Giudice Onorario: come cambia alla luce della Riforma della Giustizia

Rosalba Vitale 22/06/16
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Il Senato ha approvato lo scorso 10 marzo il disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze relativo al ddl di riforma della giustizia n° 1738 concernente la magistratura onoraria e disposizioni sui giudici di pace.

La Magistratura Onoraria nasce inizialmente per supportare l’ attività del magistrati togati differenziandosi da essa nell’ accesso (concorso con prova scritta e orale il primo concorso per titoli il secondo), nel trattamento previdenziale, retributivo, e nella temporaneità dell’ incarico anche se ne rimangono comuni il rispetto del codice deontologico.

Tuttavia, la temporaneità dell’ incarico e la conferma degli incarichi quadriennali lasciati al parere dell’Avvocatura per non parlare sulla normativa lasciata in vigore sul licenziamento in tronco del magistrato onorario donna in gravidanza che dovesse assentarsi dal lavoro per 6 mesi in aperta violazione del diritto alla salute della maternità nonché sulla violazione del diritto alla pensione sono tutti elementi che inquinano l’imparzialità e la professionalità di tale figura alla luce del crescente aumento delle cause penali e civili ad essi affidate.

Si consiglia il seguente volume

Di seguito sono riassunti le novità più importanti della riforma ddl:

– unica figura di giudice onorario di pace eliminando la distinzione ante riforma tra giudice di pace e magistrati onorari;

– il tirocinio si svolge presso un magistrato professionale affidatario, il quale avrà cura altresì di organizzare riunioni periodiche ex art. 47-quater dell’ordinamento giudiziario che coinvolgono i magistrati onorari dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, partecipazione obbligatoria per la conferma dell’incarico;

competenza esclusiva delle cause condominiali, sui diritti reali e di comunione e l’assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e in possesso di terzi (sotto le direttive però di un giudice togato designato dal tribunale);

competenza penale: minacce (art. 612, comma 1 e 2 c.p.), furto (art. 626 c.p.), abbandono di animali ( art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ed i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962);

innalzamento dai 5mila ai 30mila euro per le cause relative a beni mobili e dai 30mila ai 50mila per quelle riguardanti il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e imbarcazioni;

innalzamento da 1100 a 2500 per le cause decise secondo equità;

– requisiti di onorabilità, la professionalità, l’età massima 65 anni; la laurea in giurisprudenza;

incompatibilità se risultano collocati in quiescenza, ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali, provinciali e comunali; a coloro che ricoprono incarichi direttivi in un partito o in un sindacato; agli ecclesiastici, ai difensori civici e agli avvocati. Vietata anche la nomina presso lo stesso ufficio giudiziario di magistrati onorari legati da vincoli coniugali, di parentela o affinità;

– ex art. 106 Cost. l’ incarico avrà la durata di 8 anni rinnovabili;

– ai magistrati onorari confermati per due quadrienni è riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

– l’indennità sarà formata da una parte fissa e una parte variabile, commisurata secondo una media produttiva dell’ ufficio;

– la copertura previdenziale è rinviata decreti delegati.

E’ stato approvato della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

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Rosalba Vitale

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