Salario minimo: cosa cambierebbe per stipendi lavoratori e CCNL

Paolo Ballanti 25/07/23
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Lo scorso 4 luglio i partiti di opposizione all’esecutivo Meloni, con la sola eccezione di Italia Viva, hanno depositato alla Camera una proposta di legge per l’istituzione in Italia del salario minimo.

Il provvedimento mira a garantire una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori, fissando un compenso orario lordo al di sotto del quale i CCNL non possono attestarsi.

Con la proposta di legge, infatti, il nostro Paese rimarrebbe “tra i sei Paesi europei in cui la fissazione di un salario minimo è demandata alla contrattazione collettiva; si prevede infatti che la retribuzione dovuta sia per i minimi contrattuali tabellari sia per il trattamento economico complessivo è quella stabilita della contrattazione collettiva dei sindacati” (si legge nel testo). Al tempo stesso però la retribuzione non potrà scendere al di sotto di una determinata soglia, soggetta peraltro ad aggiornamento con cadenza annuale.

L’intento della proposta di legge è quindi quello di mantenere il ruolo centrale della contrattazione collettiva nazionale, introducendo tuttavia una soglia minima oraria a tutela dei settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole.

Ricordiamo che altre proposte di legge sul salario minimo erano state presentate negli anni scorsi, ma si sono sempre arenate in Parlamento.

Analizziamo in dettaglio cosa cambierebbe per lavoratori e contratti collettivi.

Indice

Salario minimo: stipendio sufficiente e proporzionato al lavoro prestato

L’articolo 1 della proposta di legge chiarisce che, nel rispetto della Costituzione (articolo 36, comma 1), i datori di lavoro, imprenditori e non, sono tenuti a riconoscere ai lavoratori una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

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Proposta di legge Salario minimo 2023 234 KB

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Il successivo articolo 2 precisa che per “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa” non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività.

Il CCNL in questione è quello stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nella categoria merceologica produttiva interessata.

La proposta di salario minimo

L’articolo 2 della proposta di legge datata 4 luglio 2023, chiarisce che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non p, in ogni caso, essere inferiore a 9 euro lordi.

Come rilevato anche dal portale delle documentazioni parlamentari della Camera dei deputati, Il salario minimo può essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva nazionaleo dalla combinazione della fonte normativa con la contrattazione collettiva. Attualmente, il salario minimo esiste in tutti gli Stati membri dell’UE: in 21 Paesi esistono salari minimi legali, mentre in 6 Stati membri (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) la protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi.

Salario minimo: cosa cambia per i dipendenti

La proposta di legge prevede una serie di tutele per i dipendenti, finalizzate a garantirgli una retribuzione proporzionata e sufficiente, sempre nell’ottica del salario minimo, nelle ipotesi in cui vi sia:

–        Pluralità di contratti collettivi applicabili;
–        Mancanza di contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
–        Mancanza di contratti collettivi specifici per il settore di riferimento.

Pluralità di contratti collettivi
In presenza di più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella categoria merceologica produttiva interessata.

CCNL applicato: 9 euro lordi all’ora
Il contratto collettivo applicato, sulla base dei criteri sopra citati, non può comunque prevedere un importo orario inferiore a 9 euro lordi.

Consigliamo il libro “Paghe e contributi 2023”, come guida utile per l’elaborazione e la comprensione della busta paga 2023. Sono approfonditi tutti i passaggi necessari per l’elaborazione del cedolino e dei vari adempimenti connessi. Inoltre potrebbe essere utile il libro “Il lavoro subordinato“, che analizza in maniera l’intera disciplina del rapporto di lavoro dipendente, così come contenuta nel codice civile

Salario minimo in mancanza di CCNL

Mancanza di contratti collettivi
Se mancano, per il settore di riferimento, contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

Mancanza di CCNL nel settore di riferimento
In mancanza di contratti collettivi specifici per il settore di riferimento la retribuzione non può comunque essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il “settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici” (articolo 3, comma 4).

Salario minimo: come si calcola la retribuzione oraria

La proposta di legge sul salario minimo fissa un compenso orario non inferiore a 9 euro lordi. Tuttavia può sorgere spontanea la domanda: come si calcola la retribuzione oraria?

In tal caso i passaggi sono:

  • individuare la retribuzione lorda mensile, comprensiva di tutti gli elementi fissi quelli, per intenderci, che spettano in ogni periodo di paga;
  • dividere la retribuzione lorda per il coefficiente orario definito dal CCNL applicato.

Prendiamo il caso di un dipendente con retribuzione lorda mensile pari a 1.950,00 euro. Il CCNL applicato contempla un coefficiente orario di 165.

Di conseguenza, il compenso orario è pari a 1.950,00 / 165 = 11,82 euro.

Salario minimo: come incide sui CCNL

A garanzia dei lavoratori dipendenti i CCNL sono chiamati a stabilire un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi all’ora.

Aggiornamento del valore soglia
Da notare che la proposta di legge prevede anche una Commissione per l’aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario. I CCNL, di conseguenza, sono tenuti ad adeguare i compensi in funzione della retribuzione minima aggiornata.

La Commissione, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è presieduta dal Ministro del lavoro (o da un suo delegato) ed è formata da un rappresentante di:

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • Inps;
  • ISTAT;
  • Ispettorato nazionale del lavoro;

Oltre ad un numero pari di appartenenti alle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tra i compiti della Commissione, come anticipato, figura quello di valutare e determinare, con cadenza annuale, l’aggiornamento del trattamento economico minimo orario.

Il nuovo valore retributivo è disposto, su proposta della Commissione stessa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

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(Foto di copertina: istock/Andres Victorero)

Paolo Ballanti