Prestazioni di lavoro occasionale: cosa è cambiato con la Manovra 2023

Paolo Ballanti 12/01/23
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La Manovra 2023 rivoluziona il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale (cosiddetti ex voucher) nel settore agricolo, attraverso la creazione di un nuovo tipo di rapporto in vigore nel biennio 2023 – 2024.

La norma, approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, crea una sorta di ibrido tra la prestazione occasionale, per come la conosciamo, e il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle imprese agricole.

Vengono in particolare ripresi alcuni obblighi tipici del lavoro dipendente (si pensi alla comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego o all’iscrizione sul LUL) contemplando però, al tempo stesso, una serie di specificità, come il limite di durata fissato a quarantacinque giorni o la possibilità di utilizzare soltanto determinate categorie di prestatori.

Non mancano poi le modifiche riguardanti il contratto di prestazione occasionale per le imprese e i professionisti in genere, come l’innalzamento delle soglie sul numero di dipendenti a tempo indeterminato o sui compensi riconosciuti alla generalità dei prestatori. Tutti i ritocchi della Legge di bilancio impattano sull’articolo 54-bis del Decreto – legge 24 aprile 2017 numero 50, provvedimento che racchiude l’intera disciplina sulle prestazioni occasionali.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Prestazioni di lavoro occasionale: nuovo tetto ai compensi

La Manovra (articolo 1, comma 342, lettera a) interviene innanzitutto sul limite ai compensi che il singolo utilizzatore può riconoscere alla totalità dei prestatori, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
La soglia in questione passa infatti da 5 mila a 10 mila euro.

Resta fermo invece l’importo massimo di 5 mila euro che il singolo prestatore può percepire, sempre dal 1° gennaio al 31 dicembre, da tutti gli utilizzatori.

Inoltre, per espressa disposizione del nuovo comma 1-bis aggiunto all’articolo 54-bis, i limiti riguardanti i compensi erogati dall’utilizzatore o percepiti dal prestatore (di cui al comma 1) operano anche nei confronti delle prestazioni di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Prestazioni di lavoro occasionale: nuovo limite dimensionale per professionisti e imprese

La normativa (articolo 54-bis, comma 14, lettera a) vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per le realtà che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La Manovra 2023 interviene su quest’ultimo aspetto, aumentando il limite da cinque a dieci dipendenti (sempre a tempo indeterminato).

Viene peraltro abrogata la disposizione che consentiva il ricorso alle prestazioni occasionali per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, operanti nel settore turismo, con una forza lavoro pari o inferiore a otto dipendenti, con riferimento alle attività rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19, Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

A seguito dell’abrogazione, anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionale se occupano fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Prestazioni di lavoro occasionale: rivoluzionato il settore agricolo

La Legge di bilancio introduce una normativa speciale da applicare nel biennio 2023 – 2024 alle prestazioni di lavoro occasionale rese nel settore agricolo.

La normativa in questione risponde all’obiettivo di “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato” (articolo 1, comma 343).

Quarantacinque giorni
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le nuove prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore.

Le prestazioni in parola devono essere garantite da soggetti che, eccezion fatta per i pensionati, non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti l’instaurazione del rapporto occasionale.

I lavoratori coinvolti dalla tipologia contrattuale in argomento devono appartenere ad una delle seguenti categorie lavorative:

  • Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, nonché percettori di NASpI o DIS-COLL;
  • Percettori ammortizzatori sociali o Reddito di cittadinanza;
  • Pensionati di vecchiaia o anzianità;
  • Giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
  • Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Disposizioni abrogate
Il passaggio al nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato comporta l’abrogazione di tutta una serie di disposizioni. Ad esempio, il comma 14 lettera b) dell’articolo 54-bis secondo il quale è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale, da parte delle imprese del settore agricolo, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 8, non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Trattasi dei già citati pensionati, giovani con meno di venticinque anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o del reddito di inclusione. Si segnalano inoltre le seguenti abrogazioni:

  • Le disposizioni di cui al comma 16, articolo 54-bis comportando, di conseguenza, che anche nel settore agricolo opera la misura minima oraria del compenso pari a 9 euro;
  • Il riferimento all’imprenditore agricolo contenuto nel comma 17, lettera d) dello stesso articolo 54-bis.

Le conseguenze di quest’ultima modifica sono che:

  • L’utilizzatore non ha più l’obbligo di segnalare sulla piattaforma telematica Inps che trattasi di imprenditore agricolo;
  • Sempre l’imprenditore agricolo non è tenuto a precisare nella comunicazione obbligatoria di rispettare il regime dei compensi, riservato al settore agricolo.

Da ultimo, viene abrogato il comma 8-bis, articolo 54-bis sull’obbligo del prestatore di autocertificare, nella piattaforma Inps, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Prestazioni di lavoro occasionale: come funziona il nuovo contratto per il settore agricolo

Autocertificazione
Prima dell’inizio del rapporto, al datore di lavoro è fatto obbligo di acquisire dal prestatore un’autocertificazione riguardante la propria condizione soggettiva.

Con riferimento ai soggetti percettori di prestazioni integrative del reddito, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle suddette prestazioni gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Comunicazione obbligatoria
Il datore di lavoro è tenuto, prima dell’inizio della prestazione, ad inoltrare al Centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996 numero 510 (convertito in Legge 28 novembre 1996 numero 608).

Nella comunicazione telematica i quarantacinque giorni si computano prendendo in considerazione le sole giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto, che può avere una durata non superiore a dodici mesi.

Realtà escluse
Il ricorso al rapporto di lavoro occasionale è precluso ai datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compenso
Il prestatore di lavoro agricolo occasionale ha diritto ad un compenso calcolato sulla scorta della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ad erogare il compenso è direttamente il datore di lavoro, utilizzando metodi di pagamento tracciabili, nel rispetto della normativa fissata dall’articolo 1, commi da 910 a 913 della Legge 27 dicembre 2017 numero 205.
Le somme, pertanto, non possono essere corrisposte in contanti direttamente al lavoratore. In caso di violazione degli obblighi citati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Natura delle somme percepite
Le somme liquidate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato:

  • Sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
  • Non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile;
  • Sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Da ultimo, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è:

  • Utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole;
  • Computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Iscrizione nel LUL
I lavoratori occasionali possono essere iscritti sul Libro unico del lavoro (LUL) in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro. I compensi dovuti possono comunque essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Informativa al lavoratore
Con la consegna di copia della comunicazione di assunzione sopra citata, il datore di lavoro assolve a quanto imposto dal Decreto legislativo del 26 maggio 1997 numero 152, norma concernente l’obbligo dell’azienda di informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto.

Prestazioni di lavoro occasionale: sanzioni

Il pacchetto sanzionatorio riguardante il rapporto occasionale in agricoltura prevede, in caso di:

  • Superamento del limite di durata di quarantacinque giorni, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
  • Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della Manovra 2023, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, a meno che la violazione non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

Prestazioni di lavoro occasionale: il comunicato Inps

Lo scorso 2 gennaio l’Inps ha diffuso un comunicato stampa riguardante le novità in materia di Libretto di Famiglia e Prestazione occasionale, contenute nella Legge di bilancio 2023.
Al fine di recepire le modifiche normative, ha annunciato il Diretto generale Vincenzo Caridi, l’Istituto sta lavorando “per adeguare i sistemi informativicon progressivi aggiornamenti e per “completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese”.

Paolo Ballanti

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