Processo tributario telematico: modificate le avvertenze degli atti impositivi

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A decorrere dal 1° luglio 2019 sussiste l’obbligo di applicare le regole del processo tributario telematico: la notificazione del ricorso e il deposito degli atti processuali devono osservare la disciplina prevista dal decreto 23.12.2013, n. 163.

Anche gli atti impositivi devono essere adeguati al nuovo quadro normativo.

Con il Provvedimento del 28 giugno 2019 sono state modificate le avvertenze degli allegati 2, 3, 4 e 5 del Provvedimento del 22 dicembre 2017. Più in particolare, l’intervento ha per oggetto le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate in materia di:

  1. Imposte sui redditi, IVA, imposta di registro ecc.
  2. Abbonamento alla televisione;
  3. Imposta ipotecaria, tributi speciali catastali, oneri e relativi accessori e sanzioni, gestiti dagli Uffici provinciali del territorio;
  4. Recupero di crediti sorti in altro Stato membro dell’U.E., o altro Stato aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in altro Stato con il quale è in corso una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione.

L’art. 16, comma 1, lett. a), del d.l. 23.10.2018, n. 119, ha modificato l’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, prevedendo che “le parti … notificano e depositano gli atti processuali, i documenti … esclusivamente con modalità telematiche”.

Le nuove regole

1.     Il ricorso

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. È opportuno che al ricorso sia allegata la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella di pagamento.

2.     La costituzione in giudizio

Il fascicolo va depositato presso la commissione tributaria competente mediante il SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) accedendo dal portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it. Vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti, cioè Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU. Mediante il SIGIT vanno depositati:

a) Il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (PEC), come “atto principale”;

b) La ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale);

c) Gli ulteriori allegati al ricorso;

d) La copia della cartella di pagamento e della ricevuta di versamento del contributo unificato tributario (nel caso in cui il pagamento è fatto mediante il modello F23 o bollettino di conto corrente postale) o del modello di comunicazione di versamento del Contributo Unificato (se fatto con contrassegno); se è utilizzata la procedura PagoPA – Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

 

 

Se la pretesa, riferita alle sole imposte (ovvero alle sanzioni, se queste costituiscono l’unico addebito), è di importo non superiore a € 3.000, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, per cui:

  1. Può notificare il ricorso mediante ufficiale giudiziario (ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c.) ovvero mediante consegna diretta o plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  2. Il ricorso deve essere sottoscritto con firma autografa, può contenere l’elezione di domicilio e non deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. La costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della commissione tributaria il fascicolo che deve contenere:
  • L’originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario; se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta, la copia deve contenere l’attestazione di essere conforme all’originale del ricorso;
  • La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione della raccomandata postale;
  • La documentazione del versamento del contributo unificato tributario;
  • La fotocopia della cartella di pagamento;
  • La nota di iscrizione a ruolo nella quale vanno indicati le parti, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Le medesime avvertenze procedurali vanno seguite anche per gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi emessi da altri enti in materia fiscale.

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