Premi di produttività con imposta al 5%: ecco le istruzioni dall’Agenzia Entrate per il 2025

Confermata anche quest’anno la tassazione agevolata sui premi di risultato.

Paolo Ballanti 23/05/25
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Buone notizie per i lavoratori dipendenti del settore privato: anche nel 2025 i premi di produttività potranno beneficiare di una tassazione agevolata al 5%. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti confermato, per altri tre anni (2025, 2026 e 2027), una misura per incentivare la produttività aziendale e alleggerire il carico fiscale dei benefit.

La misura prevede che i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili possano essere tassati non con le ordinarie aliquote IRPEF, ma con un’imposta sostitutiva ridotta al 5%. Questo significa che, se le condizioni sono rispettate, i dipendenti potranno ottenere un netto più elevato in busta paga a parità di premio lordo.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative per applicare correttamente l’agevolazione, chiarendo anche i requisiti richiesti e i limiti di importo. Tra i punti salienti: la soglia massima di 3.000 euro lordi (elevabile a 4.000 per aziende con forme di partecipazione dei lavoratori), la necessità di accordi sindacali aziendali o territoriali, e la platea dei beneficiari, esclusivamente lavoratori subordinati con reddito non superiore a 80 mila euro annui.

Ecco in dettaglio a chi spetta l’aliquota al 5%, quali somme vi rientrano, i limiti da rispettare e cosa devono fare i datori di lavoro per applicarla correttamente.

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Circolare AE 4/E del 16 maggio 2025 654 KB

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Premi di produttività al 5% confermata per il 2025

La Legge di bilancio 2025, al comma 385 dell’articolo 1, prevede la riduzione temporanea da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali, con riguardo ad alcuni emolumenti retributivi, rappresentati da:

  • premi di risultato;
  • somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.  

Come precisa l’Agenzia Entrate con Circolare numero 4/E la Manovra 2025 ripropone “anche per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, la riduzione, dal 10 al 5 per cento, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta” per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

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Per quali somme spetta l’aliquota al 5%?

La riduzione eccezionale dell’aliquota dal 10 al 5% opera sulle somme riconosciute in busta paga dai datori di lavoro a titolo di:

  • premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  • somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (a prescindere dagli incrementi di produttività).

Premi di risultato
Come anticipato, l’aliquota sostitutiva spetta sui premi di risultato:

  • corrisposti per effetto di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
  • erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per i contratti collettivi aziendali, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Gli incrementi devono essere:

  • effettivi e non potenziali;
  • individuati con ragionevole anticipo rispetto al periodo di misurazione degli stessi, dovendo riguardare un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi;
  • misurati rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo (annuale, infrannuale o ultrannuale) e avendo riguardo ad indicatori oggettivi (ad esempio volume della produzione, fatturato, indice di soddisfazione del cliente).

Limiti di importo
L’imposta sostitutiva in vigore è applicabile, fatta salva l’espressa rinuncia da parte del lavoratore (con conseguente applicazione del regime fiscale ordinario), fino a un importo di 3.000,00 euro lordi (soglia elevata a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori).

L’importo è assunto al lordo della ritenuta del 5% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie (contributi a carico dipendente).

Leggi anche Fringe benefit 2025: soglie di detassazione fino a 2mila euro e bonus affitto dipendenti

Si precisa che nel conteggio del limite rientrano tutte le somme percepite dal medesimo dipendente a titolo di premi ed utili, anche se liquidate da datori di lavoro diversi e per effetto di differenti periodi di maturazione.

Facciamo l’esempio di un dipendente che, in qualità di socio lavoratore, riceve una somma a titolo di ristorno (esente da contributi), con applicazione dell’aliquota al 5%.

Il ristorno ammonta a 7 mila euro lordi e, per effetto della soglia di 3 mila euro, la tassazione opera in questo modo:

  • 3 mila euro soggetti a imposta sostitutiva del 5%, da cui risulta una ritenuta fiscale di 3.000,00 * 5% = 150,00 euro;
  • 4 mila euro, eccedenti la soglia di 3 mila euro, soggetti a tassazione ordinaria (IRPEF e relative addizionali regionali e comunali).

A quali dipendenti spetta l’agevolazione fiscale

Il beneficio fiscale è riservato ai dipendenti del settore privato (in forza presso imprese, lavoratori autonomi, enti pubblici economici o enti non commerciali) titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80 mila euro.

Nel conteggio del reddito sono comprese:

  • le somme soggette all’imposta sostitutiva (al 5 – 10%);
  • le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • la quota di TFR liquidata in busta paga (il cosiddetto QUIR, non più operativo);
  • le somme percepite per effetto di un’attività di lavoro svolta all’estero, anche se non tassata in Italia.

Sono invece esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (è il caso del TFR) e i premi di risultato sostituiti dalle prestazioni di welfare aziendale.

Si precisa che il beneficio spetta comunque:

  • in caso di assenza, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente;
  • se il limite di 80 mila euro è superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati;
  • se nel corso dell’anno di erogazione del premio il dipendente supera il limite di 80 mila euro.

Esclusi amministratori e co.co.co.

L’aliquota sostitutiva al 5-10% non spetta a quanti sono titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente. Gli esempi principali in tal senso sono quelli di amministratori, sindaci e collaboratori coordinati e continuativi.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Nel momento in cui corrisponde in cedolino i premi di risultato o le somme a titolo di partecipazione agli utili, il datore di lavoro applica nei confronti del dipendente una trattenuta in busta paga pari al 5% dell’importo stesso.

L’imposta trattenuta al dipendente è successivamente versata all’Erario, al pari della tassazione ordinaria, con modello F24.

Oltre ad attestare le somme nella Certificazione Unica (CU) da trasmettere online all’Agenzia entrate e al dipendente, il datore di lavoro deposita sul portale “servizi.lavoro.gov.it” il contratto aziendale o territoriale, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, che disciplina i premi di risultato.

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Foto copertina: istock/wenjin chen

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere