I rimborsi 730/2025, riconosciuti in busta paga dai datori di lavoro, a partire dagli stipendi di competenza del mese di luglio sono in molti casi un’utile entrata straordinaria in vista delle vacanze estive.
Da qui il comprensibile disagio sofferto da quanti, pur avendo inviato tempestivamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2024, non si ritrovano in cedolino le tanto attese somme a titolo di rimborso delle imposte pagate in eccesso all’Erario.
Analizziamo in dettaglio i motivi all’origine dell’assenza dei rimborsi 730 in busta paga e come comportarsi in questi casi.
Indice
Verificare di aver correttamente indicato il sostituto d’imposta
Prima domanda da porsi è: è stato indicato il giusto sostituto d’imposta che deve anticiparmi il rimborso nel 730? Il datore di lavoro incaricato di effettuare i rimborsi in busta paga dev’essere riportato in dichiarazione dei redditi così da permettere all’Agenzia Entrate di trasmettergli (direttamente o all’intermediario incaricato) i prospetti di liquidazione delle imposte (modelli 730-4).
L’omessa o errata indicazione del sostituto d’imposta nel 730 comporta uno slittamento dei tempi di liquidazione dei rimborsi.
Dove indicare il sostituto d’imposta?
I dati identificativi del sostituto d’imposta (datore di lavoro) devono essere riportati nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, comprensivi di:
- cognome e nome o denominazione;
- codice fiscale;
- indirizzo;
- contatti telefonici e di posta elettronica.
Se il contribuente presenta il 730 senza alcun sostituto d’imposta la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” è barrata.
730 senza sostituto d’imposta, quali conseguenze?
Come anticipato, la presentazione di un modello 730 senza sostituto d’imposta comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi di liquidazione dei rimborsi, dal momento che questi vengono erogati non dal datore di lavoro in cedolino ma direttamente dall’Agenzia Entrate “a partire dal mese di dicembre” (istruzioni per la compilazione del modello 730, disponibili su “agenziaentrate.gov.it”).
A fronte di un 730 senza sostituto d’imposta il contribuente può integrare la dichiarazione in relazione ai soli dati identificativi del datore di lavoro.
In tal caso è possibile presentare, entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 per integrare i dati. Nel frontespizio è pertanto necessario indicare il codice 2 nella casella “730 integrativo” del frontespizio.
Il nuovo modello deve riportare le stesse informazioni di quello originario, eccezion fatta per i dati del sostituto d’imposta.
730 con sostituto d’imposta errato, come fare?
Il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti i dati relativi al sostituto d’imposta o di averlo indicato in maniera errata può trasmettere un modello 730 integrativo con le modalità descritte nel paragrafo precedente.
Verificare lo stato di invio del 730/2025
I contribuenti che hanno correttamente trasmesso il modello 730 con i dati del sostituto d’imposta è opportuno che verifichino lo stato di invio della dichiarazione:
- direttamente, attraverso la propria area riservata del sito “agenziaentrate.gov.it”;
- rivolgendosi al CAF / intermediario che si è occupato dell’invio del modello all’AE.
Attenzione ai rimborsi diretti dell’Agenzia delle entrate
Può accadere che in una serie tassativa di ipotesi il rimborso da dichiarazione dei redditi non venga erogato in busta paga dal datore di lavoro bensì direttamente dall’Agenzia Entrate, al termine di una serie di controlli preventivi.
In queste situazioni le tempistiche di pagamento si dilatano al fine di permettere all’AE di completare le verifiche necessarie. Stando alle istruzioni di compilazione del 730, l’Agenzia effettua i controlli preventivi “entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
I controlli dell’Agenzia Entrate scattano a fronte di un modello 730/2025 (ordinario o precompilato) trasmesso con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata elaborata sulla base degli archivi dell’AE, tali da:
- determinare un rimborso superiore a 4 mila euro;
- incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, con elementi di incoerenza, quali:
- scostamento per importi significativi fra il credito IRPEF e i dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- situazioni di rischio, confermate di anno in anno, individuate in base alle irregolarità emerse negli anni passati.
Il rimborso che risulta spettante all’esito dei controlli è erogato dall’AE a partire dal “mese di dicembre entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
La liquidazione delle somme avviene, in alternativa:
- a mezzo accredito su conto corrente bancario o postale dotato di codice IBAN;
- sotto forma di titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. (se il contribuente non ha segnalato all’AE le coordinate del conto corrente).
Si precisa che la richiesta di accredito su conto corrente può essere effettuata:
- online, collegandosi al portale “agenziaentrate.gov.it” (gli utenti registrati ai servizi telematici possono avvalersi del canale Fisconline);
- utilizzando l’apposito modello (disponibile anch’esso sul sito dell’AE) che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia Entrate;
- consegnando il modello scaricato dal sito “agenziaentrate.gov.it” ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, allegando copia di un documento di identità.
Chiedere al sostituto d’imposta
A fronte di modelli 730/2025 correttamente inviati all’Agenzia Entrate, non interessati dai controlli preventivi dell’AE e completi di tutti i dati relativi al sostituto d’imposta, se non oggetto di conguaglio in busta paga possono, in alternativa:
Essere stati trasmessi dall’AE al sostituto d’imposta che, tuttavia, non li ha ancora inseriti nel gestionale paghe per l’elaborazione del cedolino;
Non essere stati trasmessi dall’Agenzia Entrate al datore di lavoro.
A tal proposito è opportuno che il dipendente si rivolga al datore di lavoro per comprendere quale delle due casistiche ricorre.
Nel primo caso di quelli appena citati è opportuno che il datore di lavoro inserisca il conguaglio nel primo cedolino paga disponibile.
Nella seconda ipotesi, al contrario, è bene che il dipendente inviti il datore di lavoro a verificare regolarmente se tra i 730-4 ricevuti dall’Agenzia Entrate è presente anche il suo.
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Foto copertina: istock/DMP