RIFORMA PA: PIANI DI RIENTRO E COMMISSARIAMENTO DELLE PARTECIPATE IN ROSSO

Michele Nico 10/09/15
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La legge 124/2015 per la riforma della Pubblica amministrazione, entrata in vigore lo scorso 28 agosto, reca una serie di principi e criteri direttivi in vista di decreti legislativi di attuazione da emanarsi a cura del Governo, che dovranno puntare ancora una volta a rivedere le condizioni e i limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie, con l’obiettivo di ridurre l’entità e il numero di queste ultime, anche incentivando idonei processi di aggregazione sul territorio.

Si tratta di finalità ben note, già perseguite dal legislatore a più riprese negli ultimi anni, ma con interventi che si sono rivelati sterili e inefficaci nel contenere il dilagante fenomeno delle esternalizzazioni.

È il caso di ricordare che, in vista appunto dell’esigenza di circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro il perimetro dei compiti istituzionali dell’ente locale, l’art. 3, comma 27, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha disposto che “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni (…) non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

A questo riguardo, il “programma di razionalizzazione delle partecipate locali” predisposto nel 2014 dal commissario straordinario Cottarelli ha messo in luce l’assenza di risultati conseguiti dalla disposizione sopra citata, visto che dal 2008 il numero delle società non è calato, ma, al contrario, sono state costituite 1.264 nuove partecipate, ossia il 16 per cento di quelle tuttora esistenti.

Proprio per porre rimedio a questa situazione, gli obblighi di ricognizione societaria imposti dalla legge 244/2007 sono stati oggetto di una profonda rivisitazione a cura della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), che all’art. 1, comma 569, ha fissato al 31 dicembre 2014 il nuovo termine per procedere alla dismissione delle partecipazioni non consentite, stabilendo che in caso di inottemperanza viene prevista la loro “cessazione” ex lege, con successiva liquidazione in denaro del valore delle quote al socio cessato, a cura della società interessata, entro i successivi 12 mesi.

Vi è poi da rammentare che, in parallelo agli obblighi cogenti di dismissione, il DL 16/2014, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, ha integrato l’art. 1 della legge147/2013 con il comma 568-bis, secondo cui gli enti locali che abbiano deliberato, entro il 5 marzo 2015, lo scioglimento o l’alienazione con gara pubblica delle relative società partecipate dirette o indirette, possono godere di speciali agevolazioni fiscali, con l’ammissione di diritto del personale delle società dismesse alle procedure di sistema di mobilità del personale tra le partecipate (art. 1, comma 563, della stessa legge 147/2013).

L’ultimo intervento adottato dal legislatore nell’intento di sfoltire la platea delle partecipate è quello previsto dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014, relativo al processo di razionalizzazione (tuttora in corso) delle partecipazioni societarie dirette e indirette della PA, rispetto al quale non è ancora possibile monitorare gli esiti ottenuti.

In tale contesto, la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie della PA (art. 18 della legge 124/2015) non si limita a rievocare criteri direttivi già noti, ma introduce l’importante novità dei “piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento”, raccogliendo così alcuni spunti del piano Cottarelli non recepiti dalla legge di stabilità 2015.

Si consideri che nel 2012 le perdite cumulate dalle società pubbliche sono state pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro, e che in questo scenario le prime 20 società in perdita hanno contribuito per il 48% alle perdite totali.

In relazione a ciò, il piano Cottarelli ha appunto ipotizzato, per le 20 partecipate con perdite più elevate, la messa a punto di piani di rientro da approvarsi centralmente, con la possibilità di commissariamento in assenza di progressi.

Resta ora da vedere quali strumenti deciderà di impiegare il governo con i decreti legislativi di prossima attuazione, per dare finalmente una svolta al fenomeno delle esternalizzazioni, che ancor oggi è fonte di enormi sprechi di risorse pubbliche.

Michele Nico

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