Rinnovo pensioni e prestazioni Inps 2024: guida e tabelle degli aumenti

Paolo Ballanti 11/01/24
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La Circolare del 2 gennaio 2024 numero 1 ha permesso all’Inps di dettagliare le operazioni effettuate ai fini della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali.

Le attività in argomento, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali nel corso del 2024, hanno riguardato, stando all’Istituto, oltre 20 milioni di posizioni.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Il decreto sulla rivalutazione pensioni

Di fondamentale importanza per procedere alla rivalutazione di pensioni e prestazioni assistenziali è il consueto decreto ministeriale con cui si comunicano i valori percentuali di riferimento: uno provvisorio (soggetto a conguaglio l’anno successivo) e l’altro definitivo.

Nello specifico, nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2023 numero 279 è stato pubblicato il Decreto 20 novembre 2023, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione – anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2022”.

Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.

Rivalutazione definitiva pensioni 2023

L’articolo 1 del Decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022, è determinata in misura pari a 8,1% dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, a seguito di quanto disposto dal Decreto – legge 18 ottobre 2023 numero 145, articolo 1, il conguaglio tra l’indice di rivalutazione provvisorio (+7,3%) e quello definitivo (+8,1%) è stato anticipato alla mensilità di dicembre 2023.

Ecco descritti in tabella i valori definitivi per l’anno 2023:

DecorrenzaTrattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi (*)Assegni vitalizi
1° gennaio 2023567,94 euro323,75 euro
Importi annui7.383,22 euro4.208,75 euro
(*) L’importo del trattamento minimo viene preso come riferimento anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2023

Rivalutazione provvisoria pensioni 2024

Il già citato articolo 2 del Decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha individuato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2023, in misura pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Al pari del paragrafo precedente ecco descritti in tabella i valori provvisori del 2024:

DecorrenzaTrattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi (*)Assegni vitalizi
1° gennaio 2024598,61 euro341,24 euro
Importi annui7.781,93 euro4.436,12 euro
(*) L’importo del trattamento minimo viene preso come riferimento anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024

Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024

L’articolo 1, comma 135, della Legge 30 dicembre 2023 numero 213 (Manovra 2024) è intervenuto sul meccanismo di attribuzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici con riferimento all’anno corrente.

Alla luce della citata normativa ecco la tabella con le fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’annualità 2024.

tabella 1

Prestazioni di accompagnamento a pensione 2024

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, corrisposte ai sensi del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 148 e dell’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012 numero 92, di categoria:

  • 027-VOCRED;
  • 028-VOCOOP;
  • 029-VOESO;
  • 127-CRED27;
  • 128-COOP28;
  • 129-VESO29;
  • 143-APESOCIAL;
  • 198-VESO33;
  • 199-VESO92;
  • 200-ESPA;

non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilita alla decorrenza.

Di conseguenza, nei casi appena citati, non è prevista alcuna rivalutazione degli importi.

La Circolare numero 1/2024 ricorda inoltre che il pagamento delle suddette prestazioni “viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti”.

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Circolare Inps n.1 del 1° gennaio 2024 2 MB
Rinnovo pensioni 2024 – Tabelle 928 KB

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