Rivalutazione prestazioni Inail 2020: i nuovi importi e i decreti pubblicati

I nuovi importi per infortunio, malattia professionale e assegno di incollocabilità

Paolo Ballanti 15/12/20
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Il 4 dicembre 2020 sul portale del Ministero del lavoro sono stati pubblicati due decreti ministeriali del 3 agosto 2020 con cui si comunicano le nuove retribuzioni per il calcolo delle prestazioni Inail nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

I parametri aggiornati, valevoli dal 1º luglio 2020, sono frutto della rivalutazione annuale decisa con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail, sulla base della variazione effettiva, tra il 2018 e il 2019, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT in misura pari allo 0,50%.

In particolare:

  • il Decreto n. 68 dell’11 agosto 2020 sulla rivalutazione dell’importo dell’assegno mensile di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2020;
  • i Decreti n. 91 del 3 agosto 2020 (settore industria/navigazione) e n. 92 del 3 agosto 2020 (settore agricoltura) relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale peri diversi settori, con decorrenza dal 1° luglio 2020;
  • il Decreto 3 agosto 2020 contenente le percentuali di riduzione, per l’anno 2020, del tasso medio di tariffa per prevenzione.

il Decreto ministeriale numero 91 è dedicato al settore industria e navigazione, mentre il numero 92 al settore agricolo.

Analizziamo nel dettaglio le novità e gli importi aggiornati dal 1° luglio 2020.

Rivalutazione prestazioni Inail 2020

Come previsto dal Decreto legislativo numero 38 del 2000, il 1° luglio di ogni anno le retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni INAIL in caso di infortunio o malattia professionale vengono rivalutate con apposito decreto ministeriale.

L’aggiornamento viene effettuato in base all’indice ISTAT che evidenzia la variazione effettiva, rispetto all’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali nell’industria

Per il calcolo dell’indennità INAIL prevista per gli eventi di infortunio o malattia professionale nel settore industria, la retribuzione media giornaliera da assumere è pari, dal 1º luglio 2020, ad euro 79,22.

Cambiano anche i minimali e i massimali di retribuzione annua utili per il calcolo delle rendite per inabilità permanente o morte:

  • Minimale euro 16.636,20;
  • Massimale euro 30.895,80.

Le rendite in corso al 1º luglio 2020 saranno rideterminate in base all’aggiornamento citato, mentre per quelle che hanno decorrenza anteriore al 1º luglio 2020 si dovranno applicare alle retribuzioni effettive i seguenti indici di rivalutazione:

  • 1,005 per le rendite relative al 2018 o ad anni precedenti;
  • 1,000 per le rendite del 2019 e 2020 (primo semestre).

Di conseguenza per, le seconde, non c’è alcuna variazione dal momento che il coefficiente è pari a 1.

Per quanto riguarda invece dirigenti e parasubordinati (ad esempio coloro che sono inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi) il premio annuo da versare all’INAIL dovrà essere calcolato:

  • Su una retribuzione annua di 30.985,80 per i dirigenti;
  • Sui compensi effettivamente corrisposti ai collaboratori, nel rispetto del minimale di euro 16.636,20 e del massimale di 30.985,80 euro.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali agricoltura 

Dal 1º luglio 2020 è cambiata anche la retribuzione convenzionale annua da utilizzare per il calcolo delle prestazioni INAIL per inabilità permanente o morte nel settore agricolo. Per effetto della rivalutazione questa è pari ad euro 25.106,52.

Assegno di incollocabilità

Dal 1º luglio 2020 ammonta ad euro 263,37 mensili l’importo dell’assegno di incollocabilità riservato a coloro che hanno subito una riduzione superiore al 20%, hanno un’età non superiore ai limiti pensionabili e sono stati riconosciuti incollocabili dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

Assegno funerario

A beneficio dei superstiti di deceduti per infortunio o malattia professionale è riconosciuto l’assegno funerario pari, dal 1º luglio 2020, ad euro 10.050,00.

Assegno per l’assistenza personale continuativa

L’assegno per l’assistenza personale continuativa passa a 547,75 euro mensili a decorrere dal 1º luglio 2020. La prestazione è riconosciuta per i casi di invalidità conseguente a determinate menomazioni, a patto che sia indispensabile un’assistenza personale continuativa.

Assegno continuativo mensile industria

Dal 1º luglio 2020 l’importo dell’assegno continuativo mensile per il settore Industria è così rivalutato, in base al grado di inabilità:

  • Euro 307,35 mensili per chi ha un grado di inabilità compreso tra il 50 e il 59%;
  • Euro 431,21 mensili se il grado di inabilità è compreso tra il 60 e il 79%;
  • Euro 800,62 mensili se il grado di inabilità è compreso tra l’80 e l’89%;
  • Euro 1.233,46 mensili se il grado di inabilità è compreso tra il 90 e il 100%;
  • Euro 1.781,92 mensili se il grado di inabilità è pari al 100% e l’interessato percepisce l’assegno di assistenza personale continuativa.

Assegno continuativo mensile agricoltura

La prestazione INAIL per il settore dell’agricoltura è così rivalutata dal 1º luglio 2020:

  • Euro 384,97 mensili per chi ha un grado di inabilità compreso tra il 50 e il 59%;
  • Euro 537,20 mensili se il grado di inabilità è compreso tra il 60 e il 79%;
  • Euro 922,28 mensili se il grado di inabilità è compreso tra l’80 e l’89%;
  • Euro 1.307,02 mensili se il grado di inabilità è compreso tra il 90 e il 100%;
  • Euro 1.855,06 mensili se il grado di inabilità è pari al 100% e l’interessato percepisce l’assegno di assistenza personale continuativa.

>> DM 68 2020 asssegno INAIL
>> DM 91 /2020 riv INAIL Industria
>> DM 92/2020 

(Foto copertina i-Stock/Motortion)

Paolo Ballanti

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