Redditi esteri: iscrizione AIRE per evitare controlli, ecco come

Redazione 09/07/18
Faccia molta attenzione il professionista che possieda la residenza fiscale in Italia e produca redditi all’estero, senza dichiararli in dichiarazione dei redditi. D’ora in poi l’accertamento per omessa indicazione dei redditi esteri sarà considerato legittimo. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con una recente Ordinanza in cui si mette in pratica per iscritto che un cittadino contribuente, fiscalmente residente in territorio italiano, è qui che viene considerato soggetto passivo d’imposta, anche se vive, lavora e produce reddito in un Paese straniero. Per determinare dove sia la residenza fiscale è necessario procedere all’iscrizione all’Aire (Anagrafe italiani all’estero) e cancellarsi dall’anagrafe del Comune.

È quindi, in questi termini, ritenuto legittimo procedere all’accertamento fiscale per omessa indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all’estero, quando il contribuente in questione dimori e produca redditi fuori dall’Italia, pur mantenendo nella Penisola la sua residenza fiscale.

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Questo perché, come spiega il Testo unico dell’imposta sui redditi, per determinare le imposte sui redditi si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente o qui hanno domicilio o residenza ai sensi del Codice civile.

La Cassazione ribadisce che “i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta. Ai sensi dell’ art. 3 del TUIR, “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 LI e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” In base a quanto indicato dalla norma, i soggetti residenti fiscalmente nel territorio dello Stato sono tassati per i redditi ovunque prodotti”.

In soldoni, chi ha residenza anagrafica in Italia si presume abbia qui anche quella fiscale. E finché non si provvede a cancellarsi dall’anagrafe del Comune, per iscriversi all’Aire (l’anagrafe degli italiani all’estero), si è soggetti passivi d’imposta in territorio italiano. E si devono dichiarare tutti i redditi prodotti fuori dall’Italia. Se non si fa questa operazione, o la si fa in ritardo, allora via libera quindi agli accertamenti. Nessun trasferimento della residenza all’estero viene rilevato se prima non si sia provveduto alla cancellazione all’anagrafe del Comune italiano.

L’iscrizione all’Aire viene considerata essenziale per bloccare i fenomeni di evasione fiscale di tutti coloro che trasferiscono la propria residenza all’estero pur continuando a vivere in Italia, senza qui però pagare le tasse.

Riassumendo: un contribuente italiano che è iscritto all’anagrafe del Comune, ma vive e guadagna all’estero, deve pagare le tasse in Italia. Se non dichiara questi redditi, scatta l’accertamento fiscale. Per evitarlo si deve provvedere alla cancellazione dall’anagrafe del Comune e all’iscrizione all’Aire.

Redditi esteri e residenza fiscale: quando è obbligatoria l’iscrizione AIRE

Per legge devono iscriversi all’AIRE – l’Anagrafe degli italiani all’estero – i cittadini che:

  • Trasferiscono la propria residenza all’estero per più di 12 mesi;
  • Che già risiedono all’estero, perché lì nati o per acquisto successivo della cittadinanza;

Non c’è invece alcun obbligo di iscrizione all’Aire quando:

  • Si è lavoratori stagionali;
  • Non si superano i 12 mesi di residenza all’estero;
  • Si è dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero.

Redditi esteri e residenza fiscale: come iscriversi all’AIRE

Appurato chi debba iscriversi all’Anagrafe degli italiani all’estero, vediamo ora come è possibili iscriversi all’AIRE. Ci sono tre modalità principali:

  • Iscriversi direttamente in Italia, prima di arrivare nel Paese estero;
  • Iscriversi una volta giunti nel Paese estero;
  • Iscriversi online.

In ogni caso, ogni persona che si trasferisce all’estero deve notificare, entro 90 giorni dalla data dell’espatrio, il proprio trasferimento.

L’iscrizione con la prima modalità – quindi dall’Italia – prevede i seguenti step:

  • Ci si reca nell’ufficio comunale comunicando la volontà di andare all’atero per più di 12 mesi;
  • Ci si cancella dall’anagrafe del Comune;
  • Si richiede direttamente all’ufficio l’iscrizione all’AIRE

L’iscrizione mediante la seconda modalità – quindi dall’estero – prevede invece questi step:

  • Ci si reca all’ufficio consolare di competenza, muniti di documento d’identità;
  • Si compila il modulo di iscrizione all’AIRE;

Infine per iscriversi all’AIRE in modalità online occorre seguire questi passaggi:

  • Innanzitutto munirsi di questi documenti scannerizzati: documento d’identità valido, documenti comprovanti la residenza nella circoscrizione consolare (bollette, certificato di residenza, ecc);
  • Dopodiché ci si deve registrare al portale online dei Servizi consolari esteri inserendo un’e-mail e una password;
  • Seguire la procedura di richiesta l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero

Al termine della procedura online, il modulo precompilato di iscrizione AIRE in formato PDF andrà sottoscritto secondo una delle seguenti modalità alternative:

  • Sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
  • Sottoscrivere digitalmente il file PDF che contiene il modulo AIRE precompilato ed inviarlo al Consolato mediante il portale Secoli.
  • Sottoscrizione del modulo AIRE stampato.

Redazione

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