A conferma di ciò, giunge notizia che i geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dacché la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, a prescindere dalla loro importanza, è riservata soltanto agli ingegneri e architetti, iscritti nei relativi albi professionali.
In questi termini si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 23 febbraio 2015, n. 883 – peraltro richiamata anche dal Consiglio nazionale degli Ingegneri con la circolare del 24 aprile 2015 – che capovolge la decisione del TAR Veneto n. 1312/2013, afferente l’ambito delle competenze professionali attribuite ai tecnici con il titolo di geometra.
La vicenda risale alla delibera con cui un Comune di Torri (VR) ha impartito alcuni indirizzi operativi agli uffici tecnici dell’Ente, con l’indicazione che “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500”.
Nel giudizio di primo grado, il TAR Veneto non aveva accolto il ricorso contro tale atto amministrativo, assumendo che con quest’ultimo l’Ente si era limitato a fornire al personale tecnico direttive generali non vincolanti, nell’ambito di un quadro normativo non definito in materia, stante anche l’abrogazione del RD n. 2229/1939 – intervenuta per effetto del dlgs 13 dicembre 2010, n. 212 – ove per le opere in cemento armato si richiedeva che il progetto esecutivo fosse firmato da un architetto o da un ingegnere.
A seguito del ricorso in appello proposto dall’Ordine degli ingegneri, la Sezione V del Consiglio di Stato ha però espresso un contrario avviso, fissando i seguenti principi:
1) “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato”, e non ai Comuni;
2) “esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali”.
Consegue da ciò che la competenza professionale dei geometri risulta ora chiaramente limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato.
La sola eccezione ammessa al riguardo è quella specificata nel RD 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra), che nell’oggetto dell’esercizio professionale di tale categoria include “il progetto, la direzione, la sorveglianza e la liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone” (art. 16, lettera l).
Una disposizione che, come si vede, lascia all’interprete un ristretto margine di discrezionalità, e denota la precisa scelta del legislatore – mossa da ragioni di pubblico interesse – di affidare la progettazione e la direzione delle strutture in cemento armato esclusivamente ai tecnici muniti di una speciale qualifica professionale.
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