La norma, approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, crea una sorta di ibrido tra la prestazione occasionale, per come la conosciamo, e il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle imprese agricole.
Non mancano poi le modifiche riguardanti il contratto di prestazione occasionale per le imprese e i professionisti in genere, come l’innalzamento delle soglie sul numero di dipendenti a tempo indeterminato o sui compensi riconosciuti alla generalità dei prestatori. Tutti i ritocchi della Legge di bilancio impattano sull’articolo 54-bis del Decreto – legge 24 aprile 2017 numero 50, provvedimento che racchiude l’intera disciplina sulle prestazioni occasionali.
Analizziamo le novità in dettaglio.
- Prestazioni di lavoro occasionale: nuovo tetto ai compensi
- Prestazioni di lavoro occasionale: nuovo limite dimensionale per professionisti e imprese
- Prestazioni di lavoro occasionale: rivoluzionato il settore agricolo
- Prestazioni di lavoro occasionale: come funziona il nuovo contratto per il settore agricolo
- Prestazioni di lavoro occasionale: sanzioni
- Prestazioni di lavoro occasionale: il comunicato Inps
La soglia in questione passa infatti da 5 mila a 10 mila euro.
Resta fermo invece l’importo massimo di 5 mila euro che il singolo prestatore può percepire, sempre dal 1° gennaio al 31 dicembre, da tutti gli utilizzatori.
Inoltre, per espressa disposizione del nuovo comma 1-bis aggiunto all’articolo 54-bis, i limiti riguardanti i compensi erogati dall’utilizzatore o percepiti dal prestatore (di cui al comma 1) operano anche nei confronti delle prestazioni di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
La Manovra 2023 interviene su quest’ultimo aspetto, aumentando il limite da cinque a dieci dipendenti (sempre a tempo indeterminato).
La normativa in questione risponde all’obiettivo di “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato” (articolo 1, comma 343).
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le nuove prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore.
Le prestazioni in parola devono essere garantite da soggetti che, eccezion fatta per i pensionati, non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti l’instaurazione del rapporto occasionale.
I lavoratori coinvolti dalla tipologia contrattuale in argomento devono appartenere ad una delle seguenti categorie lavorative:
Il passaggio al nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato comporta l’abrogazione di tutta una serie di disposizioni. Ad esempio, il comma 14 lettera b) dell’articolo 54-bis secondo il quale è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale, da parte delle imprese del settore agricolo, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 8, non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Trattasi dei già citati pensionati, giovani con meno di venticinque anni, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o del reddito di inclusione. Si segnalano inoltre le seguenti abrogazioni:
Prima dell’inizio del rapporto, al datore di lavoro è fatto obbligo di acquisire dal prestatore un’autocertificazione riguardante la propria condizione soggettiva.
Con riferimento ai soggetti percettori di prestazioni integrative del reddito, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle suddette prestazioni gli accrediti derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Il datore di lavoro è tenuto, prima dell’inizio della prestazione, ad inoltrare al Centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996 numero 510 (convertito in Legge 28 novembre 1996 numero 608).
Nella comunicazione telematica i quarantacinque giorni si computano prendendo in considerazione le sole giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto, che può avere una durata non superiore a dodici mesi.
Il ricorso al rapporto di lavoro occasionale è precluso ai datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il prestatore di lavoro agricolo occasionale ha diritto ad un compenso calcolato sulla scorta della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ad erogare il compenso è direttamente il datore di lavoro, utilizzando metodi di pagamento tracciabili, nel rispetto della normativa fissata dall’articolo 1, commi da 910 a 913 della Legge 27 dicembre 2017 numero 205.
Le somme, pertanto, non possono essere corrisposte in contanti direttamente al lavoratore. In caso di violazione degli obblighi citati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Le somme liquidate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato:
I lavoratori occasionali possono essere iscritti sul Libro unico del lavoro (LUL) in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro. I compensi dovuti possono comunque essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.
Con la consegna di copia della comunicazione di assunzione sopra citata, il datore di lavoro assolve a quanto imposto dal Decreto legislativo del 26 maggio 1997 numero 152, norma concernente l’obbligo dell’azienda di informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto.
Al fine di recepire le modifiche normative, ha annunciato il Diretto generale Vincenzo Caridi, l’Istituto sta lavorando “per adeguare i sistemi informativi” con progressivi aggiornamenti e per “completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese”.