Reddito di emergenza: come si calcola, beneficiari e cause di incompatibilità

Paolo Ballanti 05/06/20
Il Decreto “Rilancio” ha introdotto un sussidio speciale per le famiglie economicamente colpite dall’emergenza COVID-19 e dalle necessarie misure di contenimento sociale. Il contributo in questione (previsto all’articolo 82 del Decreto n. 34 del 19 maggio 2020) prende il nome di Reddito di emergenza (REM) e dovrà essere richiesto entro il 31 Luglio 2020 sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall’INPS, che si occuperà peraltro dell’erogazione delle somme.

Vediamo nel dettaglio a chi spetta e soprattutto come si calcola il Reddito di emergenza.

Reddito di emergenza 2020 domanda al via: a chi spetta, importi, come richiederlo, scadenze

Reddito di emergenza: Requisiti

Il REM spetta ai nuclei familiari in possesso di:

  • Residenza in Italia del soggetto richiedente;
  • Reddito familiare ad aprile 2020 inferiore all’ammontare del sussidio;
  • Patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10 mila euro, limite aumentato di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo (fino ad un massimo di 20 mila euro) e di altri 5 mila euro in presenza di un soggetto con handicap grave o non autosufficiente;
  • ISEE in corso di validità inferiore a 15 mila euro.

Reddito di emergenza: Incompatibilità

Non possono percepire il Reddito di emergenza i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti che:

  • Sono titolari di pensione diretta o indiretta, escluso l’assegno ordinario di invalidità;
  • Sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente da cui deriva una retribuzione lorda superiore alla soglia massima di reddito familiare;
  • Percepiscono il Reddito di cittadinanza.

Nelle righe che seguono vedremo come si calcola il limite massimo di reddito familiare, valore che sarà uguale all’importo complessivo del sussidio.

Facciamo l’esempio di un richiedente il REM (Caio) cui spetta un sussidio di 640 euro. Il limite di reddito familiare sarà pari ad euro 640. Se Caio è anche lavoratore dipendente il contributo gli spetterà se la sua retribuzione lorda mensile non supera i 640 euro. Sul punto si attendono comunque i necessari chiarimenti dell’INPS.

Il REM è escluso anche per quelle famiglie dove uno dei componenti ha percepito o percepirà le indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza COVID-19, in particolare:

  • Autonomi iscritti all’INPS;
  • Liberi professionisti titolari di partita IVA e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • Lavoratori stagionali;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Lavoratori agricoli;
  • Intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori domestici.

Importo Reddito di Emergenza

L’ammontare del Reddito di emergenza è calcolato moltiplicando l’importo – base di 400 euro per il coefficiente dato da una scala di equivalenza in cui il primo componente del nucleo ha valore 1.

Il parametro 1 è aumentato di:

  • 0,4 per ogni altro familiare maggiorenne;
  • 0,2 per ogni altro familiare minorenne.

Il tetto massimo della scala di equivalenza è fissato in 2, elevato a 2,1 in presenza di familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienti. Questo significa che l’importo del sussidio non potrà eccedere:

  • Euro 800 (400*2) se la scala di equivalenza è 2;
  • Euro 840 (400*2,1) se la scala di equivalenza è 2,1 dal momento che sono presenti familiari disabili gravi o non autosufficienti.

Il calcolo dell’importo ha una duplice importanza:

  • Calcolare la somma spettante a titolo di REM;
  • Calcolare la soglia di reddito familiare ad aprile 2020 per stabilire se si ha diritto al sussidio.

Esempi di calcolo

Ipotizziamo il caso della famiglia Rossi composta da:

  • Soggetto richiedente;
  • Coniuge;
  • Figlio di 6 anni (minorenne).

Il valore della scala di equivalenza sarà pari a: 1 (primo componente del nucleo familiare) + 0,4 (coniuge) + 0,2 (figlio) = 1,6.

Di conseguenza l’importo del REM ed il tetto massimo del reddito familiare ad aprile 2020 non potranno superare euro 640 equivalenti a 400 (importo – base) * 1,6 (valore della scala di equivalenza).

Pensiamo invece alla famiglia Bianchi composta da:

  • Soggetto richiedente;
  • Coniuge;
  • Quattro figli minorenni.

In questo caso il valore della scala di equivalenza sarebbe pari a 1 (primo componente del nucleo familiare) + 0,4 (coniuge) + 0,8 (0,2 * 4 numero figli minorenni) = 2,2.

Tuttavia, il valore 2,2 è superiore al tetto massimo, pertanto il coefficiente con cui moltiplicare l’importo – base di 400 euro sarà pari a 2.

Alla famiglia Bianchi spetterà un sussidio pari a 800 euro (400*2). La stessa somma rappresenterà anche la soglia di reddito familiare da non superare ad aprile 2020 per avere diritto al REM.

Riprendendo l’esempio della famiglia Bianchi, ipotizziamo che nel nucleo siano presenti:

  • Soggetto richiedente;
  • Coniuge;
  • Quattro figli minorenni di cui uno disabile grave.

La scala di equivalenza pari a 2,2 viene ricondotta al valore massimo 2,1 (anziché 2) posto che nel nucleo è presente un familiare portatore di handicap grave. Alla famiglia Bianchi spetterà un contributo pari a 840 euro.

Natura del sussidio

Le somme corrisposte a titolo di Reddito di emergenza non vengono conteggiate nel reddito complessivo dei familiari ai fini IRPEF. Le stesse non sono soggette ad alcuna trattenuta fiscale o per contributi INPS. La somma lorda è pertanto uguale a quella netta erogata al richiedente.

Reddito di emergenza: Domanda

Le richieste di REM dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020. Per farlo è sufficiente collegarsi al portale INPS, sezione Prestazioni e servizi – Reddito di emergenza e possedere le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile chiamare il Contact center dell’Istituto (necessarie comunque le credenziali sopra citate) o rivolgersi a CAF e patronati (anche per soggetti privi di utenza di accesso).

Reddito di Emergenza: Durata sussidio

L’ammontare complessivo del REM viene erogato in due tranche a partire dal mese di presentazione della domanda. Di conseguenza, una domanda presentata il 20 giugno comporterebbe il pagamento del sussidio con le mensilità di giugno e luglio 2020.

Quanto affermato risulta dalla pagina INPS dedicata alla presentazione istanze. Tuttavia il condizionale è d’obbligo dal momento che, vista la mole di domande già presentate (circa 150 mila stando a quanto annunciato qualche giorno fa dalla Ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone sul suo profilo twitter) e l’assenza di una circolare INPS, i primi pagamenti potrebbero slittare a luglio.

Paolo Ballanti

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