Pos obbligatorio tabaccai, anche per sigarette e marche da bollo: revocato l’esonero

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Pos obbligatorio tabaccai, da oggi anche per sigarette e valori bollati. A comunicarlo è l’Agenzia delle Dogane, che con la Determinazione Direttoriale Prot. 355282/RU del 26 giugno 2023 revoca quanto previsto dalla precedente la Determinazione Direttoriale Prot. 484555/RU del 24 ottobre 2022.

In poche parole, i tabaccai non potranno più rifiutare i pagamenti elettronici per sigarette, prodotti soggetti a monopolio, valori bollati e postali. L’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con Pos è in vigore dal 2013, ma le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici sono scattate solo dal 30 giugno 2022.

L’esonero dall’obbligo introdotto lo scorso ottobre era arrivato dopo aver ascoltato le voci dei tabaccai che già dall’introduzione dell’obbligo asserivano che il basso margine di guadagno sui prodotti in questione è incompatibile con i costi connessi all’accettazione della moneta elettronica.

Stando a quanto si legge nella nuova Determinazione Direttoriale del 26 giugno 2023, invece, “occorre rivalutare la questione in relazione alle condizioni ad oggi offerte dagli intermediari bancari e finanziari per l’erogazione del servizio“. L’Agenzia delle Dogane ha riscontrato “che risultano sul mercato variegate offerte del servizio POS, tra le quali tariffe
flat, indipendenti dal numero di transazioni effettuate, e tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 Euro
“, soluzioni che “permettono di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori“.

Sono queste dunque le considerazioni che hanno portato il Direttore dell’ADM Roberto Alesse a revocare l’esonero per i tabaccaio dall’utilizzo del Pos per sigarette e valori bollati.

Vediamo quindi cosa cambia con la reintroduzione del Pos obbligatorio tabaccai.

Indice

Pos obbligatorio tabaccai: la Determina ADM 2022 con l’esenzione

La Determinazione Direttoriale Prot. 484555/RU del 24 ottobre 2022 a firma Marcello Minenna dispone che:

I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo
di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei
generi di monopolio, valori postali e valori bollati.

Tra le premesse della determina si legge che l’aggio (il guadagno del tabaccaio) è pari a:

  • 10% del prezzo dei generi di monopolio;
  • 5% del prezzo dei valori postali;
  • variabile a seconda della tipologia di valori bollati.

Considerando che “l’aggio percepito dal rivenditore in relazione ai prodotti sopra individuati verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente, stante il regime di prezzo determinato ex lege ovvero sulla base di apposite Convezioni“, e che è nullo il rischio di evasione fiscale “in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio“, l’Agenzia ha ritenuto possibile l’esclusione per i tabaccai dall’obbligo dei pagamenti col Pos.

Pos obbligatorio tabaccai: arriva la revoca dell’esonero

La Determinazione Direttoriale firmata dal nuovo Direttore, Roberto Alesse, il 26 giugno 2023, ha disposto la revoca della precedente Determinazione Prot. 484555/RU. Questo perché l’ADM ha tenuto conto delle nuove offerte introdotte dagli intermediari finanziari e bancari per il servizio Pos, offerte che non penalizzano più gli esercenti per le piccole transazioni.

Nello specifico l’ADM cita:

  • tariffe flat, indipendenti dal numero di transazioni effettuate,
  • tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 Euro.

L’ADM ha ritenuto che queste soluzioni contrattuali permettono di superare “la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori e, in effetti, facciano anche venir meno la specificità – rispetto ad altri operatori e/o rispetto ad altri prodotti – posta alla base per l’adozione” del precedente provvedimento direttoriale. Alla luce di quanto scritto sopra, l’ADM ha revocato il precedente esonero dall’obbligo di pagamento con il Pos per tabacchi e valori bollati.

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Determinazione Direttoriale Prot. 484555/RU del 24 ottobre 2022.pdf 218 KB
Determinazione Direttoriale Prot. 355282/RU del 26 giugno 2023.pdf 174 KB

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Pos obbligatorio tabaccai: sanzioni

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che: “nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento […] si applica […] una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Dal 30 giugno 2022, l’esercente che non si adegua va quindi incontro a una doppia sanzione:

  • multa di 30 euro per ogni pagamento negato,
  • aumentata del 4 per cento del valore della transazione negata.

Per fare un esempio, a fronte di un pagamento negato di 100 euro, il commerciante o il professionista che nega la transazione riceverà una multa di 34 euro. La norma stabilisce che alle sanzioni relative al rifiuto di una transazione con pagamento elettronico si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta. Questo vuol dire che non è possibile ricorrere alla cosiddetta “oblazione amministrativa”, ovvero alla possibilità di ricorrere al pagamento della sanzione in forma ridotta in alternativa alla contestazione della sanzione.

Pos obbligatorio tabaccai: quando l’obbligo non sussiste

C’è però un caso in cui non si applica l’obbligo di pagamento con il Pos, ovvero quello di oggettiva impossibilità tecnica. In poche parole, l’esercente in grado di dimostrare un momentaneo malfunzionamento del Pos (quando ad esempio non il terminale non ha linea) non è passibile di sanzione. Per evitare che il momentaneo malfunzionamento possa essere usato come scusa ripetuta, i clienti che si vedono negata una transazione con carta possono segnalare l’esercente all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, che provvederanno a effettuare adeguati controlli.

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Alessandro Sodano

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