Si può ora inviare domanda per la Rottamazione 5 (rottamazione quinquies), la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Dal 20 gennaio si sono aperti aperti i termini di adesione.
La misura consente, a determinate condizioni, di estinguere specifici debiti pagando il capitale e alcune spese vive, con l’azzeramento di sanzioni e di varie componenti accessorie.
L’adesione richiede un iter stabilito: verifica preliminare dei carichi, presentazione dell’istanza online, attesa della “Comunicazione delle somme dovute” e, infine, rispetto rigoroso delle scadenze di pagamento. Di seguito una guida operativa, passo per passo.
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Indice
- Cos’è la Rottamazione 5 (rottamazione quinquies)
- Chi può aderire alla Rottamazione 5
- Per quali debiti si può aderire
- Esempi di debiti che possono rientrare
- Debiti esclusi
- Debiti già in Rottamazione 4: quando possono rientrare nella Rottamazione 5
- Cosa si paga: importi dovuti e componenti “stralciate”
- Step operativi per la domanda
- 3) Compilazione della domanda: contenuti essenziali
- 4) Invio e ricevuta
- Dopo la domanda: “Comunicazione delle somme dovute”
- Scadenze utili: tutte le date da segnare
- Tabella completa delle scadenze
- Modalità di pagamento: canali e opzioni pratiche
- Effetti della presentazione dell’istanza: sospensioni e tutele
- Decadenza: quando si perdono i benefici e cosa accade dopo
Cos’è la Rottamazione 5 (rottamazione quinquies)
La Rottamazione 5 è una procedura di definizione agevolata che riguarda solo alcuni carichi affidati all’Agente della riscossione in un determinato arco temporale (in linea generale, dal 2000 al 2023) e per tipologie di debito puntualmente individuate.
In concreto, l’agevolazione consiste nel pagare:
- il capitale (cioè l’imposta o il contributo originariamente dovuto, o la sanzione principale nei casi previsti);
- le spese di notifica;
- le eventuali spese per procedure esecutive già avviate (se presenti).
E nel non pagare, invece:
- sanzioni (per i debiti tributari/contributivi ricompresi);
- interessi iscritti a ruolo e interessi di mora;
- aggio (secondo l’impianto di definizione).
Va però ricordato che, per le sanzioni del Codice della strada ammesse, la logica è particolare: la definizione opera soprattutto sugli interessi e sulle componenti accessorie, mentre la sanzione “base” resta, secondo il modello previsto per questa specifica categoria.
Chi può aderire alla Rottamazione 5
La platea potenziale è ampia: possono presentare domanda persone fisiche, imprese, professionisti e, più in generale, i soggetti intestatari di carichi definibili.
Il requisito davvero decisivo non è “chi” presenta l’istanza, ma quali debiti si intendono includere. La Rottamazione 5, infatti, non è una definizione universale: la domanda produce effetti solo per i carichi che rientrano nel perimetro previsto.
In ottica pratica, la fase preliminare dovrebbe quindi seguire questo ordine:
- identificare i carichi presenti (cartelle e avvisi);
- classificare la natura del debito (tributario da controllo automatizzato/formale, contributivo INPS non da accertamento, sanzioni CdS prefettizie);
- escludere subito ciò che non rientra (enti locali/Regioni, accertamenti, multe comunali, ecc.).
Per quali debiti si può aderire
La Rottamazione quinquies include, in termini essenziali, carichi affidati all’Agente della riscossione che derivano da omessi versamenti in ambiti specifici. In particolare, rientrano:
- imposte dovute in base alle dichiarazioni, emerse da controlli automatizzati o controlli formali (il “cuore” della misura sul versante tributario);
- contributi INPS dovuti, con un limite importante: sono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (Prefetture), non indistintamente da ogni autorità.
Questa impostazione rende necessario distinguere con precisione la fonte del carico: due cartelle possono apparire simili, ma una può derivare da controllo automatizzato (potenzialmente definibile) e un’altra da accertamento (non definibile).
Esempi di debiti che possono rientrare
Per orientarsi rapidamente, sono utili esempi “tipici”:
- IRPEF/IVA da controllo automatizzato o formale: ad esempio, somme richieste perché il versamento indicato in dichiarazione non risulta eseguito o risulta insufficiente, oppure per esiti di controllo formale della dichiarazione.
- Contributi INPS omessi: contributi dovuti e non versati, purché non originati da verbali o atti di accertamento.
- Multe stradali prefettizie: sanzioni del Codice della strada irrogate da Prefetture (non dalla Polizia locale o dal Comune).
Per “riconoscere” correttamente un carico, è buona prassi verificare:
- l’ente creditore indicato nella cartella/avviso;
- la causale o il riferimento normativo del carico;
- l’eventuale indicazione (o la natura) di controllo automatizzato/formale o di accertamento.
Debiti esclusi
La disciplina è selettiva e, nella pratica, gli errori nascono da inclusioni improprie.
Tra le esclusioni più ricorrenti rientrano:
- debiti di enti locali e Regioni, come:
- TARI e altri tributi comunali;
- bollo auto regionale;
- entrate patrimoniali locali.
- Multe comunali o elevate da Polizia municipale: non coincidono con le sanzioni prefettizie ammesse.
- Debiti derivanti da accertamento tributario: avvisi di accertamento “classici” e atti assimilabili, se non rientranti nella categoria dell’omesso versamento emerso da controlli automatizzati/formali.
- In generale, tutto ciò che non rientra nelle tipologie espressamente incluse.
In altri termini, la domanda dovrebbe essere costruita “in positivo” (includendo ciò che è certamente definibile), non “in negativo” (inserendo tutto e confidando che il sistema selezioni).
Debiti già in Rottamazione 4: quando possono rientrare nella Rottamazione 5
Un punto operativo cruciale riguarda i debiti già inseriti nella Rottamazione-quater. Possono essere inclusi (se riferiti alle fattispecie ammesse) anche carichi già oggetto:
- delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio, quando il contribuente è decaduto per mancato o tardivo pagamento;
- della Rottamazione-quater / riammissione, se al 30 settembre 2025 risultano persi i benefici perché non tutte le rate scadute erano state pagate.
La regola pratica può essere sintetizzata così:
- posizioni della rottamazione quater ancora regolari (rate scadute pagate nei termini previsti alla data di riferimento): in linea generale non confluiscono nella quinquies.
- posizioni della rottamazione quater decadute (per mancato pagamento di rate scadute entro la data indicata dalla disciplina): possono, a determinate condizioni, essere riagganciate nella rottamazione quinquies, purché il carico rientri nel perimetro tipologico ammesso.
Ne deriva che, prima di presentare domanda, è utile verificare:
- se il carico è astrattamente definibile (per tipologia);
- qual è lo stato della precedente definizione (regolare o decaduta alla data rilevante).
Cosa si paga: importi dovuti e componenti “stralciate”
L’elemento attrattivo della rottamazione è la riduzione dell’onere complessivo tramite l’eliminazione di alcune componenti accessorie. In sintesi, con la definizione agevolata:
- si versa capitale + spese di notifica + eventuali spese esecutive;
- non si versa una parte significativa di accessori (sanzioni, interessi e componenti equivalenti) secondo il modello previsto.
Per le sanzioni stradali prefettizie, l’effetto “economico” può risultare diverso rispetto ai tributi: nella pratica l’agevolazione incide soprattutto sugli interessi e su ulteriori componenti accessorie.
Per una corretta valutazione economica, è particolarmente utile ottenere un prospetto informativo con l’importo stimato dovuto in definizione: consente di confrontare rapidamente l’onere agevolato con il debito residuo “ordinario”.
Step operativi per la domanda
La presentazione dell’istanza è solo telematica e, in generale, segue un percorso a fasi. Un’impostazione prudente è la seguente.
1) Ricognizione e selezione dei carichi
Prima di compilare l’istanza, è opportuno:
- reperire l’elenco di cartelle/avvisi;
- individuare solo quelli che rientrano nel perimetro;
- tenere separati i carichi “dubbi” per ulteriori verifiche.
Quando disponibile, il prospetto informativo aiuta a evitare errori di perimetro e a stimare gli importi.
2) Scelta del canale: area riservata o area pubblica
La domanda può essere presentata:
- in area riservata, tramite credenziali (SPID/CIE/CNS e, per alcune categorie, credenziali fiscali previste); in genere è la via più lineare perché consente una selezione più guidata.
- in area pubblica, senza credenziali, con compilazione del form e allegazione della documentazione richiesta (tipicamente documenti di riconoscimento e dati identificativi).
In un’ottica operativa, l’area riservata riduce il rischio di includere posizioni non definibili, mentre l’area pubblica è utile quando non si dispone di credenziali o quando l’istanza viene gestita con procedura alternativa.
3) Compilazione della domanda: contenuti essenziali
Nella compilazione, in termini generali, occorre:
- indicare i documenti che si intendono definire (cartelle/avvisi);
- scegliere la modalità di pagamento:
- unica soluzione, oppure
- rateizzazione (con numero massimo e calendario prestabilito);
- inserire i recapiti necessari per ricevere ricevute e comunicazioni.
Se risultano giudizi pendenti, la domanda deve essere coerente con il meccanismo di rinuncia/abbandono del contenzioso relativo ai carichi inclusi, secondo quanto previsto dalla disciplina.
4) Invio e ricevuta
A seguito dell’invio:
- viene rilasciata una ricevuta (da conservare);
- la posizione entra nel flusso di lavorazione che condurrà alla successiva “Comunicazione delle somme dovute”.
Dopo la domanda: “Comunicazione delle somme dovute”
Dopo la scadenza per la presentazione, l’Agente della riscossione invia la Comunicazione delle somme dovute entro la data prevista.
Questa comunicazione è un documento centrale, perché contiene:
- l’esito dell’istanza (accoglimento o diniego/limitazione con motivazione);
- l’importo complessivo dovuto in definizione;
- il calendario delle scadenze (unica soluzione o rate);
- i moduli e i canali di pagamento;
- le indicazioni operative per eventuale domiciliazione.
In fase di controllo, è utile verificare con attenzione:
- che siano inclusi solo i carichi richiesti (o capire eventuali esclusioni);
- la correttezza del numero di rate e delle scadenze;
- l’esatta quantificazione degli importi.
Scadenze utili: tutte le date da segnare
Le scadenze sono l’asse portante della rottamazione: il beneficio si mantiene solo con pagamenti regolari.
Le principali date operative sono:
- termine per presentare la domanda: entro 30 aprile 2026;
- termine per ricevere la Comunicazione delle somme dovute: entro 30 giugno 2026;
- pagamento in unica soluzione (o prima rata): 31 luglio 2026.
Per chi opta per il pagamento rateale, la disciplina prevede un calendario di rate bimestrali fino a un massimo elevato (con durata pluriennale). In generale, il calendario si sviluppa con scadenze ricorrenti a fine mese nei periodi indicati dalla norma (tipicamente luglio, settembre, novembre e poi i mesi “bimestrali” stabiliti a regime).
Tabella completa delle scadenze
Ecco in tabella il calendario completo dei termini da rispettare per la Rottamazione 5:
| Scadenza | Cosa succede / adempimento | Note operative |
|---|---|---|
| 30 aprile 2026 | Termine per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione 5 (quinquies) | Istanza solo telematica (area riservata o area pubblica) |
| 30 giugno 2026 | Invio/rilascio della Comunicazione delle somme dovute | Contiene esito, importi dovuti, scadenze e moduli di pagamento |
| 31 luglio 2026 | Pagamento in unica soluzione oppure prima rata (se rateizzazione) | È la scadenza decisiva per “agganciare” definitivamente i benefici |
| 30 settembre 2026 | Seconda rata (piano rateale) | Rate bimestrali secondo calendario normativo |
| 30 novembre 2026 | Terza rata (piano rateale) | Rate bimestrali |
| 31 gennaio 2027 | Rata successiva (piano rateale) | Dal 2027: scadenze ricorrenti 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 |
| 31 marzo 2027 | Rata successiva (piano rateale) | Schema ricorrente |
| 31 maggio 2027 | Rata successiva (piano rateale) | Schema ricorrente |
| 31 luglio 2027 | Rata successiva (piano rateale) | Schema ricorrente |
| 30 settembre 2027 | Rata successiva (piano rateale) | Schema ricorrente |
| 30 novembre 2027 | Rata successiva (piano rateale) | Schema ricorrente |
| 1° agosto 2026 | Decorrenza interessi in caso di pagamento rateale | Tasso annuo previsto: 3% (sulle rate) |
| 31 maggio 2035 | Ultima rata (piano massimo) | Il calendario massimo arriva fino a questa data |
Modalità di pagamento: canali e opzioni pratiche
Le modalità di pagamento sono strutturate per favorire l’adempimento attraverso canali diversi, tra cui:
- pagamenti online tramite i servizi dedicati;
- app di pagamento e sistemi integrati;
- home banking, sportelli bancari e postali;
- circuiti e punti convenzionati (ove previsti);
- sportelli dell’Agente della riscossione, di norma su prenotazione.
La Comunicazione delle somme dovute costituisce, in ogni caso, il riferimento operativo per scegliere il canale e utilizzare i moduli corretti.
Effetti della presentazione dell’istanza: sospensioni e tutele
Dal momento della presentazione e in relazione ai carichi potenzialmente definibili, la disciplina prevede effetti importanti sulla dinamica della riscossione.
In termini sintetici, l’istanza:
- incide sulla gestione delle iniziative cautelari/esecutive (con limiti e salve le attività già perfezionate in determinati stadi);
- produce effetti su alcune verifiche di inadempienza e su profili collegati a regolarità contributiva, secondo le regole previste.
In pratica, questo blocco/sospensione “condizionata” rende fondamentale rispettare la prima scadenza di pagamento: l’intero impianto si regge sulla continuità dei versamenti.
Decadenza: quando si perdono i benefici e cosa accade dopo
La decadenza è il rischio principale della rottamazione: una volta persi i benefici, l’impianto agevolato si interrompe e tornano applicabili le regole ordinarie.
In linea generale, la perdita dei benefici si verifica in caso di:
- mancato pagamento della rata unica o della prima rata entro la scadenza prevista;
- mancato pagamento di un numero definito di rate, anche non consecutive, secondo la soglia prevista dalla disciplina;
- omesso pagamento dell’ultima rata.
Quando interviene l’inefficacia:
- quanto già versato viene trattato come acconto;
- riprendono le azioni di recupero secondo le regole ordinarie;
- possono emergere limitazioni sulla possibilità di ottenere nuove rateizzazioni per gli stessi carichi, secondo quanto stabilito.
La gestione delle scadenze, quindi, non è un dettaglio amministrativo: è la condizione sostanziale per “tenere” l’agevolazione.
| Le fasi | I punti | Indicazione operativa |
|---|---|---|
| Verifica del perimetro | Carichi da omesso versamento da controllo automatizzato/formale | Ammissibili se ricompresi nel perimetro della definizione |
| Verifica del perimetro | Contributi INPS | Ammissibili solo se dovuti per omesso versamento, non se richiesti a seguito di accertamento |
| Verifica del perimetro | Multe stradali | Ammissibili solo se irrogate da Prefetture (amministrazioni statali) |
| Esclusioni da tenere fuori | Tributi locali e regionali | Esclusi (es. tributi comunali/regionali) |
| Esclusioni da tenere fuori | Multe comunali | Escluse (es. sanzioni elevate da Polizia locale/Comune) |
| Esclusioni da tenere fuori | Debiti da accertamento tributario | Esclusi se fuori dal perimetro (non riconducibili a controlli automatizzati/formali) |
| Rottamazione 4 | Verifica dello stato della precedente definizione | Controllare se la posizione è in regola oppure decaduta alla data rilevante |
| Prima di inviare | Prospetto informativo | Valutare l’eventuale richiesta per stimare importi e carichi definibili |
| Prima di inviare | Scelta modalità di pagamento | Selezionare in modo consapevole: unica soluzione oppure rate |
| Dopo l’invio | Ricevuta | Conservare la ricevuta di presentazione dell’istanza |
| Dopo l’invio | Comunicazione delle somme dovute | Controllare esito, importi, carichi inclusi ed eventuale calendario rate |
| Pagamenti | Pianificazione scadenze | Predisporre un calendario operativo per rispettare tutte le scadenze |
| Pagamenti | Prevenzione della decadenza | Monitorare soglie di decadenza: rate non pagate e attenzione all’ultima rata |