In tema di certezza dei tempi procedimentali è intervenuta la L. 69/2009, introducendo l’ art. 2 bis che contempla forme di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il co. 1 dispone che: “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’ istanza, ovvero debba essere iniziato d’ ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’ adozione di un provvedimento espresso.
I termini per la conclusione sono quelli previsti dall’ art. 2 co. 2 della L. 241/90 quantificato ex lege in 90 giorni quelli che non hanno un limite temporale, termine che scende a 30 giorni (comma 2), nei casi in cui disposizioni di legge o provvedimenti di cui all’ art. 2 L. 241/90 commi 3,4,5 non prevedono un termine diverso.
Tuttavia, al comma 4 è prevista una deroga da 90 giorni a 180 giorni nei casi tassativi previsti dalla legge che si hanno nelle ipotesi di seguito menzionati:
– sostenibilità dei termini sotto il profilo dell’ organizzazione amministrativa
– natura degli interessati pubblici tutelati
– particolare complessità del procedimento.
E’ consentito il superamento della soglia massima di 180 giorni per i soli procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e quelli sull’ immigrazione.
Mentre è riconosciuto la sospensione dei termini per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’ acquisizione delle informazioni relative a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ amministrazione stessa, cosi anche con riguardo ai beni storici architettonici archeologici artistici e paesaggistici per i quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dal d. lgs. 42/2004 che prevedono termini diversi rispetto a quelli indicati nella legge di riforma.
Il legislatore ha anche previsto misure normative volte a far rispettare i termini procedurali da parte degli organi della Pubblica Amministrazione come:
obbligare le p.a. e i soggetti che svolgono funzioni amministrative al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’ inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Annoverare il rispetto dei termini procedimentali fra i parametri di valutazione dei dirigenti capace di incidere sulla corrisponsione della retribuzione.
Prevedere un indennizzo per ritardi sulle istanza formulate relativamente alle attività d’ impresa.
Responsabilità per danno ingiusto da ritardo
La tutela risarcitoria per ritardo era stata prevista dalla L. 59/1997 (Legge delega Bassanini), per il quale il Governo avrebbe dovuto provvedere alla previsione di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento o del ritardo da parte della P. A.
Con il nuovo art. 2 bis della L. 241/90, co.1, si obbliga all’ integrale ristoro del danno. Potranno essere richiesti se dimostrati i danni conseguenti al ritardo per la conclusione del procedimento amministrativo attivati sia d’ ufficio che su domanda mediante l’ emanazione di un provvedimento espresso.
Al riguardo l’ art. 20 della L .241/90 prevede che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’ amministrazione equivale all’ accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’ interessato entro i termini di conclusione il provvedimento di diniego oppure non indice una conferenza di servizi.
Sul ritardo si sono sviluppati due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un orientamento va riconosciuto il risarcimento conseguente alla mera omissione o ritardo nell’ adozione di un provvedimento (Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2005, n. 875).
Secondo un’ altro orientamento affermatosi successivamente deve escludersi il risarcimento del danno da ritardo della P.A.
Nel caso in cui i provvedimenti amministrativi adottati risultino di carattere negativo per colui che ha presentato la relativa istanza di rilascio il cittadino non ha diritto per il ritardo al risarcimento ( Cons. Stato ad. plen. 15 settembre 2005, n.7).
Responsabilità del dirigente
L’ art. 2, L. 241/90 prevede in caso di inerzia della P.A. che:
“tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’ amministrazione devono essere trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti”.
“La tardiva emanazione del provvedimento amministrativo nei termini costituisce elemento di valutazione del performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
“Il vertice politico deve individuare nell’ ambito delle figure apicali dell’ amministrazione il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”.
“ Per ciascun procedimento sul sito internet istituzionale dell’ amministrazione è pubblicata in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage l’ indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’ interessato può rivolgersi. Tale soggetto in caso di ritardo comunica il nominativo del responsabile ai fini della valutazione dell’ avvio del procedimento disciplinare secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni suddette assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”.
“ Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il privato puo’ rivolgersi al dirigente sub c) affinchè in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
“ Il medesimo dirigente, entro il 30 gennaio di ogni anno, dovrà comunicare all’ organo politico i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti”.
Ai sensi dell’ art. 31 d. lgs. 104/2010 chiunque abbia interesse può chiedere l’ accertamento dell’ obbligo dell’ amministrazione di provvedere all’ emanazione dell’ atto amministrativo.
Tale azione può essere proposta fintanto che perdura l ‘ inadempimento ma non oltre un anno dalla scadenza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Indennizzo D. L. 69/2013
Il D.L. 69/2013, all’ art. 28 ha previsto che in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento all’ interessato deve essere corrisposto un indennizzo per il mero ritardo nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento per un importo massimo di 2000 euro.
La norma esclude i casi di silenzio qualificato ( silenzio- assenso) e dei concorsi pubblici.
Il procedimento si attiva nel modo seguente:
Si aziona il potere sostitutivo previsto dall’ art. 2, co. 9 bis, L. 241/90, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Ai sensi dell’ art. 328 c.p che contempla il rifiuto o il ritardo dell’ atto di ufficio stabilisce che:
Il pubblico ufficiale o l’ incaricato di un pubblico servizio il quale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia di sicurezza pubblica di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Fuori dai casi previsti dal 1 comma il pubblico ufficiale o l’ incaricato di un pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’ atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
In sede interpretativa nella circolare del ministero della funzione pubblica n. 58245/7464 del 4 dicembre 1990 viene chiarito che “ il fatto che il 2 comma dell’ art. 328 dispone nel senso che il reato si consuma dopo l’ inutile decorso del termine di 30 giorni dalla richiesta non equivale al superamento delle norme relative ai singoli procedimenti amministrativi, la durata dei quali dipende anche dalle esigenze istruttorie che non possono essere disattese o compresse entro termini insufficienti”.
Dall’ esame della predetta circolare nonché della successiva n. 58307/7463 del 5 dicembre 1990, deriva che, una volta stabilito il termine di conclusione è solo la mancanza di risposta sulle ragioni del ritardo entro 30 giorni che determina la configurazione dell’ ipotesi di reato ex art. 328 c.p., co. 2, citato.
Inoltre, in forza del disposto dell’ articolo in menzione, il responsabile del procedimento andrebbe esente da responsabilità personali ove esponga le ragioni del ritardo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Cosi è quanto indicato nella circolare n. 58245/7464: “la particolare complessità dell’ istruttoria, la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici, l’ effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica, l’ elevato numero dei documenti da acquisire, fattori di ordine strutturale, la necessità di rispettare i tempi tecnici irriducibili, o anche la mancanza di fondi, la necessità di seguire l’ ordine cronologico delle pratiche”.
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