Lo ha stabilito la Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n.18814/2012 , in riferimento a un episodio di aggressione da parte di un rotwailer nei confronti di una donna, ospite a casa di due coniugi.
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul presupposto che questi ultimi, pur non essendo i proprietari del cane, “in ragione della posizione di garanzia dagli stessi assunta, in quanto detentori dell’animale… avevano l’obbligo di assumere ogni possibile cautela idonea ad evitare e prevenire prevedibili aggressioni“.
In primo grado, al contrario, il giudice di Pace di Palermo aveva assolto la coppia, tenendo conto del fatto che l’obbligo del guinzaglio e della museruola si ha rispetto ai luoghi aperti al pubblico e non in privata dimora.
La Corte, invece, rigettando il ricorso dei due imputati, ha chiarito la posizione di estraneità ai fatti della proprietaria del cane “per quanto altrove accaduto… non potendosi ad essa contestare condotte imprudenti“, giacché questa aveva affidato il proprio cane ai due coniugi in ragione della loro esperienza con l’animale, del quale essi volontariamente si erano assunti la piena responsabilità.
I giudici rilevano, inoltre, l’obbligo di custodia che i due coniugi, in qualità di detentori dell’animale, avevano implicitamente accettato, dovendo per ciò stesso, si legge nella sentenza, “assumere le iniziative necessarie ad impedire che lo stesso procurasse danni a terzi“, sottoponendo l’animale ad un controllo attento.
E non importa, neppure che l’animale sia stato disturbato dall’ospite avvicinatandosi incautamente a lui e provocandone la reazione violenta, poichè i custodi avrebbero quantomeno dovuto avvertire della pericolosità del cane.
La responsabilità, dunque, per il delitto di lesioni colpose va imputata ai detentori dell’animale, che, conclude la Corte, avrebbero semplicemente potuto “sistemare il cane in una zona della casa diversa da quella frequentata dagli ospiti“.
Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione nr. 18814 del 16 maggio 2012
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