Pignoramento stipendio e tredicesima: come funziona, limiti e novità 2024

Paolo Ballanti 29/03/24
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Guida al pignoramento di stipendio e tredicesima nel 2024.

Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente l’azienda si impegna, a fronte della prestazione manuale e / o intellettuale resa dal lavoratore, a corrispondere a quest’ultimo la retribuzione.

Dal momento che lo stipendio rappresenta un credito del dipendente nei confronti del datore di lavoro, entro determinati limiti la somma in questione può essere in parte destinata al soddisfacimento di debiti che lo stesso lavoratore ha nei confronti di soggetti terzi, in qualità di creditori.

Tra i casi citati rientra quello del pignoramento dello stipendio, dove il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una trattenuta in busta paga per debiti in capo al dipendente, versando poi la somma in questione al creditore, a mezzo bonifico bancario.

Analizziamo in dettaglio come funziona e quali limiti ha il pignoramento dello stipendio.

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Indice

I limiti del pignoramento

In caso di pignoramento in busta paga per debiti ordinari la quota teorica massima pignorabile è pari a 1/5 del reddito percepito mensilmente.
Al contrario, per i tributi dovuti a Stato, province e comuni il limite pignorabile è pari a 1/5 della retribuzione. Fanno eccezione i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione per i quali la soglia è fissata a:

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi da 5.000,00 euro.

Gli importi citati si riferiscono allo stipendio netto da corrispondere al lavoratore.

Ultima ipotesi è quella degli alimenti dovuti per legge. In questa situazione le somme pignorate non possono eccedere 1/3 dello stipendio.

Su quali somme si applica il pignoramento?

Le soglie appena descritte si applicano sulla retribuzione netta spettante al dipendente, una volta sottratte le ritenute di legge, in particolare:

  • contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore;
  • trattenute fiscali a carico del lavoratore, a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), addizionali regionali e comunali.

Esempio di calcolo in busta paga

Ipotizziamo che il dipendente Caio sia interessato da un pignoramento dello stipendio per tributi dovuti alla società affidataria della riscossione coattiva per conto del comune di residenza, a titolo di:

  • rette dell’asilo nido;
  • mensa scolastica;
  • TARI (tassa sui rifiuti).

La somma complessiva dovuta ammonta a 3.700,00 euro.

In ragione dello stipendio netto spettante a Caio, la trattenuta è calcolata in misura pari a 1/10 del netto da liquidare.

Nel cedolino di gennaio 2024, i compensi lordi spettanti all’interessato ammontano a 2.293,28 euro.

A questi devono essere sottratti:

  • 94,15 euro per contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente;
  • 323,15 euro di ritenute fiscali;
  • 41,76 euro di addizionali regionali e comunali;

per un netto da liquidare pari a 1.834,22 euro.

A questo si calcola 1/10 di 1.834,22 euro ottenendo così la somma di 183,42 euro che il datore di lavoro dovrà bonificare al soggetto creditore.

Pertanto, il netto effettivamente da liquidare a Caio per il mese di gennaio si attesta a:

2.293,28 (competenze lorde) – 94,15 (contributi c/dipendente) – 323,15 (IRPEF c/dipendente) – 41,76 (addizionali c/ dipendente) – 183,42 (pignoramento) = 1.650,80 euro.

Concorso di più pignoramenti

In caso di concorso di più pignoramenti per cause diverse, la trattenuta complessiva non può oltrepassare la metà del netto.
In caso contrario (pignoramenti per le medesime cause) opera il limite del quinto dello stipendio.

Mensilità normali e aggiuntive, su quali si applica il pignoramento?

Il pignoramento interessa tutte le somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa della cessazione del rapporto stesso.

Di conseguenza, la trattenuta, secondo i limiti descritti, deve avvenire tanto sulle dodici mensilità normali, quanto sulle buste paga che riportano le mensilità aggiuntive, quali tredicesima ed eventuale quattordicesima.

Quali voci dello stipendio sono pignorabili?

Concorrono alla determinazione degli importi pignorabili le componenti della busta paga che costituiscono remunerazione per il lavoro svolto.
Sono pertanto escluse le somme presenti in cedolino a titolo di:

  • rimborso spese;
  • trasferta;
  • assegni familiari
  • buoni pasto;
  • Indennità di maternità;
  • Indennità di malattia.

Al tempo stesso, il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) non è pignorabile in quanto trattasi di una somma che ha natura fiscale, non di retribuzione.

Pignoramento stipendio accreditato su conto corrente: cambiano i limiti

Le somme pignorate sugli stipendi (o parte di essi) accreditati in data anteriore al pignoramento stesso, può riguardare soltanto la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale.

Di conseguenza, si prende in considerazione il netto mensile e si sottrae il triplo dell’assegno sociale pari, per il 2024, ad euro 534,41 (534,41 * 3 = 1.603,23 euro).

Al contrario, per gli stipendi accreditati in data successiva al pignoramento si applicano i limiti generali sopra descritti (1/3, 1/5, 1/7, 1/10).

Pignoramento verso terzi: le novità 2024

In gazzetta ufficiale del 2 marzo 2023 N. 52 è approdato il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, che modifica il codice di procedura civile sul pignoramento di crediti verso terzi.

Le modifiche includono limiti precisi sugli importi dei crediti pignorabili.

È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 551-bis c.p.c., in base a cui il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde d’efficacia dopo 10 anni dalla notifica al terzo, a meno che non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o siano intervenute specifiche circostanze di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo. Tuttavia, al fine di mantenere l’efficacia del pignoramento, il creditore può notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale.

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