A beneficio dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi nazionali (CCNL) possono prevedere l’erogazione di una o più somme aggiuntive alle dodici mensilità ordinarie da gennaio a dicembre: oltre alla tredicesima mensilità, riconosciuta di norma in occasione delle festività natalizie, alcuni CCNL prevedono la liquidazione di un ulteriore importo, chiamato anche quattordicesima, premio annuale, premio ferie o gratifica feriale.
A seconda delle tempistiche definite da ogni singolo contratto collettivo la quattordicesima è posta in pagamento dal datore di lavoro, in generale, nei mesi estivi di giugno, luglio o agosto.
Sempre i contratti collettivi si preoccupano di dettagliare le modalità di calcolo della mensilità aggiuntiva, precisando qual è la retribuzione di riferimento e come determinarne l’importo a fronte dei mesi di servizio registrati dal dipendente.
Al pari della gratifica natalizia, la quattordicesima matura per ogni mese di servizio in azienda, all’interno di un arco temporale di dodici mesi, in generale decorrente dal mese di luglio a quello di giugno dell’anno successivo.
Il dipendente in forza per l’intero periodo di maturazione ha diritto all’importo pieno della quattordicesima, individuato dal CCNL in una mensilità intera di retribuzione.
Al contrario, colui che viene assunto o interrompe il rapporto nel corso del periodo di maturazione, ovvero registra periodi di assenza che non consentono la maturazione stessa della quattordicesima, ha diritto a tanti dodicesimi della mensilità aggiuntiva, quanti sono i mesi utili al calcolo, secondo la formula: [(Importo pieno della quattordicesima / 12) * mesi utili alla maturazione].
Gli accordi collettivi fissano altresì le regole di comportamento a fronte di mesi non interamente lavorati, prevedendo in generale che equivale a un mese intero ogni frazione pari o superiore a quindici giorni.
Analizziamo ora in dettaglio quali CCNL, compresi tra quelli maggiormente utilizzati in Italia, prevedono la quattordicesima e quali no.
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Indice
- CCNL agricoltura cooperative
- CCNL ceramica industria
- CCNL commercio
- Cooperative sociali
- CCNL Edilizia e artigianato
- CCNL farmacie private
- CCNL Pubblici esercizi, turismo e ristorazione
- Pulizia multiservizi industria
- Trasporto merci e logistica
- CCNL vigilanza privata
- Quali CCNL non prevedono la quattordicesima?
- Tabella riassuntiva dei CCNL con quattordicesima
CCNL agricoltura cooperative
Il CCNL Agricoltura cooperative riconosce una somma a titolo di quattordicesima da liquidare entro il 10 agosto, in misura pari alla retribuzione in atto nello stesso mese.
CCNL ceramica industria
Le realtà per cui opera il CCNL Ceramica industria sono tenute ad erogare nel mese di luglio un importo a titolo di gratifica feriale corrispondente al dodici per cento di minimo contrattuale e IPO.
La somma matura per dodicesimi, in relazione ai mesi di servizio in azienda, dal 1° luglio al 30 giugno.
CCNL commercio
Il contratto collettivo Commercio e terziario – Confcommercio impone l’erogazione della quattordicesima entro il 1° luglio di ogni anno.
La somma da riconoscere in busta paga, comunque legata ai periodi di permanenza registrati dalla persona in azienda, è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
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CCNL Commercio
Dopo anni di attesa il 22 marzo 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL Commercio per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 luglio 2019, che interessa circa 3 milioni di lavoratori.Come emerge dalle rilevazioni dei flussi Uniemens, è il contratto più applicato nel nostro Paese e, nel tempo, ha dato vita ad un vero e proprio “modello” di relazioni sindacali, caratterizzato in primis dal forte ruolo assegnato ad organismi ed enti bilaterali.Il volume riporta il testo integrale del CCNL, compresi allegati, protocolli aggiuntivi e appendici, preceduto da un quadro sintetico in cui si pone l’attenzione in particolare sulle novità apportate al CCNL, a partire dalle tabelle con gli incrementi retributivi, per esaminare poi gli istituti specifici di nuova introduzione quali la riassorbibilità degli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro come anticipazioni sui futuri aumenti contrattuali, la regolamentazione dei congedi parentali e per le donne vittime di violenza, la classificazione del personale e la bilateralità, nonché le causali specifiche per i contratti a tempo determinato.Gli articoli introdotti o modificati dal recente Accordo di rinnovo vengono puntualmente commentati dagli autori per spiegarne le motivazioni e la ratio della disciplina concordata fra le parti. Massimiliano MatteucciConsulente del lavoro in Roma, Milano e Bologna, socio NexumStp Spa, cultore della materia presso la cattedra di Diritto del lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Professore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” e di “Diritto privato dello sport” presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma.Paolo SternConsulente del Lavoro, esperto di diritto sindacale e relazioni industriali. Presidente di Nexumstp. Segue con attenzione i temi della sostenibilità sociale e CSR. Docente a contratto in Università pubbliche e private. Autore di libri e pubblicazioni, opinionista e relatore in convegni e seminari.
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Cooperative sociali
Un caso particolare riguarda il CCNL Cooperative sociali dove la quattordicesima è sì riconosciuta (a decorrere dal 1° gennaio 2025), ma in misura pari alla metà della retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione. La liquidazione è imposta con le spettanze del mese di giugno.
CCNL Edilizia e artigianato
I dipendenti inquadrati come impiegati e interessati dal CCNL Edilizia artigianato ricevono in busta paga, entro il 30 giugno, una mensilità della retribuzione globale che assume la denominazione di premio annuo. L’importo è calcolato in ragione dell’anzianità di servizio maturata nei dodici mesi precedenti.
CCNL farmacie private
Denominata premio ferie, la quattordicesima mensilità è liquidata dai datori di lavoro che applicano il CCNL Farmacie private entro il 1° luglio.
La somma in argomento è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.
CCNL Pubblici esercizi, turismo e ristorazione
Il CCNL Pubblici esercizi, turismo e ristorazione prevede a carico del datore di lavoro il pagamento, con la retribuzione del mese di luglio, di una mensilità aggiuntiva a titolo di quattordicesima. La somma in parola è pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno, con esclusione degli scatti di anzianità maturati.
Pulizia multiservizi industria
Entro il 15 luglio i datori di lavoro che applicano il CCNL Pulizia multiservizi industria devono corrispondere la quattordicesima pari ad una mensilità della retribuzione globale mensile.
La maturazione della somma avviene con riguardo al periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, considerando la frazione di mese superiore a quindici giorni come un mese intero.
Trasporto merci e logistica
Entro la prima decade di luglio le realtà che applicano il CCNL Trasporto merci e logistica riconoscono in cedolino la quattordicesima pari alla retribuzione globale mensile in atto al 30 giugno. La mensilità si calcola in funzione dei periodi di lavoro in forza in azienda, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni (le frazioni inferiori non vanno considerate).
CCNL vigilanza privata
Il CCNL Vigilanza privata impone l’erogazione, entro il 15 luglio, di una mensilità corrispondente alla normale retribuzione, la cui maturazione avviene per dodicesimi in base ai periodi di servizio totalizzati dal dipendente interessato.
Quali CCNL non prevedono la quattordicesima?
Tra i CCNL compresi tra quelli maggiormente utilizzati in Italia la quattordicesima non è riconosciuta da parte di:
- CCNL Calzature industria;
- CCNL Credito;
- CCNL Giornalisti;
- CCNL Gomma industria;
- CCNL Lavoro domestico (Fidaldo e Domina);
- CCNL Lavoro domestico (Federproprietà);
- CCNL Metalmeccanica cooperative;
- CCNL Metalmeccanica industria;
- CCNL Occhiali industria;
- CCNL Grafica e Editoria Industria
- CCNL Pelli e cuoio industria;
- CCNL Scuole materne FISM;
- CCNL Spettacolo cooperative.
Si precisa che nelle realtà in cui operano CCNL che non prevedono la quattordicesima mensilità, nulla vieta di contemplarne l’erogazione a mezzo apposito accordo aziendale che ne definisca modalità di calcolo, di maturazione e scadenze di liquidazione.
La stessa contrattazione territoriale (regionale o provinciale) può prevedere il riconoscimento di una somma a titolo di quattordicesima.
Tabella riassuntiva dei CCNL con quattordicesima
Di seguito il riassunto formato tabella di quali CCNL prevedono la quattordicesima e quali no.
CCNL con quattordicesima | CCNL senza quattordicesima |
---|---|
Commercio – Confcommercio | Calzature industria |
Pubblici esercizi, turismo e ristorazione | Credito |
Pulizia multiservizi industria | Giornalisti |
Trasporto merci e logistica | Gomma industria |
Vigilanza privata | Lavoro domestico (Fidaldo e Domina) |
Farmacie private | Lavoro domestico (Federproprietà) |
Cooperative sociali (dal 2025, metà mensilità) | Metalmeccanica cooperative |
Ceramica industria (12% minimo + IPO) | Metalmeccanica industria |
Agricoltura cooperative | Occhiali industria |
Edilizia artigianato (impiegati – “premio annuo”) | Grafica e Editoria industria |
Pelli e cuoio industria | |
Scuole materne FISM | |
Spettacolo cooperative |
La Quattordicesima spetta anche ad alcune categorie di pensionati e pensionate. Tra le regole Inps c’è il rispetto di requisiti di età e reddito >> Qui i dettagli sulla 14esima pensioni.
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Foto copertina: istock/Oleg Elkov