Prestazione occasionale 2023: accredito con bonifico. Novità sui costi

Chiara Arroi 27/01/23
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Aggiornato al 2023 l‘importo della commissione richiesta a chi lavora con contratto a prestazione occasionale e si fa accreditare i compensi tramite bonifico bancario domiciliato. A comunicare la novità è l’Inps, con un messaggio ad hoc che spiega le modalità di pagamento che il prestatore di lavoro in questi casi può scegliere e i relativi costi.

Oggetto della comunicazione Inps (messaggio numero 410 del 27 gennaio 2023) è appunto l’”Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali”. Questi sono stati disciplinati nel 2017 da un decreto, poi convertito in legge.

La gestione in toto delle operazioni dei contratti di prestazione lavoro occasionale (comprese la comunicazioni in capo agli utilizzatori e i compensi dovuti ai prestatori di lavoro) è tutta in carico all’Inps, che la espleta tramite una procedura informatica.

Chi presta lavoro con questa tipologia di contratto, può scegliere diverse modalità di pagamento delle somme dovute, specificate dall’Inps con il messaggio numero 410. Lo stesso messaggio con cui l’ente comunica l’aggiornamento della commissioni addebitate a chi lavora in prestazione occasionale e opta per il pagamento con bonifico bancario domiciliato.

Ecco in breve le novità.

Prestazione occasionale 2023: nuovo tetto ai compensi

Anzitutto, da quest’anno entrano in gioco alcune novità sui pagamenti a chi presta lavoro con la formula della prestazione occasionale.

La Manovra (articolo 1, comma 342, lettera a) interviene innanzitutto sul limite ai compensi che il singolo utilizzatore può riconoscere alla totalità dei prestatori, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).

La soglia in questione passa infatti da 5 mila a 10 mila euro.

Resta fermo invece l’importo massimo di 5 mila euro che il singolo prestatore può percepire, sempre dal 1° gennaio al 31 dicembre, da tutti gli utilizzatori. Inoltre, per espressa disposizione del nuovo comma 1-bis aggiunto all’articolo 54-bis, i limiti riguardanti i compensi erogati dall’utilizzatore o percepiti dal prestatore (di cui al comma 1) operano anche nei confronti delle prestazioni di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Prestazione di lavoro occasionale: metodi di pagamento

L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, fornisce una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, disciplinando 2 diverse modalità di utilizzo:

Come già anticipato, viene gestito tutto dall’Inps, che tramite procedure informatiche detta le regole e gestisce gli obblighi di comunicazione di chi assume con questi contratti e chi presta lavoro, compresi il pagamento dei compensi.

L’Inps eroga il compenso, dovuto alla persona che presta il proprio lavoro, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Le modalità di pagamento vengono scelte proprio dal prestatore, che può optare per:

  • l’accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Si può indicare il numero di conto durante la fase di registrazione;
  • un bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell’ipotesi di cui al successivo punto;
  • per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore.

Prestazione occasionale 2023: gli oneri dovuti per il bonifico domiciliato

A questo proposito l’Inps, con il messaggio 410 del 27 gennaio chiarisce che c’è stato un aggiornamento sulla commissione dovuta per l’opzione dell’accredito tramite bonifico bancario domiciliato.

L novità è che gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti direttamente dal compenso spettante accreditato, sono stati aggiornati all’importo di 3,84 euro.

Tale importo deriva dal costo relativo al pagamento in contante di 1,75 euro, più il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 22%.

In sostanza chi presta lavoro tramite prestazione occasionale e si fa pagare il compenso con bonifico domiciliato, si vedrà pagare sul compenso percepito una commissione di 3,84 euro.

Supponiamo che il compenso di Tizio sia di 850 euro, accreditati sul conto corrente bancario con bonifico domiciliato. Su questa cifra verrà applicato l’onere di 3,84 euro. Il compenso totale che il prestatore avrà sarà di 846,16 euro.

Questo non vale invece per chi sceglie la terza modalità di pagamento sopra descritta – per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS -. In questo caso i costi restano invariati: pari complessivamente a 1,75 euro, sempre a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, per ogni singolo mandato di pagamento.

Chiara Arroi