Ravvedimento operoso speciale, proroga a settembre 2023: le novità del Dl Bollette

Paolo Ballanti 04/04/23
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Il Decreto Bollette in vigore dal 31 marzo 2023 proroga al 30 settembre prossimo la scadenza per il versamento dell’intero importo, ovvero della prima rata, delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso speciale, introdotto con l’ultima Legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022 numero 197) al fine di regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Lo slittamento dei termini dal 31 marzo al 30 settembre riguarda tanto il termine per versare le somme dovute (o la prima rata) quanto la scadenza entro cui rimuovere le irregolarità commesse. La proroga investe a cascata anche il calendario delle rate per i sette versamenti successivi, nei confronti di quanti scelgono il pagamento dilazionato, con applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo.

Analizziamo in dettaglio cos’è il ravvedimento speciale e le novità del Decreto Bollette.

Indice

Ravvedimento operoso speciale: cos’è

La Manovra 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, ha introdotto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia entrate, una forma particolare di ravvedimento operoso cosiddetto speciale.
Derogando alla disciplina ordinaria (articolo 13, Decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472) si prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni, diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi, della medesima legge di bilancio:

  • Da 153 a 159, riguardanti la definizione agevolata delle somme, dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • Da 166 a 173, attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali;

concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Ravvedimento operoso speciale: quali sono le violazione sanabili

Sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive).

Dal punto di vista applicativo, la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni sostanziali dichiarative e le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Per quanto non derogato espressamente, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario. Di conseguenza restano dovute, come precisato con la Circolare AE del 12 ottobre 2016 numero 42/E, le sanzioni ridotte per le “cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

Ravvedimento operoso speciale: violazioni non definibili

Il ravvedimento speciale non permette la definizione delle violazioni rilevabili a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni (articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e delle violazioni formali.

Ravvedimento operoso speciale: come funziona

La regolarizzazione con ravvedimento speciale implica il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
La procedura si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto, in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.

Ravvedimento operoso speciale: pagamento rateale

Come anticipato, nel ravvedimento speciale è ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 mentre, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con applicazione di:

  • Sanzione di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 471, sul residuo dovuto a titolo di imposta (30% dell’importo non versato);
  • Interessi, nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo);

con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In queste ipotesi, la cartella di pagamento dev’essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo quello di decadenza dalla rateazione. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali non possono applicarsi le previsioni di cui all’articolo 15-ter del D.P.R. numero 602/1973 (ad esempio la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento) stante il mancato rinvio a tale disciplina.

FORMATO CARTACEO

Pace fiscale 2023

Con l’avvio delle riforme del sistema fiscale trova nuovamente spazio una misura straordinaria di “tregua” fiscale, una sorta di “condono” con possibilità di chiudere le liti potenziali, attuali o passate, con il pagamento delle imposte (ma non delle sanzioni). L’ambito di operatività delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023 è vasto, e parte dall’ opportunità di definire gli avvisi bonari sino alla riapertura dei termini per la rottamazione, senza trascurare il rafforzamento della conciliazione giudiziale e la possibilità di definire le liti pendenti; particolarmente importante è poi l’innovativo strumento del “ravvedimento speciale”, che si affianca alla sanatoria delle violazioni formali e al saldo e stralcio per i debiti fino a 1.000 euro. Le misure presentate dal legislatore sono naturalmente da valutare all’interno della sfera di ogni singolo soggetto, alla luce della situazione personale e della necessità di considerare tutte le opportunità fornite dalla normativa, tenendo presente peraltro che riguardano tutti i contribuenti, dalla persona fisica alla grande impresa. In questo contesto, il libro si propone di fornire uno strumento di rapida consultazione e una “bussola” per orientare il professionista nell’interpretazione della legislazione e soprattutto della prassi rilevanti in materia. Alessandro AlbanoAvvocato cassazionista, collabora stabilmente con Studio Gnudi. Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, è autore di diversi capitoli in opere collettanee e di numerosi articoli, anche in lingua inglese, pubblicati sulle principali riviste tributarie. Professore a contratto in Diritto tributario e processuale nell’Università degli Studi di Bologna, docente in Master post lauream organizzati da Atenei universitari. È relatore a seminari e convegni organizzati dagli Ordini professionali, oltre che componente di commissioni di studio. È tra l’altro socio IFA- sezione italiana, dell’ANTI, Sezione Emilia-Romagna e della Camera degli Avvocati tributaristi di Bologna.

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Ravvedimento operoso speciale: versamento con F24

Per consentire il versamento con modello F24 (anche mediante l’istituto della compensazione) delle sanzioni dovute per la regolarizzazione con ravvedimento speciale, l’Agenzia entrate ha istituto i relativi codici tributo, comunicati con la risoluzione del 14 febbraio 2023 numero 6/E.

I codici elencati nel documento citato sono riportati nelle sezioni, a seconda dei casi, erario, regioni ovvero imu e altri tributi locali, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio “0108” per il pagamento della prima di otto rate).
Per il pagamento in un’unica soluzione, nei campi citati va indicato il valore “0101”.

Ravvedimento operoso speciale: violazioni non contestate

Per beneficiare della regolarizzazione in parola è necessario che le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. numero 600/1973.

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Ravvedimento operoso speciale e disciplina ordinaria

Come precisato dall’AE nella Circolare numero 2/E, trattandosi comunque di una forma speciale di ravvedimento operoso “sia pure accessibile a condizioni agevolate, opera – in quanto compatibile – la disciplina ordinaria e, per l’effetto, ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.

Emersione di attività finanziarie, ravvedimenti già effettuati e impatriati

Il ravvedimento speciale non è esperibile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Sempre la disciplina in esame non incide sui ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della stessa (1° gennaio 2023), con l’effetto che non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.
Da ultimo, come chiarito dalla stessa Agenzia entrate con la Circolare del 20 marzo 2023 numero 6/E, l’assenza o l’insufficienza del versamento funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i soggetti impatriati, non rappresenta una violazione regolarizzabile nella forma del ravvedimento speciale, al pari di quanto già esposto con riferimento al ravvedimento ordinario.

Ravvedimento operoso speciale: proroga al 30 settembre

In base al Decreto – legge 30 marzo 2023 numero 34, articolo 19, il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento speciale è effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima il 30 settembre 2023, anziché il 31 marzo 2023.

Di conseguenza le rate successive devono essere versate, rispettivamente, entro il:

  • 31 ottobre 2023;
  • 30 novembre 2023;
  • 20 dicembre 2023;
  • 31 marzo 2024;
  • 30 giugno 2024;
  • 30 settembre 2024;
  • 20 dicembre 2024;

con gli interessi calcolati nella misura del 2% annuo.

Perfezionamento della procedura
La procedura del ravvedimento speciale si perfeziona pertanto con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Mancato pagamento
Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con applicazione di:

  • Sanzione di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 471, sul residuo dovuto a titolo di imposta (30% dell’importo non versato);
  • Interessi, nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo);

con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023 (anziché del 31 marzo scorso).

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