In tutti gli altri enti che hanno nominato tale figura, il discrimine per la sua perduranza è dato dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto: da quel momento non sarà più possibile effettuare altre nomine, mentre sono salvaguardati sino alla scadenza gli incarichi in essere. Ne deriva, quindi, che per i comuni al di sotto dei 100.000 abitanti senza alcun Direttore Generale alla data di entrata in vigore della legge di conversione si pone sin da subito il problema dell’esercizio delle funzioni proprie legate a tale figura.
A tal riguardo, l’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Direttore Generale attua gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’ente e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare, è di sua stretta competenza la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi (art. 197, comma 2, lett. a) TUEL) nonché la proposta del piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL). Del resto, la permanenza all’interno del sistema di programmazione e di controllo del piano dettagliato degli obiettivi è ribadita anche dal recentissimo DDL anticorruzione, quale prima fase del controllo di gestione, che si accompagna alla predisposizione del piano esecutivo di gestione nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Tali funzioni individuate dal testo unico vengono poi articolatamente sviluppate all’interno degli statuti e dei regolamenti di organizzazione degli enti, delineando una figura con un ruolo ben determinato ed una specifica connotazione.
Questi, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, sviluppa ogni attività idonea al raggiungimento dei fini sopra esposti, ed in particolare:
a) coordina la traduzione delle linee di indirizzo espresse dagli organi politici in obiettivi, piani e programmi di attività;
b) attiva strumenti di analisi che permettano di monitorare adeguatamente gli stadi di avanzamento della gestione e delle attività e i loro eventuali scostamenti;
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività;
d) emana direttive ai dirigenti per quanto di sua competenza;
e) dirime eventuali conflitti di competenza che dovessero sorgere fra i dirigenti;
f) esercita opera di impulso e supervisione dei progetti di rilevanza strategica per l’Ente;
g) promuove lo sviluppo, l’innovazione e la semplificazione organizzativa dell’attività dell’Ente;
h) dà gli indirizzi necessari per il conseguimento degli obiettivi ed interviene a fronte di scostamenti significativi, proponendo opportune azioni correttive;
i) dà il proprio parere sulla dotazione organica dell’Ente e sul conferimento degli incarichi dei responsabili di posizione organizzativa; j) propone e può richiedere l’aggiornamento dei criteri per la valutazione delle responsabilità e dei risultati dei responsabili di posizione organizzativa ai fini dell’attribuzione del trattamento economico accessorio; k) propone al Sindaco misure sanzionatorie da adottare a carico dei dirigenti per responsabilità di mancato raggiungimento del risultato;
l) sovrintende alle attività di programmazione, di pianificazione e di controllo delle Società partecipate, in funzione dello sviluppo e valorizzazione delle stesse, dell’efficienza della gestione dei relativi servizi e del soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
m) presiede il nucleo di valutazione.
Inoltre, spesso in caso di inadempienza dei dirigenti nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, previa diffida agli interessati, può proporre al Sindaco la nomina di un sostituto per il compimento degli adempimenti omessi, salvi restando, in ogni caso i provvedimenti a carico del dirigente interessato. Si tratta, quindi, di una pluralità di funzioni che non possono venir meno a seguito della mera abrogazione legislativa della figura.
In attesa, quindi, di nuovi interventi normativi e contrattuali, occorre predisporre, sulla base della disciplina vigente, gli idonei strumenti atti a garantire il compiuto svolgimento delle funzioni prima di competenza del Direttore. A tal fine, ai sensi dell’art. 97, comma 4, TUEL, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività. Questa disposizione, destinata ad applicarsi in caso di mancata nomina del Direttore Generale, attualmente è implicitamente modificata dalla novella legislativa in fieri, nel senso della definitiva attribuzione di tale funzione al Segretario Comunale negli enti privi di Direttore e che non possono più nominarlo. Inoltre, sempre il Segretario, in base alla lett. d) del citato comma 4, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Ne deriva che tale figura può essere chiamato a svolgere anche le funzioni proprie del Direttore Generale, a seguito di apposita nuova previsione da inserire all’interno del regolamento degli uffici e dei servizi e nel conseguente decreto sindacale di conferimento. Appare fin troppo chiaro, inltre, che al conferimento delle stesse deve corrispondere la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001, in quanto ricorrono le condizioni soggettive previste dall’Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003.
Il tutto, in attesa di un intervento del legislatore che a questo punto si pone come indifferibile per eviatare il consolidarsi di situazioni di incertezza e di non chiara applicazione delle norme.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento