Di seguito, il testo del decreto
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del
decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in
particolare, l'art.1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino
della disciplina in materia sanitaria";
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi
ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1,
lettera a) e l'articolo 4;
Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 "Decreto Autovalutazione,
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio
e Valutazione periodica";
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3-bis,
che integra l'art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che la
prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e'
predisposta direttamente nella medesima lingua;
Vista la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari";
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate
le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea
e dei corsi delle lauree magistrali;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;
Visto il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare
l'articolo 5, comma 4;
Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del
T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 ";
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modifiche;
Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore
"S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare
di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di
Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e, in particolare,
l'articolo 154, commi 4 e 5;
Visti i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n.
21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica,
Musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita'
dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'Ammissione ai
corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio
2007 n. 1";
Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment
ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane;
Visto il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della
Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di
accesso per l'a.a. 2013-2014.
Vista la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal
tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti
disponibili per l'a.a. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato
dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, del Ministero
della Salute, delle Regioni, della Conferenza dei presidi delle
facolta' interessate, dell'ANVUR e degli Ordini professionali dei
Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;
Valutata l'opportunita' di avvalersi del Consorzio
interuniversitario CINECA per il supporto tecnico informatico
connesso alle procedure di selezione;
Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita'
ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;
Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo
unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva
adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di
cui sopra;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 relativo
alle "Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di
laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a.
2013-2014" sul quale il Garante per la protezione dei dati personali
ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013;
Visto l'articolo 4, comma 4, del predetto D.Lgs. 21/2008 che
prevede la possibilita' di stabilire "ulteriori modalita' per
definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano
essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma
3";
Visti il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre 2009,
n. 99 in virtu' dei quali il voto dell'esame di stato e' composto,
tra l'altro, dal credito scolastico che e' la risultanza della media
dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni;
Ritenuto, quindi, che in sede di prima applicazione, il voto
dell'esame di stato puo' essere assunto come espressivo di una
valutazione complessiva che assorbe le esigenze alle quali
corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008;
Considerato che la procedura per l'accesso ai corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999
non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto
avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di cui all'articolo
4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs. 21/2008 con riferimento ai
voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso
per la totalita' degli studenti;
Ravvisata l'esigenza di applicare le disposizioni previste dal
D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualita' al fine di semplificarne
le modalita' di valorizzazione del percorso scolastico rispetto a
quanto contenuto all'articolo 10, punto 3, lettera b) del suddetto
decreto ministeriale 334/2013;
Ravvisata altresi' l'esigenza di ridefinire il calendario delle
prove d'accesso al fine di consentire la revisione dei bandi emanati
dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente decreto, in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 264/99 e
di consentire di tener conto, nell'attribuzione dei punteggi, della
valutazione ottenuta dagli studenti nell'anno scolastico in corso.
Decreta:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale
sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile
2013, n. 334.
2. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati ai
corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della
legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi
ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.
Art. 2
Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e
chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina
e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale
partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui
all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati
non comunitari residenti all'estero, e' unica per entrambi i corsi ed
e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e'
predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione
dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito
decreto ministeriale, per la relativa validazione.
2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura
generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura generale,
venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di
biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa che
intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione
stipulata con l'Universita' di Pisa, devono superare la prova di
ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in
una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o
superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione
nell'Universita' di Pisa all'atto del primo scorrimento.
Art. 3 Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese 1. Le modalita' e i contenuti della prova di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definite dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 109.
Art. 4
Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina
veterinaria
1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i
candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002
citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti
all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale.
Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la
formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita
con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica;
cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque
(25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di di biologia,
dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
Art. 5
Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto
1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i
candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002
citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti
all'estero, e' unica ed e' di contenuto identico sul territorio
nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige
Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di
esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la
relativa validazione.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura
generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione;
matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque
(25) di ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci (10) di
disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati
alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata
in lingua inglese
1. Nelle universita' in cui sono attivati corsi di studio
organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua
inglese e su richiesta delle stesse, per l'a.a. 2013-14 la prova e'
predisposta anche nella suddetta lingua.
2. La prova in inglese puo' essere svolta dai candidati comunitari
e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata
in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero che
esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della
domanda di partecipazione alla prova.
3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua
inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno
sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo
l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalita'
riportate nel bando dell'ateneo.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
Art. 7 Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo. 2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo e' tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza. 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
Art. 8
Accademie Militari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per
i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia
Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che
intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente
con le Universita' di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di
Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso,
gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese
intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla
individuati con l'annuale decreto interdirigenziale del Ministero
della Difesa con riferimento ai programmi parte integrante del
presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni
per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa
che le disciplina.
Art. 9
Calendario delle prove di ammissione
1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6
e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente
calendario:
Medicina Veterinaria 3 settembre 2013
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 4 settembre 2013
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana 9 settembre 2013
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto 10 settembre 2013
Art. 10
Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono
ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli
articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui
all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della
relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.
Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette
categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a
venti (20) punti.
2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati
per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non
comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora
previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e
7 si tiene conto dei seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti):
- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data;
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno
ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui
voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei
voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13
secondo la seguente tabella:
----------------------------------------------------
Voto dell'esame di stato non inferiore
all'80 esimo percentile e pari a: Punteggio
----------------------------------------------------
100 e lode 10 punti
----------------------------------------------------
99-100 9 punti
----------------------------------------------------
97-98 8 punti
----------------------------------------------------
95-96 7 punti
----------------------------------------------------
93-94 6 punti
----------------------------------------------------
91-92 5 punti
----------------------------------------------------
89-90 4 punti
----------------------------------------------------
86-87-88 3 punti
----------------------------------------------------
83-84-85 2 punti
----------------------------------------------------
80-81-82 1 punto
----------------------------------------------------
Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e' attribuito
dalle singole universita' secondo criteri autonomamente determinati
in conformita' a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di
istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, il
voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato
2.
Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto
dell'esame di stato viene convertito in centesimi con i criteri di
cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di
diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di
secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione
nell'anno scolastico 2012/13.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici
antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia
possibile associare il candidato alla propria commissione di esame,
si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
- i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi
alla medesima tipologia di diploma;
- i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla
medesima tipologia di diploma.
I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di
riferimento sono pubblicati sul portale Universitaly del Ministero
(www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013.
4. Il punteggio totale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti
nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il criterio di
cui alla lettera b) e' utilizzato esclusivamente se il candidato ha
ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come
previsto dal comma 1.
5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al
voto dell'esame di stato di cui alla lettera b) e al possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato e' escluso
dalla graduatoria o, se gia' immatricolato, decade dall'iscrizione
anche se ha gia' sostenuto esami.
6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base
del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige una
graduatoria nazionale per i candidati comunitari e stranieri
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002,
secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i
candidati stranieri residenti all'estero e' definita dalle
Universita'. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Universita', sulla
base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redigono
due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e
l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero. In caso di
parita' di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il
candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di
ulteriore parita':
- per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in
odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle
professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti
relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico,
biologia, chimica, fisica e matematica;
- per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti
di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica
e matematica;
- per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in
ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di
cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e
rappresentazione, matematica e fisica.
In caso di ulteriore parita', prevale il candidato che sia
anagraficamente piu' giovane.
7. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si
chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non
vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa
non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di
laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si
e' sostenuta la prova.
Art. 11
Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con
disabilita', a norma della legge n. 104 del 1992 e successive
modificazioni.
2. Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n.
170/2010 citata in premessa, e' concesso un tempo aggiuntivo pari al
30 per cento in piu' rispetto a quello definito per le prove di
ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
Art. 12
Trasparenza delle fasi del procedimento
1. I bandi di concorso delle Universita' sono emanati con decreto
rettorale entro il giorno 25 giugno 2013 e prevedono le disposizioni
atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli
adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli
obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove,
nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8
del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei.
Art. 13
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali
1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n.3 che
costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale
vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei
dati personali forniti da ciascun candidato.
Art. 14
Posti disponibili
1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con
la prova selettiva calendarizzata per i giorni 3, 9 e 10 settembre
2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti
in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono
ripartiti fra le Universita' secondo la tabella dell'allegato 4 che
costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti
stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la
riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni
ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il
contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con
successivi decreti sara' determinata la programmazione in via
definitiva.
Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 12 giugno 2013
Il Ministro: Carrozza
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