Lo ha comunicato la Cassazione, con un’informativa ad hoc uscita in Gazzetta ufficiale, in cui viene presentato il testo completo del quesito che, se riuscirà a superare l’ammissibilità e a ottenere il supporto necessario in termini di firme, potrebbe essere sottoposto alla decisione dei cittadini nel 2016.
Ecco il testo:
Volete voi che siano abrogati l’art. 1, comma 1, lettera b) limitatamente alla seguente parte: “, salvo i capolista nel limite di dieci collegi”, nonche’ l’art. 1, comma 1, lettera b) limitatamente alla seguente parte: “tra quelli che non sono capolista”, nonche’ l’art. 1, comma 1, lettera g) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “dapprima i capolista nei collegi, quindi”, nonche’ l’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall’art. 2, comma 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “e il nominativo del candidato capolista”, l’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall’art. 2, comma 10, lettera c) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “da un candidato capolista e” ed all’ulteriore seguente parte: “A pena di inammissibilita’ della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo’ esservi piu’ del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unita’ piu’ prossima”, nonche’ l’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall’art. 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “con diversi contrassegni” ed all’ulteriore seguente parte “e un candidato puo’ essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu’ circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”, nonche’ l’articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall’art. 2, comma 17, lettera b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “Sulle schede sono altresi’ riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale”, nonche’ l’articolo 59-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come inserito dall’art. 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “1. Se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.”, nonche’ l’articolo 59-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come inserito dall’art. 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “5. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e’ nullo.”, nonche’ l’articolo 84, commi 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “a partire dal candidato capolista e successivamente”, nonche’ l’articolo 84, comma 2, primo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “a partire dal candidato capolista e successivamente”, nonche’ l’articolo 84, comma 2, secondo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “a partire dal candidato capolista e successivamente”
Secondo le osservazioni dei giuristi, però, sarebbero già emersi alcuni profili di dubbia ammissibilità, dal momento che, in primo luogo, viene citata per errore la lettera b) dell’articolo1, comma 1 della legge in oggetto, al posto della c). In seguito, qualora il referendum dovesse ottenere il favore dei cittadini, la parte della legge sui capilista potrebbe risultare incomprensibile e dunque anche questo punto depone a sfavore del quesito.
Ora, al comitato promotore servono tre mesi di tempo per raccogliere le 500mila firme necessarie per la somministrazione del quesito.
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