Disciplinato dalla Legge numero 190/2014 il regime forfettario risponde alla necessità di semplificare le modalità di determinazione del reddito e gli adempimenti fiscali e contabili per lavoratori autonomi e imprese di piccole dimensioni.
Per preservare la natura stessa del regime forfettario possono accedervi esclusivamente coloro i quali realizzano ricavi o compensi non superiori a 85 mila euro annui e spese non eccedenti i 20 mila euro.
Esistono poi tutta una serie di condizioni di esclusione, tra cui figura la percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori alla soglia ordinaria di 30 mila euro.
Quest’ultima asticella è stata oggetto di modifica ad opera della Manovra 2025, con cui è stato innalzato il limite a 35 mila euro.
Per evitare un ritorno al limite ordinario, il Disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 estende ulteriormente il tetto dei 35 mila euro.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
La novità nella Manovra di bilancio 2026
Inserito nel Titolo II “Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie” l’articolo 12 del disegno di legge di bilancio si occupa di “Condizioni di accesso al regime forfetario”.
La disposizione proroga, per il solo anno 2026, l’innalzamento da 30 mila a 35 mila euro del limite di reddito necessario per poter beneficiare del regime in parola.
La soglia si riferisce a:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 49 e 50 del Decreto del Presidente della Repubblica (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) del 22 dicembre 1986, numero 917.
Per effetto della modifica normativa coloro che nel 2025 “percepiranno redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000,00 euro, non potranno accedere al regime forfettario nel 2026”, come si legge nella Relazione illustrativa al DDL bilancio.
Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario?
Disciplinato dalla Legge 23 dicembre 2014, numero 190, articolo 1, comma 54 e seguenti, il regime forfettario è applicato dai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che:
- hanno conseguito nel precedente periodo d’imposta o presumono di conseguire nel periodo d’imposta di inizio attività, ricavi o compensi non eccedenti gli 85 mila euro (ragguagliati ad anno);
- hanno sostenuto o presumono di sostenere nel periodo d’imposta di inizio attività spese non superiori a 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o di sussidio, ovvero di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro (contratti in essere al 25 giugno 2015), prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
I contribuenti esclusi
A norma dell’articolo 1, comma 57, Legge numero 190/2014 non possono accedere al regime forfettario i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- residenza all’estero, eccezion fatta per le ipotesi di soggetti residenti in uno Stato membro o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
- effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili nonché di cessioni intra UE di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali;
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle dell’imprenditore;
- adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito, del regime del Patent box, del regime per i lavoratori impatriati o dei regimi speciali IVA;
- attività prevalente svolta nei confronti del datore di lavoro (con cui sono in corso rapporti di lavoro ovvero sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti) o di soggetti a lui riconducibili;
- precedente opzione per la contabilità ordinaria.
Alla lista si aggiunge, per quanto di nostro interesse, la percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo eccedente i 30 mila euro.
La soglia è stata elevata per l’anno 2025 a 35 mila euro, ad opera dell’articolo 1, comma 12, Legge 30 dicembre 2024, numero 207.
Pertanto, se confermata la previsione di cui al disegno di legge di bilancio, anche per l’annualità 2026 opererà il limite reddituale di 35 mila euro.
In assenza di ulteriori novità normative, dal 2027 tornerà la soglia ordinaria di 30 mila euro.
La soglia reddituale di 30/35 mila euro
Come anticipato, per il calcolo della soglia reddituale si assumono a riferimento i redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Ai fini del computo del limite sono da intendersi:
- esclusi i redditi soggetti a tassazione separata;
- compresi i redditi di lavoro dipendente e assimilati esenti da tassazione in Italia.
Come precisa la stessa Legge numero 190/2014 (articolo 1, comma 57, lettera d-ter) la verifica della soglia reddituale “è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
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Foto copertina: istock/damircudic