Ottenuto previa istanza dell’interessato attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), l’ISEE ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre e si determina in base ai seguenti dati relativi a soggetto dichiarante, coniuge, figli ed altre persone presenti nel nucleo:
- Patrimonio mobiliare (ad esempio depositi e conti correnti bancari e postali) posseduto in Italia e all’estero al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della DSU;
- Patrimonio immobiliare detenuto in Italia e all’estero al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della DSU;
- Redditi (tra cui quelli rilevanti ai fini IRPEF) e trattamenti utili per il calcolo ISEE riferiti al secondo anno solare precedente la trasmissione della DSU (ad esempio nella DSU 2021 dovranno essere inserite le somme riportate nel modello 730/2020 anno d’imposta 2019).
Essendo il reddito complessivo ai fini fiscali una delle componenti utili per il calcolo dell’ISEE è naturale che coloro i quali possiedono redditi pari o inferiori a 8 mila euro, avranno un indicatore di livello medio – basso, tale da qualificarli come soggetti meritevoli di numerosi aiuti, agevolazioni e sussidi, introdotti con lo scopo di contrastare situazioni di difficoltà socio – economica.
Analizziamo in dettaglio le principali forme di sostegno, partendo dal Reddito o Pensione di cittadinanza.
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Redditi incapienti: Reddito di cittadinanza
Introdotto come forma di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale il Reddito o Pensione di cittadinanza introdotto con il Decreto legge n. 4/2019 (convertito in Legge n. 26/2019) è un sussidio mensile riconosciuto a mezzo ricarica della cosiddetta “Carta RdC” a beneficio dei nuclei familiari con:
- ISEE non superiore a 9.360,00 euro;
- Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero inferiore a 30 mila euro, esclusa la casa di abitazione;
- Patrimonio mobiliare inferiore a 6 mila euro (nuclei con un solo componente), 8 mila euro (nuclei con due componenti) ovvero 10 mila euro (nuclei con tre o più componenti), eccezion fatta per le ulteriori maggiorazioni riconosciute per i componenti con disabilità;
- Assenza di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di Reddito, nonché autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti la domanda RdC;
- Assenza di navi e imbarcazioni da diporto.
La prestazione in parola, denominata Pensione di cittadinanza nel caso in cui tutti i componenti del nucleo abbiano un’età pari o superiore a 67 anni, spetta per un periodo di 18 mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione.
L’ammontare annuo del Reddito è calcolato sommando:
- Quota A, stabilita in base ad un’apposita scala di equivalenza in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare beneficiario;
- Quota B, a ristoro delle spese sostenute per l’affitto della casa di abitazione ovvero per il mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione della stessa.
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Redditi incapienti: detrazioni da lavoro dipendente
I contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati (ad esempio in virtù di una collaborazione coordinata e continuativa) hanno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR (DPR n. 917/1986).
Per coloro che hanno un reddito complessivo ai fini fiscali non superiore a 8 mila euro (cui può corrispondere naturalmente un ISEE basso) la detrazione ammonta ad euro 1.880,00 annui, da rapportare ai periodi lavorati comunque non inferiore a:
- 690 euro;
- In alternativa 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Dal momento che lo scopo delle detrazioni è abbattere l’imposta lorda calcolata in misura percentuale in base agli scaglioni di imposta, in presenza di redditi non superiori a 8 mila euro il contribuente non subirà alcuna trattenuta fiscale.
Ecco spiegata la ragione:
- Imposta lorda corrispondente a 8.000 di reddito 2021 * 23% = 1.840,00;
- Detrazione da lavoro dipendente spettante per l’intero anno 2021 = 1.880,00.
Sottraendo la detrazione dall’imposta lorda il risultato è negativo, di conseguenza l’interessato non dovrà versare nulla all’Erario a titolo di Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
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Redditi incapienti: Bonus gas luce ed acqua
I nuclei familiari con, in alternativa:
- Reddito ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
- Quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20 mila euro;
- Diritto a percepire il Reddito o Pensione di cittadinanza;
accedono automaticamente a:
- Bonus elettrico per disagio economico;
- Bonus gas;
- Bonus idrico;
senza necessità di inoltrare alcuna domanda.
Il solo adempimento richiesto è la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.
Nello specifico, il bonus gas varia in funzione della zona climatica e del tipo di utilizzo, ad esempio:
- 67 euro all’anno per punto di riconsegna a beneficio di una famiglia fino a quattro componenti per acqua calda sanitaria e / o uso cottura più riscaldamento in zona climatica A / B;
- 157 euro all’anno per i nuclei con più di quattro componenti per acqua calda sanitaria e / o uso cottura più riscaldamento in zona climatica D.
Per le forniture luce il bonus ammonta a:
- 128 euro per nuclei con uno o due componenti;
- 151 euro per nuclei con tre o quattro componenti;
- 177 euro per nuclei con più di quattro componenti.
Per quanto riguarda il bonus idrico prevista invece la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a circa 50 litri al giorno per abitante).
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Redditi incapienti: Conto corrente gratis
Grazie al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 70 del 3 maggio 2018 (con cui si è recepita la direttiva comunitaria 2014/92/UE) coloro che hanno un reddito ISEE inferiore a 11.600,00 euro possono aprire un conto corrente base a canone zero e senza imposta di bollo, eccezion fatta per le operazioni aggiuntive o quelle in numero superiore al limite indicato nelle tabelle allegate al DM.
In sede di apertura del conto, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione in cui:
- Attestano di non essere titolari di altro conto di base;
- Autocertificano che il reddito ISEE è inferiore a 11.600 euro.
E’ fatto obbligo al beneficiario di trasmettere annualmente alla banca, entro il 31 maggio, un’autocertificazione attestante l’ISEE in corso di validità, pena l’addebito del canone annuo e dell’eventuale imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio.
Redditi incapienti: Canone TV
I cittadini di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non eccedente gli 8 mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio, possono ottenere l’esenzione totale dal pagamento del canone TV, per uno o più apparecchi televisivi presenti nell’abitazione di residenza.
L’agevolazione spetta previo invio dell’apposita dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle entrate:
- A mezzo raccomandata;
- Posta elettronica certificata;
- Di persona presso un qualsiasi ufficio territoriale ADE.
Nel caso in cui permangano le condizioni di esenzioni, una volta presentata la prima richiesta, non sarà più necessario inviare la dichiarazione per le annualità successive.
L’agevolazione è riconosciuta:
- Per l’intero anno se il compimento del 75° anno di età avviene entro il 31 gennaio;
- Per il secondo semestre se l’interessato compie il 75° anno di età nel periodo 1° febbraio – 31 luglio.
Redditi incapienti: Bonus asilo nido
Erogato dall’INPS a sostegno delle spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, nonché di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, il “Bonus asilo nido” spetta, previa domanda, in misura differenziata a seconda dell’ISEE minorenni:
- 3 mila euro annui (272,72 euro per undici mensilità) a beneficio dei nuclei con ISEE fino a 25 mila euro;
- 500 euro annui (227,27 euro per undici mensilità) in presenza di ISEE da 25.001 a 40 mila euro;
- 500 euro annui (136,27 euro per undici mensilità) per coloro che hanno un ISEE pari o superiore a 40.001 euro ovvero in mancanza dell’indicatore.
Redditi incapienti: Tasse universitarie
Con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca numero 1016 del 4 agosto 2021 è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie per l’anno accademico 2021-2022 a beneficio di coloro che possiedono un ISEE fino a 22 mila euro.
I singoli Atenei possono incrementare la soglia di esenzione (portandola ad esempio a 23 o 24 mila euro).
Restano di norma esclusi dall’agevolazione (quindi sono comunque richiesti ai beneficiari dell’esenzione totale) la Tassa regionale per il Diritto allo studio, l’imposta di bollo ed il premio assicurativo, nell’ordine complessivo di circa 160 euro annui.
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