Provvedimenti di rilascio e revoca del porto d’armi – Abuso occasionale di alcol – Limiti al potere discrezionale dell’ Amministrazione

Gerolamo Taras 21/07/14
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La detenzione ed il porto di armi, come è facilmente rilevabile dalle sentenze riportate più avanti, è caratterizzata dall’ ampia discrezionalità, attribuita dall’ordinamento all’Amministrazione, sia in sede di rilascio che in sede di revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza.

Rispondo alle domande formulate da alcuni lettori della rivista in seguito alla pubblicazione dell’articolo https://www.leggioggi.it/2013/08/29/rilascio-porto-darmi-vecchie-condanne-penali-non-influiscono-sullaffidabilita-del-richiedente/.

Tale potere viene riconosciuto all’ Autorità di P. S., in funzione della difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa. Ovviamente la discrezionalità non può sconfinare nell’arbitrio ma deve essere esercitata nel rispetto di un adeguato obbligo motivazionale.

Il TAR del Lazio, nella sentenza n. 02583/2013, espone alcuni approdi giurisprudenziali della disciplina:

– nell’ordinamento vigente, non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo anzi tali situazioni delle eccezioni (ad apposito divieto previsto dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975) circondate di particolari cautele;
– ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi. Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa;
– i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati;
– i provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.
In definitiva:
– la valutazione di affidabilità espressa in ordine all’interessato costituisce l’esito di un giudizio sintetico-valutativo che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto, con riguardo all’osservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell’ordinamento, con la conseguenza che – come, tra l’altro rilevato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 331 del 1996 – “alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s.,” può riconoscersi “al fatto di aver riportato una condanna in sede penale” (e ciò anche qualora si tratti delle ipotesi delittuose espressamente contemplate dalla legge), attesa la necessità “di procedere ad una concreta prognosi” che tenga conto di una serie di circostanze, quali l’epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 25 settembre 2012, n. 5095; C.d.S., Sez. III, 3 agosto 2011, n. 4630; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 novembre 2012, n. 2808; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1402; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1 marzo 2012, n. 1069; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 7);
– in ragione di quanto esposto, chiaro è anche l’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dare conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere – sulla base di considerazioni probabilistiche – il soggetto pericoloso o, comunque, capace di abusi (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 ottobre 2009, n. 6477; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 dicembre 2012, n. 5039; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 6 novembre 2012, n. 4424).

In precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. N. 04630/2011) aveva rilevato la non equivalenza, per la diversa funzione, della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, per cui un accertamento di colpevolezza non può essere fatto valere in via esclusiva ed automatica in sede amministrativa; facendo presente la necessità di procedere ad una concreta prognosi che tenga conto dell’epoca remota della condanna, dei reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo, della condotta tenuta successivamente al fatto di reato e a fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale, del conseguente legittimo affidamento costituitosi nel tempo, delle intervenute estinzione del reato e della riabilitazione, del fatto che il diniego si basa sulla riconsiderazione di valutazioni più volte ripetute nel tempo e ritenute ex post erronee.
La sussistenza di tali circostanze o di altre situazioni o fatti inerenti il soggetto interessato impongono pertanto all’Amministrazione l’onere di motivare specificatamente i fatti che si ritengono ancora espressivi della pericolosità e inaffidabilità della persona.

Da ultimo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) – sentenza N. 05783/2014 del 29/05/2014- ha stabilito come neanche l’ abuso occasionale d’alcol (rilevato a seguito di un incidente stradale, peraltro senza feriti) possa portare, sic et simpliciter, alla sospensione della patente di guida, alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed al divieto di detenere armi e munizioni.

Secondo i Giudici, nel caso di specie, tali provvedimenti sono stati basati sulla medesima circostanza: la mancanza di idoneità del ricorrente all’uso delle armi ai sensi del DM 28.4.1998, in relazione all’unico episodio di abuso di alcol (peraltro di lieve entità considerato il superamento di pochissimo del limite di 0,50 g/l) rilevato in seguito all’incidente stradale – senza feriti –
Ritiene il Collegio, che l’art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 – norma richiamata nei provvedimenti impugnati – non sanzioni, di per sé, l’abuso occasionale di alcool, riferendo “l’occasionalità” esclusivamente all’assunzione di sostanze stupefacenti: ciò significa che per l’alcol è necessario l’”abuso” non occasionale.

L’abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi di cui all’art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, ma tale giudizio non può però essere basato su un singolo episodio (T.A.R. Marche 17/4/2013 n. 287; 17.5.2010 n. 387, T.A.R. Veneto 14.6.2006 n. 226), e deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.
Nel caso di specie, è stato rilevato a carico del ricorrente il solo abuso occasionale di alcool (peraltro con il superamento di pochissimo dei limiti previsti dalla legge) che – a giudizio del Collegio – non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità, soprattutto se si considera che il provvedimento è intervenuto senza ulteriori approfondimenti, neppure di natura sanitaria, e prima ancora che venisse eseguita la visita medica disposta dal Prefetto in relazione alla sospensione della patente di guida, in esito alla quale non è emerso alcunché in merito all’abuso di alcool.

Inoltre, nel caso di specie sussistono anche fondati dubbi in merito al rispetto del termine minimo di 5 minuti per la ripetizione delle misurazioni, come dedotto dal ricorrente, tanto da potersi ragionevolmente presumere che ove il maggior termine fosse stato osservato, la seconda misurazione sarebbe stata nei limiti previsti dalla legge, e dunque nessun abuso – neppure occasionale – sarebbe stato rilevato.

Gerolamo Taras

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