Il prospetto di riepilogo della bolla doganale: le novità

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A decorrere dal 9 giugno 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di gestione documentale delle importazioni, secondo il modello EUCDM (European Union Customs Data Model) che è stato definito a livello unionale.

In base alle nuove regole non viene più utilizzato un formulario cartaceo al momento dell’operazione di importazione: le dichiarazioni doganali di importazione vengono trasmesse al sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli munite di firma digitale e assumono piena efficacia poiché sono soddisfatti i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio che sono previsti dal d.Lgs 7.3.2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale).

In pratica, il messaggio IM (per l’operazione doganale di importazione) è stato sostituito con i seguenti tracciati:

H1 – dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;

H2 – dichiarazione di deposito doganale;

H3 – dichiarazione di ammissione temporanea;

H4 – dichiarazione di perfezionamento attivo;

H5 – dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali.

La novità esplica anche i suoi riflessi ai fini dell’IVA: l’art. 25 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, impone al contribuente l’obbligo di annotare nel registro IVA degli acquisti “le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati” nell’esercizio dell’attività “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. La norma, in maniera più specifica, richiede l’evidenza della data della bolletta doganale e l’ammontare imponibile e l’IVA.

Per l’assolvimento degli obblighi contabili previsti in materia di IVA, cioè sia l’annotazione delle bollette di importazione nel registro degli acquisti sia l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo, al momento dello svincolo della merce l’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione il “prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale” (vedasi l’allegato 1 alla circolare 6.6.2022, n. 22) nel quale vengono esposti tutti i dati necessari per rilevare i diritti doganali, con le rispettive aliquote. Tale modello è stato approvato dall’Agenzia delle entrate come risulta dalla Determinazione direttoriale 3.6.2022, prot. 234367.

Il prospetto viene generato dopo che si è conclusa la procedura di svincolo della merce, considerando le diverse particolarità delle diverse modalità, delle rettifiche, ecc.

L’importatore deve utilizzare le indicazioni contabili della dichiarazione doganale predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli considerando la dichiarazione doganale che è stata presentata secondo i tracciati H.

Il prospetto è reso disponibile per l’importatore e il dichiarante/rappresentante nell’area riservata del portale unico delle dogane e dei monopoli (PDUM) mediante il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, subordinatamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla consultazione del documento.

Per venire incontro alle difficoltà operative incontrate dagli operatori per reperire il prospetto di riepilogo ai fini contabili, in quanto non di rado le importazioni erano state documentate mediante documenti di sintesi che erano state rilasciate dagli spedizionieri doganali, ma in maniera non conforme al citato prospetto, con il conseguente dubbio sulla liceità della detrazione dell’IVA, l’informativa del 18.7.2022, prot. 329889/RU, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso possibile acquisire i dati relativi all’imposta che è stata liquidata nelle dichiarazioni doganali di importazione dal prospetto di sintesi della dichiarazione presente nell’allegato 2 della circolare 6.6.2022.

 

(Foto di copertina: iStock/olaser)

Sergio Mogorovich

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