Riproduzione David di Michelangelo, per fini commerciali occorre il consenso

Recente sentenza del Tribunale di Firenze contro un’agenzia viaggi

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La riproduzione di beni culturali a scopo di lucro è soggetta ad autorizzazione. Gli articoli 107 e 108 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il Codice dei Beni Culturali) riservano infatti espressamente all’autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne o meno la riproduzione, previa richiesta di concessione pagamento del canone determinato dalla autorità stessa, consentendo la libera riproduzione dei beni solo se effettuata senza scopo di lucro.

In mancanza di tale autorizzazione, come nel caso in esame, la riproduzione costituisce una violazione della norma e integra i presupposti della condotta illecita ai sensi dell’art. 2043 c.c., sussistendo quindi i presupposti per una pronuncia cautelare “posto che l’uso indiscriminato dell’immagine di beni culturali è suscettibile di svilirne la forza attrattiva”.

Il precetto, pacifico (per quanto riguarda le opere conservate nei musei) ma ad oggi ancora troppo poco rispettato, è stato ribadito dal Tribunale di Firenze, al termine di un procedimento d’urgenza promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nei confronti di un’agenzia di viaggio che riproduceva alcune opere custodite dalla Galleria dell’Accademia, tra cui il David di Michelangelo, per reclamizzare i propri servizi, senza consenso dell’autorità.

Il Tribunale non ha invece ritenuta allo stato sufficientemente comprovata la fondatezza delle ulteriori doglianze proposte per atti di concorrenza sleale e di lesione del nome e dell’immagine del Ministero, in quanto non risulterebbe dimostrato in che modo sia stato denigrato l’ente e in quali termini le parti in causa siano tra loro concorrenti.

Contro l’ordinanza nessun reclamo

L’ordinanza, favorevolmente accolta dalla stampa e dalle istituzioni, costituisce un interessante precedente in quanto rappresenta una delle prime decisioni sul tema della illiceità della riproduzione non autorizzata dei beni culturali a fini commerciali e dimostra l’attenzione prestata dal Ministero per la valorizzazione di un assets, quello dei beni culturali, che costituisce un importante patrimonio del nostro paese (e, probabilmente, il volano del nostro futuro).

Gilberto Cavagna

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