RC auto gratuite offerte con l’acquisto di autovetture ecco i risultati dell’indagine sulle polizze assicurative

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Acquistare un’automobile ed avere anche la polizza assicurativa in omaggio per il primo anno certamente è una buona occasione. Sono queste le offerte proposte da diverse case automobilistiche decisamente allettante, considerato che le nostre polizze assicurative per le auto italiane sono le più cara d’Europa.

Del resto, cosa ci sarà di male se l’assicurazione viene regalata, anche perché un vecchio detto così affermava: ”a caval donato non si guarda in faccia”, ma forse è opportuno non solo guardare chi omaggia, ma anche come viene omaggiata la polizza.

È proprio il concetto di “regalo” che ci ha indotti a pensare, anche perché, casualmente, quando si ha a che fare con assicurazioni e banche, i regali e le offerte non sono comprese nel prezzo.

Certamente l’idea può sembrare assai conveniente, auto nuova e nuova polizza Rc auto gratuita, ma poi che cosa succede al termine del periodo gratuito, cosa succede, quale classe di merito abbiamo, quali saranno i benefici futuri. (LeggiOggi.it)

 

Dopo questo intervento, l’istituto deputato ha eseguito delle indagini dalle quali è emersa la necessità di fornire indicazioni alle imprese volte ad evitare ogni possibile pregiudizio nei confronti degli assicurati coinvolti, al fine di garantire il principio della continuità della storia assicurativa acquisita prima della accettazione dell’offerta. In particolare:

Polizze gratis già emesse ed ancora in corso

Punto 1.

Nei casi in cui il consumatore abbia in corso una copertura assicurativa gratuita di quelle in argomento, l’impresa che ha coperto il rischio rilascerà, alla scadenza, un attestato di rischio intestato al proprietario del veicolo che riporti la classe di merito CU di provenienza (posseduta cioè prima dell’accettazione dell’offerta) ed evidenzi la sinistralità dell’assicurato nell’ultimo quinquennio, compresa quella relativa al periodo promozionale.

Le imprese a cui si rivolgerà l’assicurato che volesse tornare alla formula tariffaria Bonus-Malus dopo detto periodo dovranno tenere in considerazione, ai fini dell’inserimento del contratto nella corretta classe di merito CU, la storia assicurativa antecedente al periodo di gratuità nonché la sinistrosità registrata in tale periodo, come rappresentate nell’attestato rilasciato, così da evitare soluzioni di continuità nella storia assicurativa.

A titolo esemplificativo, se l’assicurato si trovava in classe CU 3 prima dell’offerta e non ha provocato sinistri nel periodo di gratuità, potrà usufruire della classe CU 2.

Per coperture gratuite inferiori all’anno l’impresa che ha stipulato la polizza gratuita rilascerà una dichiarazione sostitutiva attestante la sinistrosità nel periodo. In tal caso, l’impresa alla quale l’assicurato si rivolgerà al termine del periodo promozionale classificherà il contratto tenendo conto della classe di merito CU antecedente all’accettazione dell’offerta.

Punto 2.

Nei casi in cui il consumatore si sia assicurato per la prima volta con una polizza assicurativa gratuita, tuttora in corso, al termine del periodo di copertura gratuita l’impresa che ha coperto il rischio rilascerà un attestato di rischio intestato al proprietario del veicolo relativamente al periodo di copertura gratuita o, per coperture gratuite inferiori all’anno, una dichiarazione sostitutiva attestante la sinistrosità nel medesimo periodo. L’attestato dovrà riportare anche la classe di merito CU di provenienza a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto, al momento dell’accettazione dell’offerta, in forza dell’applicazione del c.d. decreto Bersani, qualora applicabile.

a.

Se dall’attestato non risultano sinistri con responsabilità principale, le imprese a cui l’assicurato si rivolgerà al termine del periodo di gratuità riconosceranno all’assicurato, qualora ne ricorrano i presupposti, le agevolazioni del c.d. decreto Bersani e terranno conto della sinistrosità del periodo gratuito. Viceversa, qualora risultino sinistri con responsabilità principale nel periodo di copertura gratuita, le imprese potranno applicare il malus per la sinistrosità dell’ultimo periodo, ma valutata a partire dalla classe di merito maturata sul veicolo di proprietà del familiare convivente. A titolo esemplificativo: se all’atto dell’accettazione dell’offerta l’assicurato avesse avuto diritto a vedersi applicata la classe di merito CU 3 di un proprio familiare e se l’assicurato stesso non ha provocato sinistri nel periodo di gratuità potrà entrare nella classe CU 2; nel caso di periodi promozionali inferiori all’anno, le imprese classificheranno il contratto tenendo conto della classe di merito inziale CU 3.

b.

Il consumatore assicurato per la prima volta che non ha le caratteristiche per usufruire dei benefici del c.d. decreto Bersani, se dall’attestato non risultano sinistri con responsabilità principale, andrà inserito in classe CU 13 alla scadenza del periodo promozionale anziché in classe di ingresso CU 14. Viceversa, qualora si sia verificato un sinistro con responsabilità principale nel periodo di copertura gratuita, le imprese potranno applicare il malus per la sinistrosità dell’ultimo periodo, ma valutata a partire dalla classe di ingresso.

Polizze gratis già scadute

Punto 3.

Per le polizze gratis già scadute, le imprese che hanno offerto tali polizze e coperto il rischio in tale periodo contatteranno per iscritto tutti gli assicurati per rilasciare loro un attestato di rischio ad hoc a loro nome, che riporti la classe di merito CU di provenienza (quella maturata prima di accettare l’offerta) ed indichi la sinistralità dell’assicurato nell’ultimo quinquennio, compreso il periodo promozionale. Nel caso in cui le polizze scadute abbiano riguardato assicurati per la prima volta, l’attestato riporterà la classe di merito CU a cui lo stesso avrebbe avuto diritto ai sensi del c.d. decreto Bersani e indicherà la sinistralità solo dell’ultimo periodo. Nei casi di coperture gratuite inferiori all’anno l’impresa rilascerà una dichiarazione sostitutiva equivalente.

Gli assicurati dovranno inoltre essere informati che con tale attestato o dichiarazione possono rivolgersi all’assicuratore con cui abbiano successivamente stipulato il contratto per ottenere la correzione della classe di merito e il rimborso dei maggiori premi eventualmente pagati.

Le imprese che successivamente al periodo di gratuità hanno assicurato con una tariffa Bonus-Malus gli assicurati provenienti da tale offerta ricostruiranno la storia assicurativa e classificheranno il contratto sulla base dell’attestato di rischio rilasciato ad hoc e seguendo quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 provvedendo, nel contempo, alla restituzione dei maggiori premi eventualmente pagati.

Le imprese sono tenute a dare pronta attuazione alle presenti indicazioni e ad evitare, per il futuro, l’adozione di iniziative commerciali basate sull’utilizzo di formule tecniche non coerenti con la necessità di garantire l’adeguatezza del prodotto rispetto alle specifiche esigenze degli assicurati.

Come detto in premessa, le indicazioni riguardano specificatamente l’offerta delle polizze gratis oggetto della indagine. La generale questione delle regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) sarà oggetto di rivisitazione attraverso lo specifico Provvedimento dell’IVASS in attuazione dell’art. 3 dell’emanando Regolamento in materia di dematerializzazione dell’attestato di rischio.

 

Dalle indicazioni fornite alle imprese assicuratrici, al fine di eventuali e possibili pregiudizi nei confronti dell’utenza a cui erano state offerte le polizze RCAuto gratuite, a seguito dell’acquisto di un autovettura, è opportuno evidenziare alcuni aspetti.

Nel caso in cui si verifichi la fattispecie in cui il consumatore abbia in corso una copertura assicurativa gratuita di quelle in argomento, l’impresa che ha coperto il rischio rilascerà, alla scadenza, un attestato di rischio intestato al proprietario del veicolo che riporti la classe di merito CU posseduta prima dell’accettazione dell’offerta ed evidenzi la sinistralità dell’assicurato nell’ultimo quinquennio, compresa quella relativa al periodo promozionale, e di ciò dovrà tenere conto  l’impresa a cui si rivolgerà l’assicurato che volesse tornare alla formula tariffaria  Bonus-Malus dopo il periodo promozionale, come dettagliatamente specificato nel già riportato punto 1.

Se trattasi di un nuovo contratto, stipulato successivamente dopo l’acquisto dei veicolo con una polizza assicurativa gratuita, la quale attualmente è ancora in corso di validità, alla naturale scadenza del periodo di copertura gratuita l’impresa assicuratrice che ha sottoscritto il contratto rilascerà un attestato di rischio intestato al proprietario del veicolo relativamente al periodo di copertura gratuita o, per coperture inferiori all’anno, una dichiarazione sostitutiva attestante la sinistrosità nel medesimo periodo.

In particolare, sottolinea l’Ania, l’IVASS ha motivato l’intervento “per superare le incongruenze della regolamentazione in essere che non consentivano alle imprese di valorizzare la storia assicurativa pregressa o di riconoscere il bonus familiare. Viene così risolto un problema che l’Associazione aveva portato all’attenzione da alcuni mesi”.

Le imprese, conclude l’associazione,- sono pronte ad adeguarsi da subito alla nuova disciplina e verificheranno la presenza dei requisiti per l’applicabilità delle nuove disposizioni alle polizze gratuite già scadute”.

Girolamo Simonato

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