non ha l’animus possidendi che vale ai fini dell’usucapione (cfr., Tar Liguria, I, 20 aprile 2010, n. 1833; Cons. St., sez. IV, ord. n. 3596/2010).

In merito all’acquisizione a titolo originario del bene per effetto dell’avvenuta realizzazione dell’opera, Il TAR rileva che l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area era, al momento dell’emanazione della determinazione comunale, l’emanazione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’ art. 43 d. P.R. n. 327 del 2001, sostituito dall’art. 42-bis dello stesso d.P.R., “in assenza del quale l’amministrazione non poteva ne può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di trasferimento della proprietà ovvero di impedimento alla restituzione: la realizzazione dell’opera pubblica è un fatto, e tale resta; come è stato chiarito dalla giurisprudenza la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto”.

POSCRITTO

Con l’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98- convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha modificato il T.U. Espropriazione, inserendo l’ articolo 42 bis- deve ritenersi che il G.A., anche nell’esercizio dei propri poteri equitativi, possa accogliere la domanda risarcitoria per occupazione senza titolo di un bene privato per finalità di interesse pubblico, irreversibilmente trasformato, differendone gli effetti all’emissione da parte del comune di un provvedimento acquisitivo da emanarsi ai sensi dell’articolo 42 bis.

Questo è il nuovo sotto il sole. Il nuovo risolve i problemi vecchi di secoli?

Anche stavolta il giudice invoca il principio di legalità. E fa bene. Fa bene perché cantare i principi di civiltà fa più belle le decisioni e anche le leggi richiamate. E allora canta e canta.

Ma la realtà ha la sua durezza e racconta il mal di testa delle amministrazioni che rinunciano a completare i procedimenti avviati e si rassegnano a risarcire danni con grave danno alle casse dell’ente. A cosa serve questo danno? Serve a fare altri danni. Per esempio, le reiterazioni in blocco di vincoli espropriativi, senza alcuna volontà di realizzare l’opera pubblica, svilisce la proprietà privata senza un vero perché ed espone l’ente a migliaia di risarcimenti e acquisizioni inutili. Verità è che dietro le leggi e le sentenze ci stanno le esperienze che sollevano problematiche forti e reclamano soluzioni.

Un grosso problema rimasto irrisolto riguarda il rapporto tra i procedimenti espropriativi e le procedure urbanistiche. La legislazione tace sul punto e preferisce mettere toppe infiocchettate sopra voragini che ingoiano amministrazioni e proprietari: una torre consunta che non si decide a cadere. E la giurisprudenza? La giurisprudenza sforna “diritto vivente” che vive di nome e non di fatto.

Hanno troppa confusione in testa, troppa.

 

Angela Bruno

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