La Manovra di bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità per i lavoratori autonomi che lavorano come artigiani e commercianti. Riguarda il tema dei contributi: è stato previsto un0 sconto del 50% sui contributi previdenziali per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni INPS dedicate ad artigiani e commercianti.
Dopo mesi di attesa, la misura finalmente è in vigore. Con la Circolare INPS 83 del 24 aprile 2025 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative riguardanti beneficiari, misura e modalità di accesso al bonus.
Vediamo nel dettaglio queste novità.
Indice
Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 del 50%
La Legge di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio, ha stabilito, all’articolo 1 comma 186, che i lavoratori iscritti nell’anno corrente, per la prima volta, ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1, articolo 1, Legge 2 agosto 1990, numero 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva pari al 50%.
Misura estesa anche ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni artigiani / commercianti.
A chi spetta lo sconto
Entrando nei dettagli, in base alle istruzioni fornite dall’Inps, la riduzione contributiva spetta a:
- titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario;
- soci di società, sia di persone che di capitali (S.R.L.);
- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.
Questi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- avere avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- Essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale (annualità 2025).
Ne consegue che l’esonero spetta ai soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l’attività lavorativa o siano entrati in società tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Importo
L’incentivo si concretizza in un abbattimento del 50% dell’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Risultano invece in ogni caso dovuti, in misura piena:
- il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui;
- per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La riduzione ha ad oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.
Durata dello sconto contributi
La riduzione contributiva per artigiani e commercianti è attribuita, previa domanda, per 36 mesi continuativi decorrenti dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Compatibilità con altri aiuti
La riduzione contributiva per artigiani e commercianti non è compatibile con altre misure agevolative vigenti che prevedono un abbattimento delle aliquote previdenziali e assistenziali.
Pertanto, precisa la Circolare INPS numero 83/2025, non è possibile riconoscere il bonus nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto ovvero del regime forfettario previdenziale.
L’alternatività tra i bonus è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all’intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo.
Come ottenere lo sconto contributi del 50%
L’accesso alla riduzione contributiva è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita domanda all’INPS.
Nel modulo di presentazione dell’istanza, il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. numero 445/2000, il possesso dei requisiti sopra descritti.
La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) del sito Inps, compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.
Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono altresì verificare l’esito dell’istanza.
I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione e che intendono presentare la relativa istanza di accesso, possono effettuare il “versamento della contribuzione nella misura ridotta” (Circolare INPS).
Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.
Come rinunciare al bonus artigiani e commercianti
Con apposito messaggio l’INPS comunicherà il rilascio del modello di domanda di rinuncia al bonus.
L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo la presentazione dell’istanza.
I controlli Inps
L’Istituto ha l’incarico di effettuare le verifiche d’ufficio sulla sussistenza dei requisiti per la legittima fruizione del bonus.
Qualora a seguito dei controlli emerga la carenza dei requisiti stessi in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma o che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’INPS procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili, calcolate a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.
Compatibilità aiuti di Stato
L’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del regolamento è pari a 300 mila euro nell’arco di tre anni.
Pertanto, la riduzione può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale citato, nel corso del triennio mobile di riferimento, corrispondente ai tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto.
Ad esempio, se l’aiuto è concesso il 10 marzo 2025 il calcolo del limite massimo concedibile viene determinato in funzione degli aiuti concessi all’impresa dall’11 marzo 2022 al 10 marzo 2025.
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Foto copertina: istock/baona