Responsabilità concorrente tra Comune e Condominio

Rosalba Vitale 06/03/18
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Recentemente la Cassazione con l’ordinanza n. 02328/18 ha rigettato il ricorso principale depositato dal Condominio e incidentale del Comune, che dopo aver impugnato la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorrevano in Cassazione, lamentando la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. in relazione ai danni cagionati a una condomina per essere scivolata sul marciapiede della strada costituito quasi interamente da una grata metallica posta a copertura di un cavedio di proprietà del predetto Condominio.

Infatti, il Comune asseriva la non responsabilità dell’accaduto in ragione al fatto che in esso mancava un effettivo potere di vigilanza sulla grata.

Diversamente il giudizio della Corte d’Appello, secondo cui la grata doveva considerarsi parte della strada appartenente al demanio comunale circostanza che imponeva al Comune ai fini della sicurezza dei pedoni le funzioni di controllo vigilanza e intervento. Responsabilità concorrente con il Condominio in quanto la grata veniva apposta sul marciapiede del dante causa in sostituzione della preesistente struttura in muratura, ciò in base a concessione comunale e previo periodico pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico allo scopo di favorire l’areazione del sottostante cavedio e degli attigui garage condominiali.

La questione venne sottoposta alla Suprema Corte che pronunciandosi nel merito ritenne che la responsabilità era da attribuire a entrambi (Condominio che sul Comune).

“In caso di sinistro sulla strada dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode risponde ex art. 2051 c.c. in ragione del rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito”.

Nondimeno si è pure affermato che detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo o a titoli diversi, a condizione che importino tutti l’attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza, visto che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire”.

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