Pignoramento: come va distribuita la somma ricavata?

Redazione 14/03/16
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di Maria Giuseppina Esposito

IL TESTO E’ TRATTO DAL VOLUME “L’esecuzione mobiliare e immobiliare” di Bruno Cirillo.

La somma da distribuire, cd. massa attiva, è formata, su specifica descrizione dell’art. 509 c.p.c., da quanto proviene a titolo:

  1. di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate,
  2. di rendita o provento delle cose pignorate,
  3. di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.

La distribuzione della somma de qua, su disposto dell’articolo 510 c.p.c., avviene secondo le seguenti modalità:

  1. se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a fa­vore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
  2. se vi è l’intervento di altri creditori, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori, avuto ri­guardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano mu­nirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

I creditori che, alla scadenza del termine fissato dal giudice o, comunque entro tre anni, non hanno ottenuto il titolo esecutivo, sono esclusi dal riparto. ecorso il termine de quo, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori in­tervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frat­tempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti cre­ditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, dopo questa ulteriore distribu­zione ovvero dopo che sia decorso il termine (non superiore a tre anni), è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropria­zione.

L’art. 511 c.p.c. consente al creditore di un creditore avente di­ritto alla distribuzione di essere sostituito a quest’ultimo (c.d. sosti­tuzione esecutiva). La sostituzione presuppone, però, l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile verso il creditore che si vuole sostituire.

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