Referendum Italicum: il testo del quesito in Cassazione

Redazione 13/07/15
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Italicum, c’è già il quesito per il referendum abrigativo. A poche settimane di distanza dall’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, è stato depositato in Cassazione il primo testo che propone di sottoporre la legittimità della normativa alla volontà popolare.

Lo ha comunicato la Cassazione, con un’informativa ad hoc uscita in Gazzetta ufficiale, in cui viene presentato il testo completo del quesito che, se riuscirà a superare l’ammissibilità e a ottenere il supporto necessario in termini di firme, potrebbe essere sottoposto alla decisione dei cittadini nel 2016.

Ecco il testo:

Volete voi che siano abrogati l’art.  1,  comma  1,  lettera  b) limitatamente alla seguente parte: “, salvo i capolista nel limite di dieci collegi”, nonche’ l’art. 1, comma 1, lettera  b)  limitatamente alla seguente parte: “tra quelli che  non  sono  capolista”,  nonche’ l’art. 1, comma 1, lettera g) della  legge  6  maggio  2015,  n.  52, recante  “Disposizioni  in  materia  di  elezione  della  Camera  dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “dapprima  i  capolista nei collegi, quindi”, nonche’ l’articolo 4, comma 2, del decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  361   del   1957,   e   successive modificazioni, come sostituito dall’art. 2, comma  4  della  legge  6 maggio 2015, n. 52, recante  “Disposizioni  in  materia  di  elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “e  il nominativo del candidato capolista”, l’articolo  18-bis  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  e  successive modificazioni, come sostituito dall’art.  2,  comma  10,  lettera  c) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera  dei  deputati”,  limitatamente  alla  seguente parte: “da un candidato capolista e” ed all’ulteriore seguente parte: “A pena di inammissibilita’ della lista, nel numero  complessivo  dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione  non  puo’ esservi piu’ del 60 per cento di candidati dello  stesso  sesso,  con arrotondamento all’unita’ piu’ prossima”, nonche’ l’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  e successive modificazioni, come  sostituito  dall’art.  2,  comma  11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera  dei  deputati”,  limitatamente  alla  seguente parte: “con diversi contrassegni” ed all’ulteriore seguente parte  “e un  candidato  puo’  essere  incluso  in  liste   con   il   medesimo contrassegno, in una o piu’ circoscrizioni, solo se capolista e  fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”, nonche’ l’articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall’art.  2,  comma  17, lettera b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei  deputati”,  limitatamente  alla seguente parte: “Sulle schede  sono  altresi’  riportati,  accanto  a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il  nome  del relativo candidato capolista  nel  collegio  plurinominale”,  nonche’ l’articolo  59-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come inserito dall’art. 2, comma 21, della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  recante “Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati”, limitatamente alla seguente parte: “1. Se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno  sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.”, nonche’ l’articolo 59-bis, comma 5, del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  361   del   1957,   e   successive modificazioni, come inserito dall’art. 2, comma  21,  della  legge  6 maggio 2015, n. 52, recante  “Disposizioni  in  materia  di  elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte: “5. Se l’elettore traccia un segno sul  contrassegno  di  una  lista  e  sul nominativo del  candidato  capolista  di  altra  lista,  il  voto  e’ nullo.”, nonche’ l’articolo 84, commi 1, del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2,  comma 26, della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  recante  “Disposizioni  in materia di elezione della Camera dei  deputati”,  limitatamente  alla seguente   parte:   “a   partire   dal    candidato    capolista    e successivamente”, nonche’ l’articolo 84, comma 2, primo  alinea,  del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come sostituito dall’art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015,  n.  52, recante  “Disposizioni  in  materia  di  elezione  della  Camera  dei deputati”,  limitatamente  alla  seguente  parte:  “a   partire   dal candidato capolista e successivamente”, nonche’ l’articolo 84,  comma 2, secondo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante  “Disposizioni  in  materia  di  elezione  della Camera dei deputati”, limitatamente alla seguente parte:  “a  partire dal candidato capolista e successivamente”

Secondo le osservazioni dei giuristi, però, sarebbero già emersi alcuni profili di dubbia ammissibilità, dal momento che, in primo luogo, viene citata per errore la lettera b) dell’articolo1, comma 1 della legge in oggetto, al posto della c). In seguito, qualora il referendum dovesse ottenere il favore dei cittadini, la parte della legge sui capilista potrebbe risultare incomprensibile e dunque anche questo punto depone a sfavore del quesito.

Ora, al comitato promotore servono tre mesi di tempo per raccogliere le 500mila firme necessarie per la somministrazione del quesito.

QUI IL TESTO UFFICIALE DELL’ITALICUM

Redazione

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