Ravvedimento operoso per ritardo nel versamento Imu

Redazione 21/06/12
Il 18 giugno è ormai passato ma non tutti i cittadini italiani titolari di una o più abitazioni hanno provveduto ad effettuare il pagamento della prima rata dell’Imu, la nuova tassa sugli immobili. Per evitare di incorrere in più pesanti sanzioni amministrative, è possibile tuttavia per i contribuenti ritardatari rimediare per mezzo del cosiddetto “ravvedimento operoso”. È un sistema per cui, a fronte del pagamento della quota Imu maggiorata da una sanzione e da un interesse legale che va calcolato sui giorni di ritardo successivi alla scadenza fino al giorno del versamento effettivo e che – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – ammonta al 2,5%, il debito con il fisco viene sanato. Attenzione però: è prevista per i Comuni la possibilità di alzare il tasso d’interesse legale dal 2,5 fino al 5,5%.

Anche chi versa l’Imu in ritardo dovrà compilare il Modello F24 e, nella fattispecie, dovrà barrare (oltre a quella di “acconto”) la casella di “ravvedimento operoso”, per il quale sono previste tre diverse formule (in base alla rapidità con cui si pone fine al ritardo):

1)  Ravvedimento “sprint”. Si ha quando il versamento avviene entro due settimane dalla data di scadenza (dunque entro il 3 luglio per la prima rata), pagando una sanzione dello 0,2%per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, quindi, chi fosse in ritardo di 6 giorni dovrebbe pagare l’acconto Imu maggiorato di un 1,2% di sanzione (0,2 per 6) più gli interessi di mora calcolati sul tasso legale annuo

2) Ravvedimento “breve”. Il versamento avviene dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza (dunque dal 4 al 19 luglio per la prima rata). In questo caso, all’acconto Imu si applica una sanzione fissa del 3%, più gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3) Ravvedimento “lungo”. Si ha nel caso in cui il versamento avvenga oltre i 30 giorni dalla scadenza (il 19 luglio 2012 per la prima rata, il 17 ottobre 2012 per la seconda ed il 16 gennaio 2013 per la terza), con il tributo maggiorato da una sanzione fissa pari al 3,75%, più i soliti interessi di mora.

 


 

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