La riforma del Terzo Settore. Cosa cambia dopo il DDL Renzi

Virginia Tosi 07/11/14
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Il Governo Renzi ha intrapreso, con il disegno di legge delega approvato il 10 Luglio 2014, un percorso di riforma del Terzo Settore, allo scopo di promuovere la crescita, l’occupazione e lo sviluppo delle attività ad esso connesse, attraverso un riordino della disciplina vigente.

Il programma di riforma intende garantire un “Welfare partecipativo” attraverso una riorganizzazione del settore che si ispiri a principi di equità, efficienza e solidarietà sociale, valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal terzo settore, premiare con adeguati incentivi i comportamenti filantropici della collettività.

Al fine di perseguire tali finalità, la riorganizzazione si muove attraverso i seguenti principi ispiratori:

  • ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini, separare il grano dal loglio: si intende delineare l’identità del settore non profit, attraverso la definizione di una normativa generale ed organica e delimitare i confini tra le tipologie di enti, attuando una riorganizzazione delle discipline giuridiche specifiche;
  • valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale: si ricerca una più intensa cooperazione degli enti non profit con pubbliche amministrazioni ed enti commerciali;
  • far decollare l’impresa sociale: si auspica di spingere gli enti non profit verso una gestione più imprenditoriale delle proprie attività;
  • dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, a favore del Terzo Settore, anche contrastando il fenomeno dell’elusione.

Il disegno di legge delega, redatto nel rispetto di tali finalità, descrive gli ambiti di intervento della riforma, vale a dire:

  • riconoscimento e tutela dell’associazionismo e promozione della iniziativa economica privata volta allo svolgimento di attività contraddistinte da finalità non lucrative;
  • riorganizzazione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e definizione della disciplina inerente al regime di responsabilità limitata degli enti aventi personalità giuridica;
  • individuazione delle finalità non lucrative e delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti non profit;
  • attribuzione di una autonomia statutaria maggiore rispetto al passato, al fine di garantire agli enti la libertà necessaria per il pieno perseguimento delle loro finalità;
  • definizione delle forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti;
  • definizione dei criteri e dei vincoli di strumentalità dell’attività d’impresa rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
  • individuazione delle specifiche modalità di verifica e controllo dell’attività svolta e delle finalità perseguite, anche istituendo obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e di informazione nei confronti degli associati e dei terzi;
  • definizione delle modalità e dei criteri dell’attività volontaria degli aderenti, nonché i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti e ai compensi spettanti agli organi di controllo e di amministrazione, ai dirigenti e agli associati;
  • promozione di strumenti finalizzati a favorire processi aggregativi, compresa la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore.

 

I principali interventi della riforma interesseranno, dunque,  le Associazioni di Volontariato (ADV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), l’impresa sociale, la disciplina fiscale relativa alle Onlus, alle erogazioni liberali, al 5 per mille ed ai regimi semplificati.

 

Si rimane, comunque, in attesa dei decreti attuativi che dovrebbero intervenire entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega in esame e che forniranno la definitiva disciplina, probabilmente attraverso la redazione di uno specifico testo unico e/o la modifica del Libro I, Titolo II del codice civile.

 

Si auspica che, attraverso una regolamentazione esaustiva e che lo tuteli appieno, si attribuirà al Terzo Settore il valore che merita e lo si supporterà nell’operare in maniera integra, corretta e sana, con il solo, autentico, intento di generare utilità sociale.

Virginia Tosi

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